CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44198/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l' accoglimento del ricorso del PM con conseguente annullamento con rinvio e conclude per l'inammissibilità degli altri ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del PM e l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta dì inammissibilità del ricorso del PM e con la richiesta di accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] L avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di inammissibilità del ricorso del PM e l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di inammissibilità del ricorso del PM e con la richiesta di accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Lecce disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui al capo 1, di abusiva attività finanziaria aggravata dalla finalità mafiosa, di cui al capo 31, e di una serie di reati-fine della suddetta associazione, quali trasferimenti fraudolenti di valori sub 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, autoriciclaggi sub 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, associazione per delinquere, di cui al capo 26, finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dello Stato, falsità ideologiche, sottrazioni all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, e di una serie di reati di tal tipo, sub 27, 28, 29 e 30, delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.; nei confronti, altresì, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla medesima'associazione di tipo mafioso, alla medesima associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e quant'altro sopra indicato, in ordine ai reati- fine di detta associazione sub 27 e 28, delitti questi ultimi tre aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.; nei confronti, inoltre, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla medesima associazione per delinquere di tipo mafioso e ai reati-fine della stessa sub 12 e 16, di trasferimento fraudolento di valori aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.; nei confronti, ancora, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle medesime associazioni per delinquere di cui sopra, sub 1 e 26, ai trasferimenti fraudolenti di valori sub 22, 24, alle truffe aggravate, alle falsità ideologiche, alle sottrazioni all'accertamento o al pagamento dell'accisa, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui ai capi 27, 28, 29 e 30, delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.; nei confronti, infine, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui al capo 1, e ai delitti di abusiva attività finanziaria aggravata dalla finalità mafiosa, di cui al capo 31, di trasferimento fraudolento di valori sub 20, di abusiva attività finanziaria sub 31 e di riciclaggio sub 32, delitti tutti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame di Lecce ha annullato nei confronti dei suddetti la misura cautelare con riferimento alla contestazione sub 1 di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento all'abusiva attività finanziaria aggravata dalla finalità mafiosa di cui al capo 31, nonché in relazione a tutti con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata per tutti i reati-fine, sostituendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e confermando per gli altri la misura cautelare di massimo rigore. Secondo l'imputazione, l'associazione mafiosa in esame sarebbe la prosecuzione di un'associazione mafiosa per la quale è già intervenuta condanna nel 2012; [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe promotore ed organizzatore, [OSCURATO:PERSONA] suo uomo di fiducia, Buscicchio e Aria (non ricorrente) finanziatori che affiancavano [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con altri gruppi criminali, [OSCURATO:PERSONA] titolare di società riconducibili al contesto associativo, garante della tutela fisica di [OSCURATO:PERSONA] e partecipe alle spedizioni punitive. L'ordinanza di riesame in via preliminare ritiene lecito l'uso del captatore informatico anche nei luoghi di privata dimora, trattandosi di indagine di criminalità organizzata; ritiene, altresì, motivati i decreti del G.i.p. e valide le intercettazioni svolte. Considera, inoltre, insussistente l'associazione mafiosa, sottolineando come in un'associazione di tal tipo la forza di intimidazione debba provenire dall'associazione, non dalla presenza di un singolo con carisma criminale (nel caso di specie: [OSCURATO:PERSONA], che, arrestato nel 2007 e scarcerato nel 2017, già risulta essere stato imputato per associazione di stampo mafioso, anche se poi condannato per associazione per delinquere semplice). Detta ordinanza sottolinea ed evidenzia che le condotte contestate "non sono necessariamente significative di espressione di una forza di intimidazione diffusa quale quella tipicamente mafiose". Molte iniziative risultano assunte personalmente da [OSCURATO:PERSONA], che si avvale della nota caratura criminale sua e non di un gruppo che impone soggezione ed omertà. Rileva come non vi sia prova a livello indiziario di un'operatività del gruppo all'esterno e della sua capacità di intimidazione, nonché della sussistenza di un comune programma criminale, non bastando all'uopo lo spessore criminale di [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza dell'esclusione dell'associazione di stampo mafioso viene esclusa dall'ordinanza in esame anche l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai reati-fine. 2. Avverso i provvedimenti del riesame il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ([OSCURATO:PERSONA]) ha proposto un unico ricorso per cassazione. 2.1. Col primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il P.m. sottolinea come il Tribunale del Riesame abbia ammesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva in animo di costituire un clan mafioso e rimarcato che questo progetto si era già realizzato mediante il radicamento sul territorio del gruppo che faceva capo a lui, ma abbia, poi, erroneamente ritenuto che il sodalizio ruotante attorno a lui fosse caratterizzato dal solo spessore criminale del suo vertice non dotato di quelle connotazioni tipizzanti una vera e propria associazione mafiosa, mancando ancora quel tanto di appariscenza dato dal clima diffuso di assoggettamento omertoso, correlato e consequenziale ad una metodologia criminale derivante da un gruppo, improntata e finalizzata alla presa in carico di quel determinato ambito territoriale. Trascura, però, detto Tribunale, secondo il ricorrente, che il profondo radicamento sul territorio acquisito sin dalla fine degli anni 2000 dal sodalizio semplice per cui è intervenuta sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali, con esercizio di condotte violente e intimidatorie, ha portato a conoscere, temere e rispettare il nome di [OSCURATO:PERSONA], quale elemento di identificazione con il gruppo criminale omonimo, per cui appare riduttivo ricondurre alla sola figura del suddetto, pur affermando contraddittoriamente< che del gruppo facevano parte altri soggetti dall'indubbio spessore criminale, il complesso dei fenomeni criminali emersi dall'attività di investigazione. Trascura, altresì, sempre secondo il ricorrente, che si tratterebbe di un clan mafioso che non è dedito ad estorsioni, stupefacenti e usura, ma ha quale obiettivo la penetrazione illecita nel mercato della economia locale, attraverso il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati e il controllo delle attività economiche attuato mediante il ricorso alla metodologia mafiosa, e che il fatto che non abbia usato violenza o minaccia non esclude la natura mafiosa, perché è sufficiente il timore determinato attorno a sé, come nella vicenda della società "[OSCURATO:PERSONA]". Rileva il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] non operava da solo, ma era al comando di un gruppo ristretto ma fedele di sodali, di cui era consapevole (come da conversazione dello stesso del 10.11.18 con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], o da conversazione del medesimo in data 28.5.19 con [OSCURATO:PERSONA] o, infine, da conversazione in data 7.8.19, in cui [OSCURATO:PERSONA] minacciava di piazzare ordigni presso le abitazioni della famiglia Diana); e che non appare decisivo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai dato seguito ai propositi criminosi progettati, ma ciò che conta è la sua capacità di portarli a compimento e l'idoneità degli stessi di ingenerare timore sui potenziali destinatari. Il P.m., infine, individua le conversazioni del 29.6.19 e del 27.11.19, in cui sono coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e uno dei più importanti sodali, [OSCURATO:PERSONA], come riprova della sussistenza di un clan [OSCURATO:PERSONA], di comune riferimento, della sua forza e della sua struttura gerarchica. 2.2. Col secondo motivo di ricorso il P.m. denuncia violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente l'esclusione automatica dell'aggravante di cui al suddetto articolo da parte del Tribunale del riesame in ordine ai reati-fine, come conseguenza dell'esclusione della sussistenza dell'associazione mafiosa sub 1, che però trascura che detta aggravante era stata contestata sia in relazione alla finalità di agevolazione del clan che in relazione al metodo mafioso, rispetto alla cui assenza il Tribunale non ha offerto motivazione alcuna. Rileva, invero, che secondo un arresto giurisprudenziale di avanguardia non solo il metodo mafioso ma anche la finalità agevolativa non presuppongono necessariamente l'esistenza di un'associazione mafiosa, essendo sufficiente che la finalità sia diretta a contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, come nel caso del clan [OSCURATO:PERSONA]. 3. I suddetti indagati, tranne Aria, hanno proposto ciascuno ricorso tramite i rispettivi difensori. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Col primo motivo di impugnazione si denunciano violazione degli artt. 266, 267, 268 e 270 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni. Secondo il ricorrente il Tribunale ha travisato la propria eccezione processuale, che non riguardava l'uso del captatore informatico, ma l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate in altro procedimento. Rileva che si era obiettato che quando interveniva iscrizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (in data 18/9/2019), il P.m. dava atto che erano già state effettuate diverse intercettazioni, benché il G.i.p. avesse escluso in prima battuta tale reato per [OSCURATO:PERSONA], e che, quindi, il captatore informatico era stato usato prima dell'iscrizione per il reato di associazione mafiosa. Aggiunge il ricorrente che era stato, altresì, evidenziato che l'ordinanza genetica aveva utilizzato le intercettazioni telefoniche per sostenere l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza però specificare in quale dei tanti procedimenti fossero state effettuate. Con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 268 e seguenti cod. proc. pen.; e in particolare la sussistenza di una connessione ex art.12 cod. proc. pen., necessaria, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai fini dell'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen., non ritenendosi, invero, sufficiente un mero collegamento investigativo ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., e dovendo comunque rientrare il reato non oggetto di originaria autorizzazione, sempre per detta giurisprudenza di legittimità, nel catalogo previsto dall'art. 266 cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che nel caso in esame non è possibile sapere neanche per quale reato fosse stata disposta l'originaria intercettazione e che dubbi si pongono su un qualche possibile collegamento col procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; e che, pertanto, l'ordinanza sul punto è viziata, non confrontandosi con le doglianze difensive; e, pertanto, merita di essere annullata. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 416, 483 e 640, comma 2, cod. pen. e 273 cod. proc. pen. (capi 26, 27, 28, 29 e 30). Si duole il ricorrente che in ordine ai reati di cui a detti capi l'ordinanza di riesame si limiti ad escludere l'aggravante senza procedere ad una valutazione autonoma circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare l'ordinanza di custodia cautelare impugnata. Rileva il ricorrente che, con riguardo all'associazione finalizzata alle truffe aggravate ai danni dello Stato e quant'altro indicato al capo 26, il Tribunale si limita ad affermare l'esistenza di un cd. "metodo Lopiano" utilizzato per commettere le suddette truffe, senza però soffermarsi sulla sussistenza dei gravi indizi di Colpevolezza necessari per l'applicazione dell'art. 416 cod. pen. e in particolare di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, e di un programma criminoso indeterminato. Osserva la difesa che non è sufficiente richiamare le intercettazioni da cui emerge la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dei meccanismi di frode per ritenere la sussistenza di una affectio societatis e l'esistenza di un programma criminoso che vada oltre i singoli reati; e che nel caso di specie andava ravvisata una truffa continuata. Col terzo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 bis, 648 ter.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. (capi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25). Il ricorrente, quanto ai reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen.), censura la mancanza di motivazione in ordine alla finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, ossia al dolo specifico di dette fattispecie. Lamenta che il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare le intercettazioni nelle quali emergerebbe l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività che si assumono fittiziamente intestate, senza compiere la suddetta ulteriore verifica. Quanto ai reati di autoriciclaggio, i difensori si dolgono che il Tribunale del riesame non argomenti affatto sulla provenienza illecita del denaro utilizzato per compiere i reati e non proceda alla compiuta identificazione dei proventi illeciti e alla separazione degli stessi dai proventi leciti dell'attività imprenditoriale. Ci si duole, inoltre, che il Tribunale ometta di confrontarsi sul punto con la memoria tecnica redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e depositata in udienza, volta a smentire l'assunto accusatorio. Rilevano i difensori nello specifico che per quanto riguarda il capo 13 non è dato sapere le ragioni che hanno indotto il G.i.p. prima e il Tribunale poi a ritenere che il ricorrente fosse il fornitore della provvista (illecita) necessaria per l'acquisto dei beni aziendali della Family, anche alla luce della prova di segno positivo di risorse di provenienza lecita (quali l'incasso per vincita, le attività lavorative svolte e via dicendo); e che è inverosimile che le somme utilizzate possano derivare dai soldi di un'estorsione appresi oltre 15 anni prima, anche considerate la detenzione per dieci anni e le necessità economiche della famiglia durante detto periodo. Aggiungono che: - per escludere l'utilizzo di proventi illeciti per l'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato sufficiente confrontarsi con la memoria tecnica e col rilievo, con riguardo alla prima società, che la società cooperativa sostiene la propria attività col lavoro svolto dai propri soci cooperatori; - per quanto riguarda i capi 18, 20, 22 e 24 non vi sono prove per ritenere che le società di cui agli stessi siano fruttp di reinvestimento di ricavi ottenuti illecitamente e non frutto di proventi leciti. Col quarto motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sull'attualità delle esigenze cautelari e in particolare del pericolo di reiterazione, come richiesto nel testo del suddetto articolo introdotto dalla legge n. 47 del 2015, limitandosi a richiamare i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo trascorso in carcere e, quindi, compiendo una valutazione non futuristica e probabilistica, per come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ma guardando al passato. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di impugnazione si denunciano violazione di legge e vizio e/o assenza di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 512 bis cod. pen. Ci si duole che il Tribunale del riesame: - abbia omesso di integrare e completare le argomentazioni del primo Giudice relative ai reati di cui all'art. 512 bis cod. pen.; - abbia ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di esigui elementi indiziari, quali a) il legame criminale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (trascurando il loro vincolo di parentela, trattandosi di cugini di primo grado), b) la presunta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'episodio verificatosi il 28.5.19 in cui si sarebbe recato in territorio campano, armato, accompagnando [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] (trascurando che tale riferimento possa essere stata una mera millanteria di [OSCURATO:PERSONA], priva di riscontro), c) l'individuazione nella intercettazione ambientale del 3.9.19 di una incondizionata disponibilità criminale di [OSCURATO:PERSONA], d) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione ambientale dell'1.8.19 parlano di distribuzione di somme di denaro, e) il fatto che nella conversazione ambientale del 26.8.18 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto fisicamente presente [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente che, per quanto alcune delle conversazioni captate possano dimostrare un interessamento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività commerciali, le stesse non provano la fittizietà dell'intestazione e la piena conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle finalità elusive. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che non vi è alcun elemento da cui trarre il convincimento che alla conversazione ambientale del 13.11.19 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], che, comunque, non avrebbe profferito parola; e che dalle conversazioni del 20.11.19 e del 28.11.19 non emerge la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione ad un'operazione con finalità di riciclaggio. Col terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Osserva il difensore che, pur evidenziando il corpo dell'intera ordinanza custodiale un maggiore coinvolgimento dei coindagati Marotta e Carrano rispetto a [OSCURATO:PERSONA], anche considerate l'incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti in capo a quest'ultimo a fronte dei numerosi precedenti penali dei primi due, altresì di natura associativa, contraddittoriamente il Tribunale del riesame ha ravvisato nei confronti di quest'ultimo, a differenza dei primi due, la sussistenza di esigenze cautelari seppure salvaguardabili con gli arresti domiciliari. E ciò in assenza di una valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I primi due motivi di ricorso sono identici ai primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. Con il terzo motivo, relativo ai capi di imputazione 22 e 24, si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 512 bis cod. pen. Ci si duole che con riferimento ai due delitti di trasferimento fraudolento di valori delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] e CTS [OSCURATO:PERSONA] ancora una volta il Tribunale del riesame non proceda ad una valutazione autonoma circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma si limiti a richiamare l'ordinanza di custodia cautelare impugnata. Lamenta il ricorrente che nel provvedimento manca la valutazione del dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. Con il quarto motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Ci si duole dell'illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, che non tiene, altresì, conto del fatto che la suddetta norma richiede l'attualità del pericolo di reiterazione. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è identico al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. (capi di imputazione 12 e 16). Ci si duole che con riferimento ai due delitti di trasferimento fraudolento di valori ancora una volta il Tribunale del riesame non proceda ad una valutazione autonoma circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma si limiti a richiamare l'ordinanza di custodia cautelare impugnata. Lamenta il ricorrente che nel provvedimento manca la valutazione del dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. Col terzo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art.274 cod. proc. pen. Ci si duole dell'illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, che non tiene, altresì, conto del fatto che la suddetta norma richiede l'attualità del pericolo di reiterazione.4. Risulta, infine, presentata memoria difensiva nell'interesse dei suddetti indagati e di [OSCURATO:PERSONA], in cui, ripercorrendosi i passaggi del ricorso del P.m., si conclude per la sua inammissibilità o, in subordine, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che, all'odierna udienza, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno reso edotto il Collegio e il Procuratore generale della circostanza che ai loro assistiti nelle more è stata revocata la misura cautelare in atto nei loro confronti, per essere venute meno le esigenze cautelari; e hanno dichiarato di rinunciare, conseguentemente, ai motivi di impugnazione su dette esigenze. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che nelle more al suo assistito la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari ed è stata limitata la misura cautelare ai soli delitti di autoriciclaggio e al solo delitto associativo sub 26. Nel sistema processuale penale, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione. Come, invero, affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altri, Rv. 208165, in cui si è dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale del riesame di conferma della misura coercitiva personale applicata dal Giudice per le indagini preliminari, nel caso di rimessione in libertà, nelle more del giudizio, dell'imputato, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (fattispecie relativa a motivo di ricorso avente ad oggetto l'asserita sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine al quale la S.C. ha escluso la sopravvivenza di un interesse dell'indagato alla decisione, come nel caso di revoca della misura nelle more del procedimento per accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). Come, ancora, confermato da Sez. 6, n. 37894 del 26/05/2004, Torriglia, Rv. 230235, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, fondato esclusivamente sul punto delle esigenze cautelari quando, nelle more del procedimento, la misura sia stata revocata e l'imputato sia stato rimesso in libertà, posto che l'interesse alla pronuncia è ravvisabile, anche nel caso di liberazione, ed ai limitati fini della equa riparazione per l'ingiusta detenzione, soltanto in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Come, infine, ribadito da Sez. 6, n. 40769 del 09/11/2006, Visone, Rv. 235441, con riferimento ad un'ipotesi, in cui nelle more del procedimento incidentale cautelare, la misura cautelare (in detto caso confermata dal Tribunale del riesame), è stata revocata per effetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., condizionalmente sospesa (escludendosi, invero, la sussistenza di un interesse attuale alla decisione non solo in punto di esigenze cautelari, ma anche in punto di gravi indizi di colpevolezza, per gli effetti di cui all' art. 314 cod. proc. pen., avendo l'imputato rinunciato con la richiesta di applicazione della pena a dedurre qualsiasi questione circa la colpevolezza). A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.251694) » ( Sez. 1, n. 14821 del 20/10/2015, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Alla luce di questi principi, costantemente affermati da questa Corte, deve ritenersi che, stante l'intervenuta liberazione dei suddetti ricorrenti per essere venute meno le esigenze cautelari e non essendo stata posta questione di ingiusta detenzione e, quindi, dedotto uno specifico interesse a coltivare l'impugnazione in punto di gravità indiziaria, i ricorsi dagli stessi proposti vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). 2. Inammissibile è il ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa, invece, all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206). Orbene, l'ordinanza impugnata, nell'escludere nella specie la gravità indiziaria in ordine all'associazione mafiosa, premette che è essenziale, ai fini della sussistenza di detto tipo di associazione, che la «forza di intimidazione derivi dall'associazione, cioè dal gruppo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama, dal vincolo associativo e non dal prestigio criminale del singolo associato», nel senso che «un'associazione per delinquere che fra i suoi partecipi o fra i suoi capi annoveri un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa, per ciò solo, un'associazione di tipo mafioso» e che «anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati gli autori delle singole manifestazioni di minaccia o di danno, resterebbe pur sempre l'incombente pericolo del permanere della società criminale costituita da altri affiliati rimasti liberi», rimanendo intatto «il prestigio criminale del gruppo». Rileva, quindi, detta ordinanza come sia la richiesta del Pubblico ministero che l'ordinanza gravata si siano concentrate sul condivisibile concetto per cui la forza di intimidazione non debba necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti e non eclatanti, siano a maggior ragione evocativi di una mafia "silente" che si sia infiltrata nelle pubbliche Istituzioni e nell'economia del territorio che "governa"; ma abbiano trascurato che ancor prima occorre stabilire da dove promani tale forza, se dal vincoro associativo in quanto tale, come prevede la disposizione normativa, o se piuttosto essa dipenda dalla mera partecipazione al sodalizio di uno o più personaggi capaci di incutere timore nei terzi per i loro trascorsi criminali o per la pregressa partecipazione ad altra associazione mafiosa. Fatta questa premessa, il Tribunale del riesame di Lecce passa in rassegna gli elementi posti dal Giudice procedente a fondamento della sua valutazione sulla sussistenza dell'associazione mafiosa. E rileva che: - in primo luogo viene valorizzata la escalation criminale compiuta negli anni da [OSCURATO:PERSONA], soggetto capace di coniugare le capacità imprenditoriali con il retroterra delinquenziale di provenienza (riportando i passaggi dell'ordinanza genetica sul punto); - nell'ordinanza gravata vengono riportate le conversazioni nel corso delle quali gli indagati fanno riferimento all'esistenza di un gruppo associato, dedito alle attività criminali, ma anche al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] quale capo indiscusso di tale gruppo (conversazioni riportate ed esaminate a propria volta dal Tribunale); - una particolare rilevanza viene data, inoltre, alle richieste di intervento avanzate da alcune persone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a recuperare dei beni rubati o ad ottenere "protezione", nonché alle aggressioni e ai pestaggi posti in essere ai danni di persone che avevano dato "fastidio" a [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle sue attività commerciali, alla detenzione di armi da parte del gruppo ovvero anche ai rapporti avuti da [OSCURATO:PERSONA] con i membri di altre organizzazioni criminali (il Tribunale del riesame riporta i passaggi dell'ordinanza genetica su tutti i punti). Dopo avere evidenziato che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per fatti significativi dell'inserimento dello stesso negli ambienti criminali tarantini, ma mai per intraneità ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, il Tribunale del riesame, all'esito della disamina delle risultanze investigative come da ordinanza genetica, giunge alle conclusioni sopra riportate in punto di fatto. E con riguardo alla rilevata assenza di esteriorizzazione delle condotte come mafiose, cui si è sopra fatto cenno, sottolinea come: - per i prestiti di denaro a terzi dalle indagini non emergano interessi usurari e/o il ricorso all'uso della forza (solo rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] in alcune conversazioni) o a metodologie tipicamente mafiose per riscuotere o crediti; - lo stesso intervento armato di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei suoi correi negli affari meglio descritti dal capo 26 in poi dell'addebito provvisorio seppure certamente rilevante, non risulti decisivo, considerato che anche nell'ambito di operatività della criminalità comune ci si attiva per sostenere, anche con armi, quelli che sono gli "amici" negli affari illeciti; - lo stesso fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia attivato per il recupero di un'auto rubata, in due occasioni, sempre a beneficio della stessa persona, non sia significativo, in quanto il suddetto si avvale delle proprie conoscenze, riferibili alla sua caratura criminale ben nota nel territorio di appartenenza, ma non ad un gruppo organizzato; - molte delle condotte esaminate appaiano riferibili ad iniziative facenti capo direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e non ad un gruppo di persone ben identificate, capace di imporre uno stato di soggezione ed omertà attraverso l'uso della forza, che qualifica l'associazione mafiosa; - le indagini non abbiano dato conto dell'agire di un clan mafioso riferibile a [OSCURATO:PERSONA], né dell'interazione dello stesso con altri gruppi mafiosi operanti sul territorio, non chiarendo le intercettazioni, al di là dei generici riferimenti ad un gruppo di persone "legate" alle attività lecite e illecite di [OSCURATO:PERSONA], quale fosse l'operatività del gruppo all'esterno né la sua capacità di penetrare, generando omertà e assòggettamento, in maniera sistematica nel territorio di riferimento, e quale fosse l'oggetto del programma del gruppo, ruotando sempre e soltanto i singoli episodi criminosi intorno alla figura criminale di [OSCURATO:PERSONA], dalla cui fama criminale è stata fatta discendere la mafiosità del gruppo; - non si possa escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse l'intenzione di creare nel tempo, con lo sviluppo delle attività imprenditoriali a lui riferibili, un gruppo di persone a lui legate da affectio societatis, dedite alle attività illecite, capaci di imporsi con l'uso della forza sul territorio, in modo da penetrare in vari settori economici tarantini; - non sussistano però allo stato con sufficienza indiziaria gli elementi per poter ritenere già operante nel territorio tarantino un gruppo mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. e all'interpretazione offertane dalla giurisprudenza, è evidente che l'insistere sul sodalizio semplice per la partecipazione al quale [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato condannato, sul fatto che lo stesso ne abbia consentito l'affermazione criminale e il timore nei suoi confronti (con ciò ammettendo che chi suscita timore è [OSCURATO:PERSONA] e non il gruppo), su una penetrazione nel tessuto economico con metodologia mafiosa seppure senza uso di violenza o minaccia, sulla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riportando conversazioni che dimostrano che [OSCURATO:PERSONA], figlia del gestore di tale consistente realtà imprenditoriale, Renato, avesse paura di [OSCURATO:PERSONA] che imponeva finanziamenti ai bar legati allo stesso e non di un gruppo ("...se ci mettiamo contro [OSCURATO:PERSONA] non facciamo...chiudiamo..." ), e ancora su conversazioni esaltanti la capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA], come ammesso dallo stesso ricorrente, ma non del gruppo (anche quelle tra Aria e la compagna [OSCURATO:PERSONA] in cui il pirimo parla della "famiglia" cui si sente di appartenere, senza, però, fare alcun riferimento alla sua capacità intimidatoria, ma ancora una volta a quella di [OSCURATO:PERSONA], definito "boss serio", "boss vero"), la cui sussistenza è niente affatto negata dal Tribunale, significa non confrontarsi con tale iter motivazionale e sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo aspecificamente gli stessi argomenti già affrontati dal Tribunale del riesame. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Invero, alla luce delle argomentazioni non manifestamente illogiche del Tribunale del riesame sopra riportate, è evidente che il rilievo ultimo sulla finalità agevolativa è manifestamente infondato, essendo escluso, allo stato, un contesto di matrice mafiosa. Anche il primo profilo di censura, che riguarda solo i reati di cui ai capi 27, 28, 29 e 30, per i quali l'aggravante è contestata sotto entrambi i profili, quindi anche come metodo mafioso ("ovvero avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p."), è manifestamente infondato, in quanto è lo stesso Tribunale del riesame che nell'escludere che le condotte poste in essere siano espressive di una forza di intimidazione "diffusa" quale quella tipicamente "mafiosa" esclude una metodologia mafiosa, ossia la stessa esteriorizzazione delle condotte come mafiose. 3. Inammissibile è, infine, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. A fronte di un'ordinanza che afferma che "nel caso in esame le indagini avevano ad oggetto l'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen." l'eccezione processuale è espressa in forma dubitativa, lamentando la difesa che non è possibile "sapere neanche per quale reato fosse stata disposta l'originaria intercettazione" e che "dubbi seri si pongono su un qualche possibile collegamento con il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]". E dando così vita a doglianze generiche (in parte non autosufficienti) e aspecifiche. 3.2. Inammissibili, in quanto manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite sono le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame, pur rinviando all'ordinanza genetica quanto alla ricostruzione fattuale nel dettaglio del delitto associativo . sub 26, lungi dall'appiattirsi sulle argomentazioni del primo Giudice, dà vita ad una valutazione completa e logica di tutto il materiale investigativo, esaminato in una visione di insieme e senz'altro non parcellizzata, rilevando che: - dalle indagini emerge con tutta evidenza la costituzione di un gruppo associato organizzato per la commissione di truffe aggravate ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, cod. pen.), di sottrazioni all'accertamento o al pagamento delle accise sui prodotti energetici (oli minerali) con irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione (artt. 40, commi 1, lett. c), e 4 - 49 d. Igs. n. 504 del 1995); - gli elementi emersi permettono di ritenere ampiamente provata la circostanza che il gruppo utilizzava dei D.A.S., emessi dal deposito fiscale, contenenti l'indicazione "gasolio agricolo contenente biodiesel", mentre nella realtà nelle autocisterne veniva caricato gasolio per autotrazione; - in tal modo venivano emesse delle false fatturazioni per ottenere i benefici fiscali riconosciuti dalla legge per i carburanti destinati all'uso agricolo, vale a dire la riduzione dell'accisa ordinaria d 78 % e dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 °/0; - il meccanismo illecito si sviluppava attraverso l'operazione di trasporto del carburante dal deposito fiscale al deposito commerciale, utilizzando infatti il trasportatore delle autocisterne sulle quali era stato creato un meccanismo che permetteva, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, la denaturazione del prodotto (gasolio per autotrazione) contenuto nella cisterna, in modo da creare una perfetta coincidenza tra l'aspetto fisico del gasolio trasportato (che sarebbe divenuto, a seguito della denaturazione, di colore bluastro) con quello che lo stesso doveva possedere secondo il documento fiscale di accompagnamento (D.A.S.); - la truffa si sviluppava anche acquistando, attraverso il deposito fiscale, degli ingenti quantitativi di gasolio agricolo che venivano ceduti - ad un prezzo maggiorato, ma comunque inferiore a quello del gasolio per autotrazione - a soggetti privi dei requisiti di legge e, quindi, per usi diversi da quello "agevolato"; - il gruppo era costituito, ciascuno con un ruolo ben definito, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la sistematicità delle condotte reiterate nel tempo e l'agire illecito indiscriminato sono elementi che, complessivamente considerati, escludono l'occasionalità delle condotte, costituendo la pluralità dei reati-fine, di cui risultano integrati i gravi indizi di colpevolezza, ulteriori elementi concordanti ed univoci rispetto alla sussistenza dell'associazione; - particolarmente eloquente è una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo spiega il c.d. "metodo Lopiano" posto a base dell'attività illecita dell'organizzazione; - il [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso la partecipazione alle singole attività degli uomini di sua fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguiva in prima persona l'evolversi delle attività criminali del gruppo, organizzando la costituzione delle società, il funzionamento del deposito fiscale, e intervenendo con un ruolo certamente sovraordinato anche nei rapporti con gli indagati di origine campana; - a riprova del ruolo di primo piano di [OSCURATO:PERSONA] in detta compagine associativa e della sua piena consapevolezza dei meccanismi di frode, vi è quanto emerso a seguito del sequestro dell'autocisterna sulla quale era presente il meccanismo di alterazione del colore del gasolio trasportato, cercando il suddetto in quel frangente in tutti i modi di trovare un sistema per impedire agli inquirenti di trovare il "pulsante" col quale veniva attivato il meccanismo di frode, finendo anche per ipotizzare di fare esplodere la cisterna in sequestro. A fronte di una motivazione, come quella che precede, non manifestamente illogica e senza dubbio congrua e coerente con le risultanze investigative con cui il Tribunale del riesame si confronta, senza appiattirsi sull'iter motivazionale dell'ordinanza genetica, è evidente che le doglianze sopra riportate, che peraltro nulla contestano di specifico in ordine alla gravità indiziaria dei reati-fine, dalla cui reiterazione secondo le medesime modalità viene altresì tratta la prova della stabilità del vincolo e quindi della affectio societatis, sembrano non confrontarsi con la stessa e sollecitare una rivalutazione in questa sede non consentita. 3.3. Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione, in quanto costituito da doglianze in parte manifestamente infondate, in parte non consentite e in parte prive di un sottostante interesse ad impugnare, considerata la modifica della misura cautelare nelle more intervenuta. Tali, invero, risultano essere le doglianze specifiche sulle fattispecie di cui all'art. 512 bis cod. pen. (per le quali la misura cautelare è stata revocata) che però risultano inammissibili anche perché manifestamente infondate (invero, ampia e non manifestamente illogica - si vedano pagg. 23 e ss. del provvedimento impugnato - è la motivazione sulla finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale). Circa le doglianze sui delitti di autoriciclaggio non solo va osservato che allegata al verbale vi è una memoria manoscritta dall'indagato e non la. memoria tecnica che si assume ignorata, ma va, altresì, aggiunto che le argomentazioni sulla gravità indiziaria dei delitti di autoriciclaggio sono scevre da vizi logici e giuridici. Invero, il Tribunale del riesame di Lecce premette che: - la norma sull'autoriciclaggio punisce quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; - il legislatore richiede, pertanto, che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a fare ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi questa non ravvisabile, invece, quando l'autore del delitto si limiti a goderne il profitto; - si è limitata la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio, che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito. Passando, quindi, alle ipotesi di autoriciclaggio di cui al presente procedimento, il Tribunale del riesame evidenzia che le stesse sono integrate dal riciclaggio o reimpiego del prodotto dell'opera di fittizia intestazione realizzata attraverso le condotte sussunte a base dell'imputazione di cui all'art. 512 bis cod. pen., avuto riguardo, fra l'altro, al convergente interesse di tutti gli indagati e, segnatamente di [OSCURATO:PERSONA], di continuare nell'opera di "camuffamento" che impedisse comunque la riconoscibilità della originaria appartenenza delle attività e dei successivi profitti realizzati; e che il profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso è un soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione. Conclude per la correttezza della contestazione di autoriciclaggio, considerato che il provento illecito del reato di trasferimento fraudolento di valori di volta in volta commesso da [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con gli altri indagati) veniva dallo stesso impiegato per la costituzione delle società che gestivano gli esercizi commerciali nel campo della ristorazione, in tal modo ostacolando la provenienza delittuosa di tali risorse; e che analogo discorso va fatto in relazione alla costituzione e gestione delle società attive nel settore petrolifero, nell'ambito delle quali veniva investito da [OSCURATO:PERSONA], con il fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza, il provento delle varie attività delittuose a lui riferibili. Tali argomentazioni non solo non sono manifestamente illogiche, ma sono giuridicamente corrette, in quanto conformi al dato normativo e all'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte, che però esclude che il reato Presupposto di cui all'art. 512 bis cod. pen. faccia ritenere sicuramente integrato l'autoriciclaggio. Secondo detta giurisprudenza, invero: - è configurabile il reato di cui all'art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590); - il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 33076 del 14/07/2016, Moccia ed altri, Rv. 267694); - il delitto di cui all'art. 12- quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in I. 7 agosto 1992, n. 356), la cui condotta tipica investe l'attribuzione fittizia a terzi della titolarità o disponibilità di denaro, beni od altra utilità "aliunde" illecitamente acquisiti al fine di eludere le misure ablative ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen., non è in rapporto di presupposizione necessaria con la più grave ipotesi di cui all'art. 648 ter cod. pen., idonea ad escludere la punibilità delle condotte di reimpiego, atteso che queste richiedono una derivazione causale materiale da delitto dei beni reinvestiti e non un mero collegamento con ipotesi delittuose, quale quella della interposizione, che tale provenienza postulano (Sez. 2, n. 20684 del 09/03/2017, Rv. 269993: in motivazione la S.C. ha precisato che, per il carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, la natura derivata dei profitti oggetto di interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego non è possibile individuare un rapporto di presupposizione giuridica in senso stretto tra il trasferimento fraudolento di valori e le condotte di cui all'art. 648 ter cod. pen.). Mentre manifestamente infondate, aspecifiche, sembrando non confrontarsi con dette argomentazioni, generiche e non autosufficienti, oltre che non consentite laddove sollecitano una rivisitazione non possibile in questa sede di elementi fattuali, sono le doglianze difensive. 3.4. Inammissibili sono, infine, le doglianze sulle esigenze cautelari. Invero, il Tribunale del riesame, nonostante la pronuncia di annullamento relativo al delitto associativo di stampo mafioso ritiene sussistente, al pari del primo Giudice, a carico di [OSCURATO:PERSONA] un pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle per cui si procede, alla luce della partecipazione del suddetto al delitto associativo di cui al capo 26 e della reiterata commissione da parte dello stesso di più reati che hanno ad oggetto il commercio illecito di carburanti, nonché della creazione sempre da parte del medesimo di un dedalo' di società finalizzate a creare uno schermo rispetto alla reale riconducibilità delle attività commerciali; elementi che indicano come [OSCURATO:PERSONA], pur dopo essere stato destinatario di condanne per gravi fatti di reato e aver trascorso molti anni in stato di detenzione, una volta tornato libero ha deciso chiaramente di continuare a delinquere, • dimostrando di avere una personalità dedita all'illecito come conferma il coinvolgimento dello stesso in attività delinquenziali di vario tipo, di cui è ideatore e organizzatore oltre che catalizzatore ultimo degli interessi economici che ne erano alla base. A fronte di tali argomentazioni sul pericolo di recidiva (oggi scongiurato con la più tenue misura cautelare degli arresti domiciliari), in relazione altresì a fattispecie di reato senza dubbio recentissime (si consideri che l'associazione sub 26 è contestata come commessa "dal 2018 all'attualità" e i delitti di autoriciclaggio risultano posti in essere dal 2017 al 2020), è evidente la manifesta infondatezza delle censure difensive. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente a