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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17707/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4332-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – verso la sentenza n. 3878/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26/6/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto il ricorso, ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, per ottenere l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 4353/2014, con cui la medesima [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 20/62/2012 che aveva accolto il ricorso avverso diniego di rimborso delle somme versate all’Erario a seguito di errata valutazione dell’asse ereditario materno dei ricorrenti; Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; i ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo i ricorrenti lamentano l'inosservanza delle norme sul procedimento ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, censurando la sentenza impugnata per avere vanificato le finalità del giudizio d'ottemperanza;

1.2. i ricorrenti assumono di aver richiesto, con il ricorso in ottemperanza, il quantum dovuto in relazione alla richiesta di rimborso dell’imposta di successione accolta dalla sentenza n. 4353/2014 della C.T.R. di Roma, passata in giudicato;

1.3. le doglianze sono infondate; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

1.4. la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 19/10/2018, n. 26433), è ferma nel ritenere che «il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle [OSCURATO:PERSONA], regolato dall'art.70 del d.lgs. n. 546 del 1992 è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell'atto posto in essere dalla medesima, in ottemperanza al giudicato, rispetto al contenuto della sentenza da eseguire ... esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente e, per alcuni versi, concorrente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando anche, e specificamente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass.n.646/2012; id.n.20202/2010);

1.5. ne discende che se, per un verso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), per altro verso, può - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (cfr. Cass. n. 15827/2016);

1.6. è stato, altresì, chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28286 del 18/12/2013) che in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire»;

1.7. nella specie, la [OSCURATO:PERSONA], adita quale giudice dell'ottemperanza, non è incorsa nella violazione delle norme di legge, prospettata dai ricorrenti e, anzi, si è conformata a questi princìpi di diritto nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

1.8. invero, la pretesa processuale dei contribuenti non era rivolta all'ottemperanza di un giudicato di condanna nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in misura corrispondente a quanto dagli stessi versato all’erario a seguito dell’errata valutazione dell’asse ereditario materno, avendo la [OSCURATO:PERSONA] confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso avverso il diniego di rimborso della somma, versata all’Erario, pari ad Euro 15.000,00, come da richiesta presentata in data 5.2.2001;

1.9. gli stessi ricorrenti affermano che il riferimento a tale somma, nelle premesse delle sentenze di primo e secondo grado, di cui è chiesta l’ottemperanza, sarebbe riferibile ad un mero errore materiale (<<una svista>>), ma non dimostrano in alcun modo, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia condannato l’Erario a ricalcolare la somma dovuta ai ricorrenti in conseguenza della dichiarazione integrativa della denuncia di successione, presentata in data 11.2.2009;

2. da ciò discende il rigetto del ricorso;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4332-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – verso la sentenza n. 3878/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26/6/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto il ricorso, ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, per ottenere l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 4353/2014, con cui la medesima [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 20/62/2012 che aveva accolto il ricorso avverso diniego di rimborso delle somme versate all’Erario a seguito di errata valutazione dell’asse ereditario materno dei ricorrenti; Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; i ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo i ricorrenti lamentano l'inosservanza delle norme sul procedimento ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, censurando la sentenza impugnata per avere vanificato le finalità del giudizio d'ottemperanza; 1.2. i ricorrenti assumono di aver richiesto, con il ricorso in ottemperanza, il quantum dovuto in relazione alla richiesta di rimborso dell’imposta di successione accolta dalla sentenza n. 4353/2014 della C.T.R. di Roma, passata in giudicato; 1.3. le doglianze sono infondate; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.4. la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 19/10/2018, n. 26433), è ferma nel ritenere che «il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle [OSCURATO:PERSONA], regolato dall'art.70 del d.lgs. n. 546 del 1992 è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell'atto posto in essere dalla medesima, in ottemperanza al giudicato, rispetto al contenuto della sentenza da eseguire ... esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente e, per alcuni versi, concorrente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando anche, e specificamente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass.n.646/2012; id.n.20202/2010); 1.5. ne discende che se, per un verso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), per altro verso, può - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (cfr. Cass. n. 15827/2016); 1.6. è stato, altresì, chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28286 del 18/12/2013) che in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire»; 1.7. nella specie, la [OSCURATO:PERSONA], adita quale giudice dell'ottemperanza, non è incorsa nella violazione delle norme di legge, prospettata dai ricorrenti e, anzi, si è conformata a questi princìpi di diritto nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.8. invero, la pretesa processuale dei contribuenti non era rivolta all'ottemperanza di un giudicato di condanna nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in misura corrispondente a quanto dagli stessi versato all’erario a seguito dell’errata valutazione dell’asse ereditario materno, avendo la [OSCURATO:PERSONA] confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso avverso il diniego di rimborso della somma, versata all’Erario, pari ad Euro 15.000,00, come da richiesta presentata in data 5.2.2001; 1.9. gli stessi ricorrenti affermano che il riferimento a tale somma, nelle premesse delle sentenze di primo e secondo grado, di cui è chiesta l’ottemperanza, sarebbe riferibile ad un mero errore materiale (<<una svista>>), ma non dimostrano in alcun modo, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia condannato l’Erario a ricalcolare la somma dovuta ai ricorrenti in conseguenza della dichiarazione integrativa della denuncia di successione, presentata in data 11.2.2009; 2. da ciò discende il rigetto del ricorso; 3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 17707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris