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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19372/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026- intimato –1305avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 247/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primogrado, ha accolto la domanda originariamente proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28617/2021Cuccu [OSCURATO:PERSONA], in pensione da aprile 1996, volta a conseguireN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva peDrat a pubblicazione 12/06/2026esposizione qualificata ad amianto nel periodo di attività svoltapresso [OSCURATO:SOCIETA] da luglio 1973 a dicembre 1993.Il tribunale di Cagliari con sentenza n. 307/2018, accogliendol’eccezione dell’INPS, aveva dichiarato inammissibile il ricorsoper intervenuta decadenza essendo vanamente decorsi i terminiper il ricorso amministrativo proponibile contro il silenzioformatosi sulla domanda amministrativa datata 11/6/2008 edavendo proposto ricorso giudiziale in data 11/12/2015, oltre iltermine di triennale dalla data di entrata in vigore della Leggen. 111/2011.

Il giudice di primo grado dava atto altresì che erastata presentata domanda all’INAIL il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che ilpensionato aveva proposto una nuova domanda amministrativaall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte territoriale ha ritenuto pacifica la circostanza che ilricorrente avesse proposto altra controversia avente medesimooggetto, dichiarata inammissibile con altra precedente sentenzadel tribunale di Cagliari (sent. n.507/2015) per carenza didomanda amministrativa all’INPS, e che a fronte del rigettodella domanda l’appellante avesse lamentato che la decadenzafosse stata impedita dalla presentazione della domandaamministrativa.

Procedendo a diversa interpretazione delladisciplina normativa, non ha condiviso l’interpretazione resa dalprimo giudice sulla natura di adempimento parziale attribuibileal mancato riconoscimento della rivalutazione contributivaapplicando la decadenza introdotta dalla legge del 2011; edinvece, secondo la Corte di merito, quello dell’art. 47 è unregime generale applicabile anche ai soggetti già pensionati, ela domanda di rivalutazione contributiva non è un ricalcolo dellaNumero registro generale 28617/2021prestazione pensionistica o rivalutazione dei ratei, non è unN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026adeguamento di ratei, bensì un diritto autonomo rispetto Daalt a pubblicazione 12/06/2026trattamento pensionistico già in godimento, esercitato con ladomanda amministrativa del 19/3/2015 a cui aveva fattoseguito un tempestivo ricorso giudiziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che mancasse laprecedente domanda amministrativa che si assume essererisalente al 2008 e che INPS, interessata a far valere ladecadenza, non aveva prodotto; inoltre, ha anche respintol’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, di duratadecennale e non limitata ai singoli ratei, decorrente da quandoil diritto può essere fatto valere, il cui dato è ricavabile comepresunzione di conoscibilità in fatto dell’esistenza del diritto mache, per la complessità della materia, non può che essereancorato alla conoscenza della esposizione all’amianto,coincidente, di regola, con la domanda INAIL, risalente nel casodi specie al 30/4/2004; la sua durata era stata poi interrottadalla prima domanda giudiziale del 3/10/07, con sospensionedel termine fino alla pronuncia resa con sentenza n.507/2015,a cui aveva fatto seguito la presentazione della domandaamministrativa e riproposto giudizio nello stesso anno; quindineppure si era maturata la prescrizione.

Nel merito, haaccertato i fatti con prove documentali, testimoniali e CTU, e inaccoglimento della domanda, ha applicato il coefficiente dirivalutazione dell’1,25 essendo stata presentata domandaamministrativa INAIL dopo l’entrata in vigore del decreto del2003.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’INPS, affidandosia un unico motivo, illustrato da successiva memoria; la parteprivata è rimasta intimata.Numero registro generale 28617/20213.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale deNl umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/202612 marzo 2026.

Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale abbiapronunciato in violazione dei principi espressi dalla SupremaCorte con sent.

SS.UU. n. 28498/05 e 3033/13 (sullavalutazione della prova documentale in appello), e che, a frontedella sentenza di primo grado dichiarativa della inammissibilitàdel ricorso per decadenza ex art. 47 dpr 639/70 decorrente dalladata di presentazione della domanda amministrativa del11/6/2008, concordemente affermata dalle parti edocumentalmente provata, ed in assenza di specifici motivi diappello volti a contestarne l’esistenza, abbia ritenutol’infondatezza della predetta eccezione non risultando provati ifatti costitutivi e non avendo INPS, che secondo la Corted’appello ne avrebbe avuto l’onere, depositato in atti la predettadomanda amministrativa.

Riporta che il primo giudiziointrodotto con ricorso del 3/10/07 era stato dichiaratoimproponibile per difetto di domanda amministrativaantecedente al deposito del ricorso giudiziale, essendo statapresentata domanda ad INPS soltanto in data 11/6/2008, e chela presentazione di una seconda domanda amministrativa il19/3/2015 doveva ritenersi irrilevante essendosi già maturatala decadenza rispetto alla prima del 2008.

La sentenza di primogrado aveva quindi correttamente dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso; e poiché il trattamento era in corso, ipotizzando unparziale adempimento, il termine triennale si intenderebbedecorso dalla entrata in vigore della legge del 2011 introduttivodel nuovo termine.Numero registro generale 28617/20211.1 - Quindi, con unico motivo di ricorso, deduce, in relazioneN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 44D2at a pubblicazione 12/06/2026c.p.c. e 2697 c.c.: irrilevante è che la domanda amministrativadel 2008 non sia rinvenuta in atti, perché lo stesso originarioricorrente nel suo atto introduttivo affermava di averlapresentata l’11/6/08, e fu prodotta in primo grado come risultain elenco allegati del ricorso, né era contestato che non avesseil contenuto di domanda volta ad ottenere i benefici dirivalutazione contributiva; in sentenza il tribunale avevaasserito (a pag.4) che “risulta documentalmente che ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’INPS domanda dirivalutazione dei contributi ex art. 13 co.8 L.257/92”,circostanza che non aveva costituito oggetto di contestazione inappello; il gravame prescindeva dalla decorrenza del terminema era centrato sulla inapplicabilità dell’art. 47, non sicontestava affatto che la domanda fosse stata effettivamentepresentata.

Poi la Corte d’appello aveva erroneamente ritenutoche incombesse su INPS l’onere di produrre in giudizio ladomanda amministrativa, ma ciò non è conforme a diritto,dovendo l’appellante, attore nel gravame, dimostrare ilfondamento della propria domanda e produrre provedocumentali; nel caso in esame il pensionato, appellante,avrebbe dovuto contestare l’effettiva attitudine del documento(la domanda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) a fungere da impulso per l’avviodel termine di decadenza; in mancanza, l’appello andavarespinto.

Ed invece, come rimarca nelle memorie illustrativedepositate in prossimità di udienza, non dovevano essereaddebitate all’appellato INPS ex art. 2697 c.c. le conseguenzedella mancata produzione del documento (domandaamministrativa del 2008) nel giudizio di secondo grado.2.

Il ricorso è fondato.

Numero registro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/20263.

Occorre previamente precisare che la domanda diData pubblicazione 12/06/2026rivalutazione contributiva per esposizione qualificata alle polveridi amianto è autonoma rispetto alla domanda di pensione,poiché introduce nella sfera soggettiva del richiedente unbeneficio riconosciuto dalla legge in ragione di specifici elementicostitutivi che incidono sul valore contributivo delle annualità dilavoro prestato in condizioni di particolare rischio, proponibileanche da chi è già pensionato, e non avente incidenza direttasulla liquidazione del rateo pensionistico, giacché finalizzata adagevolare l’accesso a pensione attraverso il maggior pesoassegnato ad un periodo contributivo.

Questa Corte ha già datempo affermato (sent. n.12087/2017) che “In tema di beneficiprevidenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ladecadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 èapplicabile anche alle domande giudiziali di rivalutazionecontributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché ciò chesi fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo dellaprestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede dideterminazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficiodotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccomericonosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverserispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni esupplementi secondo le regole ordinarie”; nello stesso senso,cfr. ord. 2501/2025.

E con altra ordinanza n. 41886/2021 èstato anche precisato che “La decadenza dall'azione giudiziariaprevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testosostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n.438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi adoggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazionecontributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse dapensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficioN ucmhereo r,e gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026seppure intimamente collegato alla pensione, in Nqumuearon dti ora ccolta generale 19372/2026strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una suDaat a pubblicazione 12/06/2026specifica individualità e autonomia, operando sullacontribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri edistinti da quelli pertinenti al diritto al trattamentopensionistico; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte ledomande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizionedel diritto a pensione, ovvero la determinazione della suamisura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianitàcontributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole dicalcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficioprevidenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del1992”.3.1 - Ne discende la diretta applicabilità del regime decadenzialedi cui all’art. 47 co. 2 DPR 639/1970, in forza del quale per lecontroversie in materia di trattamenti pensionistici l'azionegiudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro iltermine di tre anni dalla data di comunicazione della decisionedel ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalladata di scadenza del termine stabilito per la pronunzia dellapredetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei terminiprescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,computati a decorrere dalla data di presentazione della richiestadi prestazione.

E va anche precisato che non si verte in unadomanda di adempimento di una prestazione riconosciuta soloin parte, perché, a monte, l’oggetto della domanda con cui illavoratore (o pensionato) richiede la maggiorazione contributivavolge proprio all’accertamento dei presupposti del diritto allarivalutazione contributiva, di carattere amministrativo sullaNumero registro generale 28617/2021esposizione qualificata al rischio amianto, e di merito sulleN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026mansioni svolte.

Data pubblicazione 12/06/20264.

Ciò posto, è rimasto accertato in giudizio di merito che ilrichiedente aveva presentato idonea domanda amministrativa(autonoma) e che ad essa non aveva fatto seguito il tempestivoesercizio della domanda giudiziale.4.1 - Il dato della avvenuta presentazione di due domandeamministrative è pacificamente acquisito al processo; lacensura di carattere processuale formulata nel motivo di ricorsoconsente la verifica degli atti, e deve rilevarsi che già dallalettura della sentenza di primo grado si apprende, a pag. 2, che“il ricorrente, con le produzioni documentali in atti, ha datoprova adeguata di aver formulato la domanda amministrativaall’INAIL, volta ad ottenere il riconoscimento dell’esposizioneall’amianto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché domanda amministrativaall’INPS in data anteriore al deposito del ricorso”, ed ancora, apag. 4, che “risulta documentalmente che [OSCURATO:PERSONA] hapresentato all’INPS domanda di rivalutazione dei contributi exart. 13 co.

VIII legge 257/1992 in data 11 giugno 2008”, edaltresì che, a pag. 3, “la proposizione, in epoca posteriore allamaturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta adottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, larivalutazione contributiva per esposizione ad amianto),proposta nel caso di specie in data 19.03.2015, è irrilevante aifini del riconoscimento della prestazione”.4.2 - Duplice è la conseguenza della presentazione di duedomande amministrative per il riconoscimento del medesimobeneficio, entrambe respinte: la maturazione della decadenzadalla prima, ove non seguita da tempestivo ricorso giudiziale, ela rilevabilità d’ufficio in occasione del giudizio proposto avversoil rigetto della seconda.

Sul punto, si osserva che il rilievoN udmeerlola re gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026decadenza triennale della domanda giudiziale rispetto aNlluam edroa dti ara ccolta generale 19372/2026di definizione del procedimento amministrativo ex art. 47 d.p.Dra.t a pubblicazione 12/06/2026639/70 è, ad ogni modo, esaminabile d’ufficio in qualsiasi statodel procedimento con il solo limite del giudicato (lo ricorda lapronuncia della Corte n.28639/18 in cui si rammenta che «lagiurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte ribaditoche “la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordinepubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fraquelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività ecertezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesegravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del procedimento, con il solo limite delgiudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'enteprevidenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero diimpedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”;cfr.

Cass. n. 12718 del 29/05/2009, conforme Cass. n. 3990 del29/02/2016»).

Parimenti, si è espressa la Corte con ord.n.4923/2024.4.3 - Ancora, in un caso analogo, è stato osservato con ord.32791/24, che “irrilevante è la circostanza che l’eccezione nonsia stata riproposta nei motivi di appello, né su di essa si èformato alcun giudicato implicito avendo la sentenza impugnatarespinto l’eccezione con riferimento alla seconda domandaamministrativa, ed avendo invece affrontato il diverso temadella decadenza ex art. 47 d.l. 269/03, affermazione che nonpuò avere valore di giudicato ai fini di precludere la diversaeccezione di decadenza cd. sostanziale.

Né ricorrerebbeun’ipotesi di omessa pronuncia poiché sulla decadenza ex art.47 d.p.r. 639/70 si è pronunciata la corte territoriale ancorchéNumero registro generale 28617/2021ne abbia argomentato l’insussistenza a decorrere dallaN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026presentazione della seconda domanda amministrativa”.

Data pubblicazione 12/06/20264.4 - Neppure potrebbe ipotizzarsi che la presentazione delladomanda all’INAIL (nel caso qui in esame, del 30/4/2004) abbiapotuto impedire la decadenza triennale dalla prima domandaamministrativa ad INPS, vuoi perché a quell’epoca non era stataancora proposta (la prima domanda a INPS è del 11/6/08), vuoiperché la decadenza relativa all’esperimento tempestivo neltriennio dell’azione giudiziaria può essere impedita solo dallaproposizione della domanda giudiziale, non da una domandaamministrativa rivolta ad ente diverso (Cass. 9230/21) daquello dal quale si pretende la prestazione.5.

Ulteriore consequenziale questione è quella della preclusionedella seconda domanda amministrativa in presenza di una primadomanda non impugnata, in quanto presentata nel corso di ungiudizio già precedentemente instaurato (il primo ricorso è del3/10/2007, mentre la domanda amministrativa ad INPS è del11/6/2008): la mancanza di previa domanda amministrativa ècausa di improcedibilità del ricorso giudiziale, ed indubbio è ilrilievo di tardività della seconda domanda giudizialedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rispetto alla prima domanda amministrativa del2008, a nulla valendo, a fini recuperatori, la seconda domandaamministrativa del 19/3/2015, a cui si frappone la certezza deldiritto che presidia gli effetti conseguenziali della già maturatadecadenza (che, nel caso dell’art. 47 co.2, è di caratteresostanziale).6.

Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità è uniformenel ritenere che la decorrenza del termine decadenziale ex art.47 d.p.r. 639/70, nel conferire certezza e stabilità sui rapportigiuridici previdenziali concernenti l’erogazione di spese gravantisui bilanci pubblici, inibisce la riproposizione della medeNusmimeroa re gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026domanda sui medesimi presupposti a parità di rNeuqmuerois dii trai ccolta generale 19372/2026(soggettivo, contributivo, sociolavorativo e ambientale); Dèat a pubblicazione 12/06/2026rimasta indiscussa la circostanza che decorsi 300 giorni dallaprima domanda amministrativa non sia stata presentatadomanda giudiziale nel termine triennale: la decadenza c.d.sostanziale si è dunque maturata decorsi tre anni e trecentogiorni dal 11/6/2008, e ammettere la riproposizione di unanuova domanda amministrativa a distanza di circa sette anni (il19/3/2015) significherebbe consentire una non preveduta“rimessione in termini” ovvero una revisione dell’esito negativodi un pregresso iter amministrativo destinato a minare lacertezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesegravanti sui bilanci pubblici, con dilatazione senza termine finaleed a discrezione del richiedente dei limiti temporali per laproposizione della domanda giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]. ord.n.17792/2020 che «Non può, pertanto, che richiamarsil'interpretazione dell'art. 47 citato già più volte affermata daquesta Corte secondo cui "l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv.,con modif., dalla L. n.438 del 1992), dopo avere enunciato duediverse decorrenze della decadenza (dalla data dellacomunicazione della decisione del ricorso amministrativo o daquella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia delladetta decisione), individua -nella "scadenza dei termini prescrittiper l'esaurimento del procedimento amministrativo"- la sogliadi trecento giorni (risultante dalla somma del terminepresuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione dellarichiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della L. n. 533 del 1973,e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, dellaL. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorsoNumero registro generale 28617/2021tardivo -pur restando rilevante ai fini della procedibilitàN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026dell'azione giudiziaria- non consente lo spostamento in avanDtait a pubblicazione 12/06/2026del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine didecadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, qualenorma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilitàdel termine di una decadenza avente natura pubblica, devetrovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o larelativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termineprevisto"».6.1 - In sostanza il riferimento al secondo provvedimento didiniego dell’Inps, emesso a seguito di nuova richiesta delpensionato, resta del tutto irrilevante dovendo ribadirsi che lafunzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare lacertezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesegravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.

SU, n.12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, lastessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismodecadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove siritenesse che la semplice riproposizione della domandaconsenta il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi,o un arbitrario prolungamento degli stessi, o una diversaindividuazione del dies a quo.7.

Giova richiamare, infine, un’altra precedente pronuncia diquesta Corte, che su un caso simile in cui la stessa Corted’appello di Cagliari aveva del pari escluso la decadenza ex art.47 dpr 639/70 applicata invece in primo grado, si è espressa nelseguente modo, giungendo a conclusioni attinenti e condivisibilianche nel presente giudizio (ord. n. 796/2024):- “Il motivo è fondato perché se è vero che alla proposizionedella domanda amministrativa in corso di causa non si ricolleganel procedimento altro che la improponibilità della domNuamnedroa re gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026giudiziaria, la stessa domanda amministrativa in sé (Nbuemneroc hdi éra ccolta generale 19372/2026proposta in corso di causa) rileva per il decorso del termine dDait a pubblicazione 12/06/2026decadenza ai fini della prestazione, in considerazione dellanatura sostanziale della decadenza; peraltro, su tale aspetto lapresentazione di un ulteriore domanda amministrativa nonrileva in alcun modo (non potendo la seconda domandaamministrativa presentata dal parte impedire il relativodecorso).

Nel senso indicato, si è già chiarito da questa Corte(Cass. n. 21039 del 23/08/2018, Rv. 650139 - 01) che, in temadi decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento diprestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazionedella decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere ilmedesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effettidecadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di naturasostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli dispesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimentivanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio lasentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributivaper esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione didecadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanzaamministrativa).

In tema, Cass. n. 2501 del 2023 e n. 20185del 2022 hanno, poi, aggiunto che il termine di decadenzadev’essere computato a decorrere dalla prima domandaamministrativa, senza che a ciò sia di ostacolo il giudicatoformatosi per effetto della sentenza dichiarativadell'improponibilità del ricorso per difetto della previa domandaamministrativa, conseguendone, pertanto, il decorso deltermine triennale senza che la pretesa fosse coltivata.

Invero, ilfatto che la domanda amministrativa sia stata presentata nelNumero registro generale 28617/2021corso del giudizio definito come detto non impedisce, comeN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026correttamente osservato dall’Inps, che detta domanda segnDia,t a pubblicazione 12/06/2026comunque, l’avvio del procedimento amministrativo edetermini, quindi, il decorso del termine triennale didecadenza”.8.

In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenutaai su estesi principi, dev’essere cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva delgiudizio.

Le spese dei gradi di merito vanno compensateessendo la decisione basata su giurisprudenza consolidatasi soloin corso di causa; anche le spese del giudizio di legittimità vannocompensate tenuto conto delle ultime pronunce chiarificatrici sultema della decadenza sostanziale e della irrilevanza dellaseconda domanda amministrativa, innanzi menzionate, rese inepoca successiva alla proposizione del presente ricorso dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA].Compensa le spese dell’intero processo.Roma, 12 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026- intimato –1305avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 247/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primogrado, ha accolto la domanda originariamente proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28617/2021Cuccu [OSCURATO:PERSONA], in pensione da aprile 1996, volta a conseguireN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva peDrat a pubblicazione 12/06/2026esposizione qualificata ad amianto nel periodo di attività svoltapresso [OSCURATO:SOCIETA] da luglio 1973 a dicembre 1993.Il tribunale di Cagliari con sentenza n. 307/2018, accogliendol’eccezione dell’INPS, aveva dichiarato inammissibile il ricorsoper intervenuta decadenza essendo vanamente decorsi i terminiper il ricorso amministrativo proponibile contro il silenzioformatosi sulla domanda amministrativa datata 11/6/2008 edavendo proposto ricorso giudiziale in data 11/12/2015, oltre iltermine di triennale dalla data di entrata in vigore della Leggen. 111/2011. Il giudice di primo grado dava atto altresì che erastata presentata domanda all’INAIL il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che ilpensionato aveva proposto una nuova domanda amministrativaall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte territoriale ha ritenuto pacifica la circostanza che ilricorrente avesse proposto altra controversia avente medesimooggetto, dichiarata inammissibile con altra precedente sentenzadel tribunale di Cagliari (sent. n.507/2015) per carenza didomanda amministrativa all’INPS, e che a fronte del rigettodella domanda l’appellante avesse lamentato che la decadenzafosse stata impedita dalla presentazione della domandaamministrativa. Procedendo a diversa interpretazione delladisciplina normativa, non ha condiviso l’interpretazione resa dalprimo giudice sulla natura di adempimento parziale attribuibileal mancato riconoscimento della rivalutazione contributivaapplicando la decadenza introdotta dalla legge del 2011; edinvece, secondo la Corte di merito, quello dell’art. 47 è unregime generale applicabile anche ai soggetti già pensionati, ela domanda di rivalutazione contributiva non è un ricalcolo dellaNumero registro generale 28617/2021prestazione pensionistica o rivalutazione dei ratei, non è unN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026adeguamento di ratei, bensì un diritto autonomo rispetto Daalt a pubblicazione 12/06/2026trattamento pensionistico già in godimento, esercitato con ladomanda amministrativa del 19/3/2015 a cui aveva fattoseguito un tempestivo ricorso giudiziale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che mancasse laprecedente domanda amministrativa che si assume essererisalente al 2008 e che INPS, interessata a far valere ladecadenza, non aveva prodotto; inoltre, ha anche respintol’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, di duratadecennale e non limitata ai singoli ratei, decorrente da quandoil diritto può essere fatto valere, il cui dato è ricavabile comepresunzione di conoscibilità in fatto dell’esistenza del diritto mache, per la complessità della materia, non può che essereancorato alla conoscenza della esposizione all’amianto,coincidente, di regola, con la domanda INAIL, risalente nel casodi specie al 30/4/2004; la sua durata era stata poi interrottadalla prima domanda giudiziale del 3/10/07, con sospensionedel termine fino alla pronuncia resa con sentenza n.507/2015,a cui aveva fatto seguito la presentazione della domandaamministrativa e riproposto giudizio nello stesso anno; quindineppure si era maturata la prescrizione. Nel merito, haaccertato i fatti con prove documentali, testimoniali e CTU, e inaccoglimento della domanda, ha applicato il coefficiente dirivalutazione dell’1,25 essendo stata presentata domandaamministrativa INAIL dopo l’entrata in vigore del decreto del2003.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’INPS, affidandosia un unico motivo, illustrato da successiva memoria; la parteprivata è rimasta intimata.Numero registro generale 28617/20213. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale deNl umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/202612 marzo 2026. Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale abbiapronunciato in violazione dei principi espressi dalla SupremaCorte con sent. SS.UU. n. 28498/05 e 3033/13 (sullavalutazione della prova documentale in appello), e che, a frontedella sentenza di primo grado dichiarativa della inammissibilitàdel ricorso per decadenza ex art. 47 dpr 639/70 decorrente dalladata di presentazione della domanda amministrativa del11/6/2008, concordemente affermata dalle parti edocumentalmente provata, ed in assenza di specifici motivi diappello volti a contestarne l’esistenza, abbia ritenutol’infondatezza della predetta eccezione non risultando provati ifatti costitutivi e non avendo INPS, che secondo la Corted’appello ne avrebbe avuto l’onere, depositato in atti la predettadomanda amministrativa. Riporta che il primo giudiziointrodotto con ricorso del 3/10/07 era stato dichiaratoimproponibile per difetto di domanda amministrativaantecedente al deposito del ricorso giudiziale, essendo statapresentata domanda ad INPS soltanto in data 11/6/2008, e chela presentazione di una seconda domanda amministrativa il19/3/2015 doveva ritenersi irrilevante essendosi già maturatala decadenza rispetto alla prima del 2008. La sentenza di primogrado aveva quindi correttamente dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso; e poiché il trattamento era in corso, ipotizzando unparziale adempimento, il termine triennale si intenderebbedecorso dalla entrata in vigore della legge del 2011 introduttivodel nuovo termine.Numero registro generale 28617/20211.1 - Quindi, con unico motivo di ricorso, deduce, in relazioneN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 44D2at a pubblicazione 12/06/2026c.p.c. e 2697 c.c.: irrilevante è che la domanda amministrativadel 2008 non sia rinvenuta in atti, perché lo stesso originarioricorrente nel suo atto introduttivo affermava di averlapresentata l’11/6/08, e fu prodotta in primo grado come risultain elenco allegati del ricorso, né era contestato che non avesseil contenuto di domanda volta ad ottenere i benefici dirivalutazione contributiva; in sentenza il tribunale avevaasserito (a pag.4) che “risulta documentalmente che ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’INPS domanda dirivalutazione dei contributi ex art. 13 co.8 L.257/92”,circostanza che non aveva costituito oggetto di contestazione inappello; il gravame prescindeva dalla decorrenza del terminema era centrato sulla inapplicabilità dell’art. 47, non sicontestava affatto che la domanda fosse stata effettivamentepresentata. Poi la Corte d’appello aveva erroneamente ritenutoche incombesse su INPS l’onere di produrre in giudizio ladomanda amministrativa, ma ciò non è conforme a diritto,dovendo l’appellante, attore nel gravame, dimostrare ilfondamento della propria domanda e produrre provedocumentali; nel caso in esame il pensionato, appellante,avrebbe dovuto contestare l’effettiva attitudine del documento(la domanda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) a fungere da impulso per l’avviodel termine di decadenza; in mancanza, l’appello andavarespinto. Ed invece, come rimarca nelle memorie illustrativedepositate in prossimità di udienza, non dovevano essereaddebitate all’appellato INPS ex art. 2697 c.c. le conseguenzedella mancata produzione del documento (domandaamministrativa del 2008) nel giudizio di secondo grado.2. Il ricorso è fondato. Numero registro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/20263. Occorre previamente precisare che la domanda diData pubblicazione 12/06/2026rivalutazione contributiva per esposizione qualificata alle polveridi amianto è autonoma rispetto alla domanda di pensione,poiché introduce nella sfera soggettiva del richiedente unbeneficio riconosciuto dalla legge in ragione di specifici elementicostitutivi che incidono sul valore contributivo delle annualità dilavoro prestato in condizioni di particolare rischio, proponibileanche da chi è già pensionato, e non avente incidenza direttasulla liquidazione del rateo pensionistico, giacché finalizzata adagevolare l’accesso a pensione attraverso il maggior pesoassegnato ad un periodo contributivo. Questa Corte ha già datempo affermato (sent. n.12087/2017) che “In tema di beneficiprevidenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ladecadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 èapplicabile anche alle domande giudiziali di rivalutazionecontributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché ciò chesi fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo dellaprestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede dideterminazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficiodotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccomericonosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverserispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni esupplementi secondo le regole ordinarie”; nello stesso senso,cfr. ord. 2501/2025. E con altra ordinanza n. 41886/2021 èstato anche precisato che “La decadenza dall'azione giudiziariaprevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testosostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n.438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi adoggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazionecontributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse dapensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficioN ucmhereo r,e gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026seppure intimamente collegato alla pensione, in Nqumuearon dti ora ccolta generale 19372/2026strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una suDaat a pubblicazione 12/06/2026specifica individualità e autonomia, operando sullacontribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri edistinti da quelli pertinenti al diritto al trattamentopensionistico; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte ledomande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizionedel diritto a pensione, ovvero la determinazione della suamisura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianitàcontributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole dicalcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficioprevidenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del1992”.3.1 - Ne discende la diretta applicabilità del regime decadenzialedi cui all’art. 47 co. 2 DPR 639/1970, in forza del quale per lecontroversie in materia di trattamenti pensionistici l'azionegiudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro iltermine di tre anni dalla data di comunicazione della decisionedel ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalladata di scadenza del termine stabilito per la pronunzia dellapredetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei terminiprescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,computati a decorrere dalla data di presentazione della richiestadi prestazione. E va anche precisato che non si verte in unadomanda di adempimento di una prestazione riconosciuta soloin parte, perché, a monte, l’oggetto della domanda con cui illavoratore (o pensionato) richiede la maggiorazione contributivavolge proprio all’accertamento dei presupposti del diritto allarivalutazione contributiva, di carattere amministrativo sullaNumero registro generale 28617/2021esposizione qualificata al rischio amianto, e di merito sulleN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026mansioni svolte. Data pubblicazione 12/06/20264. Ciò posto, è rimasto accertato in giudizio di merito che ilrichiedente aveva presentato idonea domanda amministrativa(autonoma) e che ad essa non aveva fatto seguito il tempestivoesercizio della domanda giudiziale.4.1 - Il dato della avvenuta presentazione di due domandeamministrative è pacificamente acquisito al processo; lacensura di carattere processuale formulata nel motivo di ricorsoconsente la verifica degli atti, e deve rilevarsi che già dallalettura della sentenza di primo grado si apprende, a pag. 2, che“il ricorrente, con le produzioni documentali in atti, ha datoprova adeguata di aver formulato la domanda amministrativaall’INAIL, volta ad ottenere il riconoscimento dell’esposizioneall’amianto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché domanda amministrativaall’INPS in data anteriore al deposito del ricorso”, ed ancora, apag. 4, che “risulta documentalmente che [OSCURATO:PERSONA] hapresentato all’INPS domanda di rivalutazione dei contributi exart. 13 co. VIII legge 257/1992 in data 11 giugno 2008”, edaltresì che, a pag. 3, “la proposizione, in epoca posteriore allamaturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta adottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, larivalutazione contributiva per esposizione ad amianto),proposta nel caso di specie in data 19.03.2015, è irrilevante aifini del riconoscimento della prestazione”.4.2 - Duplice è la conseguenza della presentazione di duedomande amministrative per il riconoscimento del medesimobeneficio, entrambe respinte: la maturazione della decadenzadalla prima, ove non seguita da tempestivo ricorso giudiziale, ela rilevabilità d’ufficio in occasione del giudizio proposto avversoil rigetto della seconda. Sul punto, si osserva che il rilievoN udmeerlola re gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026decadenza triennale della domanda giudiziale rispetto aNlluam edroa dti ara ccolta generale 19372/2026di definizione del procedimento amministrativo ex art. 47 d.p.Dra.t a pubblicazione 12/06/2026639/70 è, ad ogni modo, esaminabile d’ufficio in qualsiasi statodel procedimento con il solo limite del giudicato (lo ricorda lapronuncia della Corte n.28639/18 in cui si rammenta che «lagiurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte ribaditoche “la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordinepubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fraquelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività ecertezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesegravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del procedimento, con il solo limite delgiudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'enteprevidenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero diimpedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”;cfr. Cass. n. 12718 del 29/05/2009, conforme Cass. n. 3990 del29/02/2016»). Parimenti, si è espressa la Corte con ord.n.4923/2024.4.3 - Ancora, in un caso analogo, è stato osservato con ord.32791/24, che “irrilevante è la circostanza che l’eccezione nonsia stata riproposta nei motivi di appello, né su di essa si èformato alcun giudicato implicito avendo la sentenza impugnatarespinto l’eccezione con riferimento alla seconda domandaamministrativa, ed avendo invece affrontato il diverso temadella decadenza ex art. 47 d.l. 269/03, affermazione che nonpuò avere valore di giudicato ai fini di precludere la diversaeccezione di decadenza cd. sostanziale. Né ricorrerebbeun’ipotesi di omessa pronuncia poiché sulla decadenza ex art.47 d.p.r. 639/70 si è pronunciata la corte territoriale ancorchéNumero registro generale 28617/2021ne abbia argomentato l’insussistenza a decorrere dallaN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026presentazione della seconda domanda amministrativa”. Data pubblicazione 12/06/20264.4 - Neppure potrebbe ipotizzarsi che la presentazione delladomanda all’INAIL (nel caso qui in esame, del 30/4/2004) abbiapotuto impedire la decadenza triennale dalla prima domandaamministrativa ad INPS, vuoi perché a quell’epoca non era stataancora proposta (la prima domanda a INPS è del 11/6/08), vuoiperché la decadenza relativa all’esperimento tempestivo neltriennio dell’azione giudiziaria può essere impedita solo dallaproposizione della domanda giudiziale, non da una domandaamministrativa rivolta ad ente diverso (Cass. 9230/21) daquello dal quale si pretende la prestazione.5. Ulteriore consequenziale questione è quella della preclusionedella seconda domanda amministrativa in presenza di una primadomanda non impugnata, in quanto presentata nel corso di ungiudizio già precedentemente instaurato (il primo ricorso è del3/10/2007, mentre la domanda amministrativa ad INPS è del11/6/2008): la mancanza di previa domanda amministrativa ècausa di improcedibilità del ricorso giudiziale, ed indubbio è ilrilievo di tardività della seconda domanda giudizialedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rispetto alla prima domanda amministrativa del2008, a nulla valendo, a fini recuperatori, la seconda domandaamministrativa del 19/3/2015, a cui si frappone la certezza deldiritto che presidia gli effetti conseguenziali della già maturatadecadenza (che, nel caso dell’art. 47 co.2, è di caratteresostanziale).6. Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità è uniformenel ritenere che la decorrenza del termine decadenziale ex art.47 d.p.r. 639/70, nel conferire certezza e stabilità sui rapportigiuridici previdenziali concernenti l’erogazione di spese gravantisui bilanci pubblici, inibisce la riproposizione della medeNusmimeroa re gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026domanda sui medesimi presupposti a parità di rNeuqmuerois dii trai ccolta generale 19372/2026(soggettivo, contributivo, sociolavorativo e ambientale); Dèat a pubblicazione 12/06/2026rimasta indiscussa la circostanza che decorsi 300 giorni dallaprima domanda amministrativa non sia stata presentatadomanda giudiziale nel termine triennale: la decadenza c.d.sostanziale si è dunque maturata decorsi tre anni e trecentogiorni dal 11/6/2008, e ammettere la riproposizione di unanuova domanda amministrativa a distanza di circa sette anni (il19/3/2015) significherebbe consentire una non preveduta“rimessione in termini” ovvero una revisione dell’esito negativodi un pregresso iter amministrativo destinato a minare lacertezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesegravanti sui bilanci pubblici, con dilatazione senza termine finaleed a discrezione del richiedente dei limiti temporali per laproposizione della domanda giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]. ord.n.17792/2020 che «Non può, pertanto, che richiamarsil'interpretazione dell'art. 47 citato già più volte affermata daquesta Corte secondo cui "l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv.,con modif., dalla L. n.438 del 1992), dopo avere enunciato duediverse decorrenze della decadenza (dalla data dellacomunicazione della decisione del ricorso amministrativo o daquella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia delladetta decisione), individua -nella "scadenza dei termini prescrittiper l'esaurimento del procedimento amministrativo"- la sogliadi trecento giorni (risultante dalla somma del terminepresuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione dellarichiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della L. n. 533 del 1973,e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, dellaL. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorsoNumero registro generale 28617/2021tardivo -pur restando rilevante ai fini della procedibilitàN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026dell'azione giudiziaria- non consente lo spostamento in avanDtait a pubblicazione 12/06/2026del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine didecadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, qualenorma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilitàdel termine di una decadenza avente natura pubblica, devetrovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o larelativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termineprevisto"».6.1 - In sostanza il riferimento al secondo provvedimento didiniego dell’Inps, emesso a seguito di nuova richiesta delpensionato, resta del tutto irrilevante dovendo ribadirsi che lafunzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare lacertezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesegravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass. SU, n.12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, lastessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismodecadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove siritenesse che la semplice riproposizione della domandaconsenta il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi,o un arbitrario prolungamento degli stessi, o una diversaindividuazione del dies a quo.7. Giova richiamare, infine, un’altra precedente pronuncia diquesta Corte, che su un caso simile in cui la stessa Corted’appello di Cagliari aveva del pari escluso la decadenza ex art.47 dpr 639/70 applicata invece in primo grado, si è espressa nelseguente modo, giungendo a conclusioni attinenti e condivisibilianche nel presente giudizio (ord. n. 796/2024):- “Il motivo è fondato perché se è vero che alla proposizionedella domanda amministrativa in corso di causa non si ricolleganel procedimento altro che la improponibilità della domNuamnedroa re gistro generale 28617/2021Numero sezionale 1305/2026giudiziaria, la stessa domanda amministrativa in sé (Nbuemneroc hdi éra ccolta generale 19372/2026proposta in corso di causa) rileva per il decorso del termine dDait a pubblicazione 12/06/2026decadenza ai fini della prestazione, in considerazione dellanatura sostanziale della decadenza; peraltro, su tale aspetto lapresentazione di un ulteriore domanda amministrativa nonrileva in alcun modo (non potendo la seconda domandaamministrativa presentata dal parte impedire il relativodecorso). Nel senso indicato, si è già chiarito da questa Corte(Cass. n. 21039 del 23/08/2018, Rv. 650139 - 01) che, in temadi decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento diprestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazionedella decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere ilmedesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effettidecadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di naturasostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli dispesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimentivanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio lasentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributivaper esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione didecadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanzaamministrativa). In tema, Cass. n. 2501 del 2023 e n. 20185del 2022 hanno, poi, aggiunto che il termine di decadenzadev’essere computato a decorrere dalla prima domandaamministrativa, senza che a ciò sia di ostacolo il giudicatoformatosi per effetto della sentenza dichiarativadell'improponibilità del ricorso per difetto della previa domandaamministrativa, conseguendone, pertanto, il decorso deltermine triennale senza che la pretesa fosse coltivata. Invero, ilfatto che la domanda amministrativa sia stata presentata nelNumero registro generale 28617/2021corso del giudizio definito come detto non impedisce, comeN umero sezionale 1305/2026Numero di raccolta generale 19372/2026correttamente osservato dall’Inps, che detta domanda segnDia,t a pubblicazione 12/06/2026comunque, l’avvio del procedimento amministrativo edetermini, quindi, il decorso del termine triennale didecadenza”.8. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenutaai su estesi principi, dev’essere cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva delgiudizio. Le spese dei gradi di merito vanno compensateessendo la decisione basata su giurisprudenza consolidatasi soloin corso di causa; anche le spese del giudizio di legittimità vannocompensate tenuto conto delle ultime pronunce chiarificatrici sultema della decadenza sostanziale e della irrilevanza dellaseconda domanda amministrativa, innanzi menzionate, rese inepoca successiva alla proposizione del presente ricorso dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA].Compensa le spese dell’intero processo.Roma, 12 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 19372/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris