CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06915/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.. 131-bis e l'omessa motivazione della sentenza sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato, con valutazione nel merito non sindacabile in sede di legittimità, che la condotta violenta del ricorrente, sottoposto alla misura della libertà vigilata, con cui veniva intimato ai pubblici ufficiali di non effettuare ulteriori controlli in merito al rispetto degli orari di permanenza in casa, non fosse di scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01