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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 22673/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31236/202018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Tritone n. 102. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2315/2018, pubblicata in data 27 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver acquistato dal convenuto Oggetto:vendita un'imbarcazione da diporto con motori diesel tipo AIFO da 220 CV; che da successivi controlli, era però emerso che i motori avevano una potenza maggiore di quella dichiarata dal venditore.

Hanno chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, per l’importo complessivo di € 21.887,80, con vittoria di spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la tardività della denuncia, affermando, inoltre, che gli acquirenti erano a conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, inclusa la potenza dei motori, che era conforme all'annuncio pubblicizzato su un giornale in base al quale era stata perfezionata la vendita.

Inoltre, nel periodo compreso tra la stipula del preliminare e il contratto definitivo, gli attori avevano utilizzato l’imbarcazione, apportandovi talune modifiche.

Ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna degli attori al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

Il Tribunale, ritenuti non contestati i fatti allegati dal convenuto, ha respinto tutte le domande, regolando le spese.

Su appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale di Venezia, in parziale riforma della sentenza, ha ordinato la riduzione del prezzo.

La pronuncia ha escluso che la circostanza che gli acquirenti fossero a conoscenza della reale potenza dei motori potesse considerarsi provata in quanto non contestata, sostenendo che, essendo la causa stata proposta prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 115 c.p.c., il principio di non contestazione valeva unicamente quale regola di giudizio, non vincolando il giudice a ritenere sussistenti i fatti pacifici.

Haevidenziato che il libretto dell'imbarcazione riportava i numeri di serie di motori da 220 CV, presenti anche su una targhetta apposta sui motori.

Solo quando l'imbarcazione era stata sottoposta a manutenzione, era stato possibile accertare che la potenza era maggiore di quella dichiarata, rendendo necessarie talune modifiche all’imbarcazione per una spesa quantificata, in mancanza di altri elementi, in € 10.000,00, da detrarre dal prezzo versato.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 2 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 88, 166, 367 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il principio di non contestazione era già operante prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c., adottata con legge 69/2009, dovendo il giudice ritenere pacifico e non bisognevole di prova il fatto che gli attori fossero consapevoli della reale potenza dei motori (270 CV), avendo visionato la barca e proceduto all’acquisto sulla base di un annuncio pubblicato su una rivista specializzata in cui era tale potenza era espressamente indicata.

Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza omesso di considerare le circostanze pacifiche in causa, ossia che: a) dal 21 luglio 1989 l'imbarcazione era dotata di due motori tipo AIFO da 270 CV e che ne era stata pubblicizzata la vendita – sin dal 2005 – su riviste specializzate, indicandone anche la potenza; b) la vendita era avvenuta sulla base della conforme descrizione risultante dalla rivista Mercato nautico; d) gli attori avevano visionato il libretto di circolazione, dando atto negli scritti difensivi che dagli annunci pubblicitari risultava che i motori avevano la potenza di 270 cavalli.

I primi due motivi sono fondati.

Per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., introdotta dalla L. 69/2009, applicabile alle cause introdotte in primo grado dal 4.7.2009, già Cass. s.u. 761/2002 aveva ritenuto che la mancata contestazione integrasse una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, rendendone inutile la prova in quanto non controverso.

Anche per tali cause, tale condotta processuale vincolava il giudice a ritenere sussistenti i fatti pacifici, senza necessità di istruttoria (Cass. s.u. 5191/2008; Cass. 28381/2005; Cass. 5407/2013; Cass.22787/2013, Cass. 19709/2015; Cass. 20998/2019; Cass.32403/2019; Cass. 15339/2020; Cass. 40756/2021; Cass.19481/2022).

Più in particolare, la mancata contestazione vincolava il giudice a ritenere sussistenti i fatti primari (cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o dal convenuto che avesse agito in riconvenzionale), mentre i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – potevano essere contestati in ogni momento, anche per la prima volta nel giudizio di appello, alla stessa stregua delle eccezioni in senso lato.

La condotta delle parti assumeva un diverso grado di stabilità a seconda che investisse fatti dell'una o dell'altra categoria, perché, se concerneva fatti costitutivi del diritto, il limite della contestabilità dei fatti originariamente incontestati si identificava con la maturazione delle preclusioni per la modificazione di domande e conclusioni già formulate, mentre, se riguardasse circostanze di rilievo istruttorio, trovava più ampia applicazione il principio della provvisorietà, ossia della revocabilità della non contestazione, per cui le sopravvenute contestazioni potevano essere assoggettate ad un sistema di preclusioni solo nella misura in cui procedessero da modificazioni dell'oggetto della controversia (Cass. s.u. 761/2002).

Per altro verso, la non contestazione è tuttora invocabile non solo per i fatti posti a fondamento delle domande, ma anche per quelli (impeditivi, estintivi o modificativi) dedotti in via di eccezione: ogni qual volta sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra è tenuta a contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico (Cass. 12636/2005; Cass. 3245/2003; Cass. 25269/2007 in motivazione; Cass. 3604/2010, nonché già Corte cost. 13/1977, in motivazione).

Pertanto, anche riguardo alle circostanze dedotte dal venditore per resistere all’azione di garanzia la Corte di merito era tenuta a verificare quale atteggiamento difensivo avessero assunto gli attori e se l’eventuale non contestazione riguardasse fatti primari o secondari in modo da individuare quali di essi necessitassero di istruzione probatoria o potessero considerarsi pacifici ai fini della decisione.

2. Il terzo motivo denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli 1334, 1300 30/05/1495 CC., lamentando che la Corte di merito non abbia esaminato l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia, formulata dal ricorrente.

Il motivo è fondato.

L’eccezione di decadenza per tardività della denuncia dei vizi risulta esplicitamente formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado.

Il Tribunale, nel respingere l’azione di garanzia, aveva ritenuto che gli attori fossero consapevoli della potenza dei motori installati sull’imbarcazione, senza quindi respingere – implicitamente o esplicitamente -l’eccezione di decadenza, che è rimasta assorbita.

Avendo il ricorrente riproposto la questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 6), su di essa la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciare, essendo necessaria la proposizione dell’appello incidentale ad opera della parte totalmente vincitrice in primo grado solo in caso di rigetto, implicito o esplicito, di un’eccezione di merito già proposta (Cass. s.u. 11799/2017; Cass. 25658/2017; Cass. 21264/2018; Cass.14899/2022).

3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 1226 c.c., contestando al giudice distrettuale di aver proceduto alla riduzione del prezzo in misura assolutamente sproporzionata, senza la benché minima indicazione delle ragioni di tale decisione, nonostante l’allegazione di elementi comprovanti l'effettivo ammontare della spesa necessaria ad eliminare le denunciate difformità.

Anche tale censura merita accoglimento.

In materia di vendita, non sono imposti particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta perla riduzionedi prezzo in caso di vizi della cosa venduta; il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorché non previsto espressamente nella disciplina della vendita, deve ritenersi consentito sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'"actio quanti minoris", sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art.1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno (Cass. 13332/2000; Cass. 3156/1974; Cass. 5297/1978).

L’accertamento della percentuale di riduzione è rimessa al giudice di merito (Cass. 5297/1978); tale operazione richiede un giudizio di ponderato contemperamento dei vari fattori che vengono in rilievo per la quantificazione, per cui, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato ad indicare quali elementi abbia preso in esame e quale peso abbia attribuito a ciascuno di essi, configurandosi, in mancanza, la nullità della pronuncia per difetto di motivazione (Cass. 18795/2021; Cass. 21327/2018; Cass 22272/2018; Cass.16094/2005, in tema di risarcimento del danno).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha ridotto equitativamente il prezzo, senza indicare i fattori presi in considerazione e la loro rilevanza, non avendo neppure considerato quanto dedotto dal ricorrente, ossia che la semplice regolarizzazione delle annotazioni presenti sul libretto dell’imbarcazione, riguardo alla potenza dei motori, avrebbe richiesto un esborso di gran lunga inferiore alla somma liquidata, oltre al fatto che i resistenti avevano successivamente acquistato motori di potenza superiore a 270 CV affrontando una spesa di € 8000,00, inferiore a quella liquidata in giudizio (€ 10.000,00).

Sono, pertanto, accolti tutti e quattro i motivi di ricorso.

La sentenza è cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31236/202018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Tritone n. 102. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2315/2018, pubblicata in data 27 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver acquistato dal convenuto Oggetto:vendita un'imbarcazione da diporto con motori diesel tipo AIFO da 220 CV; che da successivi controlli, era però emerso che i motori avevano una potenza maggiore di quella dichiarata dal venditore. Hanno chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, per l’importo complessivo di € 21.887,80, con vittoria di spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la tardività della denuncia, affermando, inoltre, che gli acquirenti erano a conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, inclusa la potenza dei motori, che era conforme all'annuncio pubblicizzato su un giornale in base al quale era stata perfezionata la vendita. Inoltre, nel periodo compreso tra la stipula del preliminare e il contratto definitivo, gli attori avevano utilizzato l’imbarcazione, apportandovi talune modifiche. Ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna degli attori al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. Il Tribunale, ritenuti non contestati i fatti allegati dal convenuto, ha respinto tutte le domande, regolando le spese. Su appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale di Venezia, in parziale riforma della sentenza, ha ordinato la riduzione del prezzo. La pronuncia ha escluso che la circostanza che gli acquirenti fossero a conoscenza della reale potenza dei motori potesse considerarsi provata in quanto non contestata, sostenendo che, essendo la causa stata proposta prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 115 c.p.c., il principio di non contestazione valeva unicamente quale regola di giudizio, non vincolando il giudice a ritenere sussistenti i fatti pacifici. Haevidenziato che il libretto dell'imbarcazione riportava i numeri di serie di motori da 220 CV, presenti anche su una targhetta apposta sui motori. Solo quando l'imbarcazione era stata sottoposta a manutenzione, era stato possibile accertare che la potenza era maggiore di quella dichiarata, rendendo necessarie talune modifiche all’imbarcazione per una spesa quantificata, in mancanza di altri elementi, in € 10.000,00, da detrarre dal prezzo versato. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 2 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 88, 166, 367 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il principio di non contestazione era già operante prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c., adottata con legge 69/2009, dovendo il giudice ritenere pacifico e non bisognevole di prova il fatto che gli attori fossero consapevoli della reale potenza dei motori (270 CV), avendo visionato la barca e proceduto all’acquisto sulla base di un annuncio pubblicato su una rivista specializzata in cui era tale potenza era espressamente indicata. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza omesso di considerare le circostanze pacifiche in causa, ossia che: a) dal 21 luglio 1989 l'imbarcazione era dotata di due motori tipo AIFO da 270 CV e che ne era stata pubblicizzata la vendita – sin dal 2005 – su riviste specializzate, indicandone anche la potenza; b) la vendita era avvenuta sulla base della conforme descrizione risultante dalla rivista Mercato nautico; d) gli attori avevano visionato il libretto di circolazione, dando atto negli scritti difensivi che dagli annunci pubblicitari risultava che i motori avevano la potenza di 270 cavalli. I primi due motivi sono fondati. Per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., introdotta dalla L. 69/2009, applicabile alle cause introdotte in primo grado dal 4.7.2009, già Cass. s.u. 761/2002 aveva ritenuto che la mancata contestazione integrasse una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, rendendone inutile la prova in quanto non controverso. Anche per tali cause, tale condotta processuale vincolava il giudice a ritenere sussistenti i fatti pacifici, senza necessità di istruttoria (Cass. s.u. 5191/2008; Cass. 28381/2005; Cass. 5407/2013; Cass.22787/2013, Cass. 19709/2015; Cass. 20998/2019; Cass.32403/2019; Cass. 15339/2020; Cass. 40756/2021; Cass.19481/2022). Più in particolare, la mancata contestazione vincolava il giudice a ritenere sussistenti i fatti primari (cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o dal convenuto che avesse agito in riconvenzionale), mentre i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – potevano essere contestati in ogni momento, anche per la prima volta nel giudizio di appello, alla stessa stregua delle eccezioni in senso lato. La condotta delle parti assumeva un diverso grado di stabilità a seconda che investisse fatti dell'una o dell'altra categoria, perché, se concerneva fatti costitutivi del diritto, il limite della contestabilità dei fatti originariamente incontestati si identificava con la maturazione delle preclusioni per la modificazione di domande e conclusioni già formulate, mentre, se riguardasse circostanze di rilievo istruttorio, trovava più ampia applicazione il principio della provvisorietà, ossia della revocabilità della non contestazione, per cui le sopravvenute contestazioni potevano essere assoggettate ad un sistema di preclusioni solo nella misura in cui procedessero da modificazioni dell'oggetto della controversia (Cass. s.u. 761/2002). Per altro verso, la non contestazione è tuttora invocabile non solo per i fatti posti a fondamento delle domande, ma anche per quelli (impeditivi, estintivi o modificativi) dedotti in via di eccezione: ogni qual volta sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra è tenuta a contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico (Cass. 12636/2005; Cass. 3245/2003; Cass. 25269/2007 in motivazione; Cass. 3604/2010, nonché già Corte cost. 13/1977, in motivazione). Pertanto, anche riguardo alle circostanze dedotte dal venditore per resistere all’azione di garanzia la Corte di merito era tenuta a verificare quale atteggiamento difensivo avessero assunto gli attori e se l’eventuale non contestazione riguardasse fatti primari o secondari in modo da individuare quali di essi necessitassero di istruzione probatoria o potessero considerarsi pacifici ai fini della decisione. 2. Il terzo motivo denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli 1334, 1300 30/05/1495 CC., lamentando che la Corte di merito non abbia esaminato l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia, formulata dal ricorrente. Il motivo è fondato. L’eccezione di decadenza per tardività della denuncia dei vizi risulta esplicitamente formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado. Il Tribunale, nel respingere l’azione di garanzia, aveva ritenuto che gli attori fossero consapevoli della potenza dei motori installati sull’imbarcazione, senza quindi respingere – implicitamente o esplicitamente -l’eccezione di decadenza, che è rimasta assorbita. Avendo il ricorrente riproposto la questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 6), su di essa la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciare, essendo necessaria la proposizione dell’appello incidentale ad opera della parte totalmente vincitrice in primo grado solo in caso di rigetto, implicito o esplicito, di un’eccezione di merito già proposta (Cass. s.u. 11799/2017; Cass. 25658/2017; Cass. 21264/2018; Cass.14899/2022). 3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 1226 c.c., contestando al giudice distrettuale di aver proceduto alla riduzione del prezzo in misura assolutamente sproporzionata, senza la benché minima indicazione delle ragioni di tale decisione, nonostante l’allegazione di elementi comprovanti l'effettivo ammontare della spesa necessaria ad eliminare le denunciate difformità. Anche tale censura merita accoglimento. In materia di vendita, non sono imposti particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta perla riduzionedi prezzo in caso di vizi della cosa venduta; il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorché non previsto espressamente nella disciplina della vendita, deve ritenersi consentito sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'"actio quanti minoris", sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art.1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno (Cass. 13332/2000; Cass. 3156/1974; Cass. 5297/1978). L’accertamento della percentuale di riduzione è rimessa al giudice di merito (Cass. 5297/1978); tale operazione richiede un giudizio di ponderato contemperamento dei vari fattori che vengono in rilievo per la quantificazione, per cui, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato ad indicare quali elementi abbia preso in esame e quale peso abbia attribuito a ciascuno di essi, configurandosi, in mancanza, la nullità della pronuncia per difetto di motivazione (Cass. 18795/2021; Cass. 21327/2018; Cass 22272/2018; Cass.16094/2005, in tema di risarcimento del danno). Nel caso in esame, la Corte di merito ha ridotto equitativamente il prezzo, senza indicare i fattori presi in considerazione e la loro rilevanza, non avendo neppure considerato quanto dedotto dal ricorrente, ossia che la semplice regolarizzazione delle annotazioni presenti sul libretto dell’imbarcazione, riguardo alla potenza dei motori, avrebbe richiesto un esborso di gran lunga inferiore alla somma liquidata, oltre al fatto che i resistenti avevano successivamente acquistato motori di potenza superiore a 270 CV affrontando una spesa di € 8000,00, inferiore a quella liquidata in giudizio (€ 10.000,00). Sono, pertanto, accolti tutti e quattro i motivi di ricorso. La sentenza è cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sul