CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, Viale del Vignola n.5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -resistente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- TRIBUTI Cartella motivazione avverso la sentenza n. 234 / 0 5 / 1 4 della Commiss ione tributaria regionale della Puglia, depositata il 28 gennaio2014. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di cartella di pagamento, portante imposte per l’anno 2007, la Commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, confermava, con la sentenza indicata in epigrafe, la cartella impugnata, rilevando che la Società, avendo ottenuto due sentenze sfavorevoli nel giudizio intentato contro il disconoscimento del credito di imposta utilizzato nell’anno 2006, era a conoscenza delle motivazioni per le quali era stata emessa la cartella. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Consideratoche: 1 Con il primo motivo – rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.7, 3° comma, della legge n.212700, dell’art.12, 3° C., del d.p.r. n.602/73 e dell’art.3, 2° C., della legge n.241/90, in relazione all’art.360, n.3, c.p.c.- la ricorrente denunzia la sentenza impugnata di nullità per violazione e falsa applicazione di leggee rileva l’error in iudicando perpetrato dalla C.T.R. nel ritenere che la cartella fosse esaustivamente motivata sulla base di una presunta conoscenza di fatto da parte della società ricorrente dei presupposti che ne avrebbero determinato la sua emissione. 1.1.La censura è infondat a alla luce dei principi consolidati espressi in materia da questa Corte ( cfr. tra le altre, in fatti specie similare, Cass. n. 25343 del 11/10/2018 che , in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza)la quale ha ritenuto che i n tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti . 1.2 Nel caso in esame, la cartella, per come incontestato in atti, indicava espressamente, come descrizione del tributo “ Cred.imp.Inv. campagne pubblic. loc. fondi 2004L. 289/2002 art.61, c.13” facilmente identificabile nel recupero di un credito di imposta, non solo preannunciato con l’avviso di irregolarità, ma rispetto al cui disconoscimento la società aveva già promosso un contenzioso con esito a lei sfavorevole nei due gradi di merito. 2.Con il secondo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e di altre disposizione normative laddove la C.T.R. aveva confermato l’operato dell’Amministrazione finanziaria ritenendo legittima l’adozione, ai fini del disconoscimento del credito di imposta, dello strumento della mera liquidazione della dichiarazione come disciplinato dall’art.36bis citato al posto della notificazione di apposito e motivato atto impositivo e/o avviso di recupero. 2.1 Nel silenzio sul punto della sentenza impugnata la censura va ritenuta inammissibile, siccome nuova.Invero, il mezzo, con difetto di specificità, non esplicita se la questione fosse stata sollevata con il ricorso introduttivo, in primo grado, con esplicito motivo di impugnazione della cartella. 3. Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte delle intimate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artico