CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 40464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione volta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame – in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 13 giugno 2025, con cui era stata rigetta l’istanza di restituzione di quanto in sequestro – ha disposto la restituzione alla suddetta società della somma di euro 99.029, confermando per il resto il vincolo cautelare sulla residua somma di euro 687,970, in relazione al reato di cui agli artt. 81-110-640 cod. pen. (capo H), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’erronea quantificazione del profitto illecito. Nota la società ricorrente come il sequestro abbia avuto ad oggetto il 39% dell’importo complessivo dei lavori, come contabilizzati secondo l’ipotesi accusatoria, pari a quanto spettante per le opere non eseguite in concreto. Tale percentuale, tuttavia, non equivarrebbe al vantaggio illecito effettivamente conseguito da FGA, dovendo essere espunti i maggiori costi sostenuti per la realizzazione dei lavori (superiori rispetto a quelli inizialmente posti a base d’asta – come stabilito dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – e non corrisposti dall’ente debitore). Trattandosi di “reato in contratto”, occorrerebbe, infatti, distinguere tra il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (ovvero il profitto confiscabile) dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecitamente eseguita in favore della controparte. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato con censure manifestamente infondate. 2. Giova ricostruire brevemente la vicenda procedimentale. 2.1. Il sequestro, disposto anche per equivalente, è stato eseguito sottoponendo a vincolo reale la somma complessiva di euro 787.000 giacente su un conto bancario intestato alla società. Questo importo, in aderenza all’ipotesi accusatoria, era stato individuato muovendo da quanto complessivamente liquidato a FGA (euro 2.019.051,44) e qualificando come indebito vantaggio la quota del 39%, corrispondente a «lavorazioni mai eseguite, o conseguent[e] a errori di contabilizzazione o a duplicazioni contabili» (quota pari, dunque ad euro 787.000). Il Tribunale ha rilevato come emergesse dagli atti la mancata corresponsione dell’ultima tranche di pagamento, pari ad euro 255.024,09. Pertanto, scorporando tale importo dalla somma complessivamente corrisposta alla società, si è ottenuta la diversa base di calcolo (euro 1.764.027,35) su cui computare la suddetta percentuale del 39% (pari ad euro 687.970,66, corrispondente a quanto ritualmente aggredibile a titolo di profitto, in luogo della maggior somma richiesta dal Pubblico Ministero e disposta dal Giudice per le indagini preliminari). È stata, dunque, restituita la differenza, pari ad euro 99.029,33. 2.2. La ricorrente aveva richiesto il dissequestro anche di ulteriori euro 147.342,44, pari al 61% della somma percepita dal Comune appaltante per l’aggiornamento dei prezzi, nell’ambito delle misure disposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per adeguare i costi dei lavori pubblici all’incremento dei prezzi delle materie prime, e mai versatale. Questa richiesta è stata rigettata, sul presupposto che si trattava di una semplice pretesa creditoria, insuscettibile di compensazione in questa sede. 3. La conclusione del Tribunale è corretta. [OSCURATO:PERSONA] condivide appieno il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell’attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica (Sez. 5, n. 27569 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marin, non mass.; Sez. 2, n. 6870 del 30/01/2024, Fedele, non mass.; Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, Salamita, Rv. 274851-02; Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013, Mezzini, Rv. 256812-01; Sez. 5, n. 44032 del 18/07/2008, Dordoni, Rv. 241671-01; Sez. 5, n. 47983 del 18/12/2008, Tamagni, Rv. 242952-01). [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 26654 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924-01, impropriamente richiamata nel ricorso, aveva sottolineato, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, come, nella ricostruzione della latitudine del profitto oggetto di confisca, non potesse farsi ricorso a nozioni quali “profitto lordo” o “profitto netto”. 4. Anche a prescindere, dunque, dalla impossibilità di ricondurre il diritto di credito azionato in sede civile nei confronti del Comune di Valva nell’ambito dei valori monetari effettivamente oggetto di cautela reale, le somme pretese in quella sede non possono, in ogni caso, ritenersi scomputabili dal profitto del reato, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Peraltro, non è stata minimamente verificata la pertinenza delle singole voci di costo rispetto a specifiche opere (realizzate o non realizzate). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento del