CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore generale, F. Furnari, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzionedomiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. c) ord. pen., avanzate nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione alla pena in esecuzione di anni uno, mesiotto di reclusione irrogata per il delitto di evasione aggravato ex art. 99 cod.pen., reato giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 11 giugno 2024,divenuta esecutiva in data 11 ottobre 2024.2. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, Avv. A. Giuffrida, che ha dedottoviolazione di legge e vizio di motivazione.Il provvedimento ha omesso di considerare l’applicabilità, al caso in esame,della detenzione domiciliare per condannato ultrasettantenne, limitandosi arigettare la richiesta in base al divieto di cui all’art. 58-quater Ord. pen. e perl’assenza dei presupposti sanitari di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 47-ter ord.pen.Si osserva, all’uopo, che il ricorrente ha compiuto settant'anni alla data del12 agosto 2025 sicché al momento della decisione (4 marzo 2026) aveva oltre70 anni.Nel caso in esame sussistono, a parere del ricorrente, i presupposti perl'applicazione della detenzione domiciliare cd. speciale, trattandosi di pena inesecuzione per reato di evasione non ostativo, nonché mancando la declaratoriadi delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Inoltre, l'originariapreclusione per i condannati gravati da recidiva ex art 99 cod. pen. è statadichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 31 marzo 2021n. 56.L'ordinanza, limitandosi a rigettare l'istanza di affidamento in prova e didetenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1 lett. c) ord. pen., ha omesso diesaminare l'applicabilità dell'art. 47-ter, comma 01, ord. pen.Il provvedimento ha dato atto della circostanza dell'intervenuta revoca delladetenzione domiciliare in data 25 ottobre 2023 e, quindi, del divieto triennale diconcessione di misure alternative ex art. 58-quater, comma 2 e 3, ord. pen.,preclusione che tuttavia, a parere del ricorrente, non si estende agliultrasettantenni.Inoltre, sono state del tutto trascurate le condizioni di salute certificatedall’Inps (il condannato è impossibilitato a deambulare senza accompagnatore,non è in grado di svolgere atti quotidiani perché colpito da ictus ischemico, oltread essere affetto da cardiopatia), la relazione dell’UEPE, oltre all’assenza diinfrazioni per oltre due anni.Infine, si nota che la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsiall’esame dei precedenti ma deve considerare fattori, quali le condizioni di salutee l’età, che incidono direttamente su tale prognosi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, F. Furnari, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il ricorrente, in sostanza, lamenta che il Tribunale di sorveglianza haomesso di valutare, di ufficio, la possibilità di applicare al condannato il beneficiodella detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 01, ord. pen. per isoggetti che al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena abbianocompiuto i settanta anni di età, misura che non soffrirebbe la generalelimitazione prevista dall’art. 58-quater ord. pen.Si nota, infatti, tenuto conto del tenore della domanda formulatanell'interesse del condannato, nonché della circostanza che il condannato, almomento della decisione, aveva già compiuto il settantesimo anno di età, che ilTribunale di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare detta evenienza,richiamando un precedente indicato come conforme (Sez. 1, n. 22836 del17/02/2022 dep. 13/06/2022, non mass.).1.2. Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che sicondivide (Sez. 1, n. 27853 del 13/07/2006, Pintus, Rv. 234434 – 01; Sez. 1, n.42992 del 17/1/2007 Parla, Rv. 238121), in tema di misure alternative alladetenzione, l'applicazione della detenzione domiciliare in favore del condannatoultrasettantenne è rimessa ad una valutazione discrezionale della magistratura disorveglianza, che deve accertare, oltre che l'utilità in concreto per ilreinserimento sociale del condannato, l'inesistenza delle limitazioni di caratteregenerale previste per tutte le ipotesi di misure alternative, fra cui il divieto diconcessione per il periodo di tre anni nei casi di revoca di precedente misura perinidoneità del soggetto al trattamento o per comportamento incompatibile con laprosecuzione della misura.Ciò implica che la detenzione domiciliare, per i soggetti ultrasettantenni, nonè misura da applicare automaticamente, dovendo in ogni caso la magistratura disorveglianza valutarne la meritevolezza e l’idoneità a facilitare il reinserimentosociale (Sez. 1, n. 8712 del 8/2/2012, Tanzi, Rv. 252921).1.3. In ogni caso, pur a volere ritenere, per la fattispecie in esame,l’applicabilità della misura invocata dal ricorrente anche a fronte della dispostarevoca per violazione delle prescrizioni di precedente misura alternativa, a frontedi una prognosi positiva circa la meritevolezza della misura in capo alcondannato, ci si duole della mancata applicazione di ufficio della misura delladetenzione domiciliare per condannato ultrasettantenne.Tuttavia, secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità nella suapiù autorevole composizione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dp. 2019,Salerno, Rv. 275376), l’interessato non può dolersi in sede di legittimità dellamancata concessione di un beneficio (nel caso all’esame delle Sezioni Unite, dellasospensione condizionale della pena) qualora non ne sia stata fatta richiesta insede di merito. Sicché, la censura che stigmatizza il descritto vizio di motivazioneappare inammissibile, perché il beneficio di cui all’art. 47-ter, comma 01, ord.pen. non risulta richiesto in sede di merito, né nel corso dell’udienza celebratadinanzi al Tribunale di sorveglianza (v. verbale dell’udienza del 4 marzo 2026,dal quale emerge che il difensore presente si è riportato all’istanza originaria)né con la memoria depositata in data 28 febbraio 2026, in vista dell’udienza del4 marzo 2026.2.Segue il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle speseprocessuali. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni disalute e personali del condannato che si commentano nel presenteprovvedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.