CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 novembre 2021
Cassazione n. 36052/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28432-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 414, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28432/2020 avverso la sentenza n. 220/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 9517/2021Numero di raccolta generale 36052/2021 PALERMO, depositata il 08/02/2020; Data pubblicazione 22/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie con le quali insistono nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo dei tre motivi di ricorso si censura la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il termine di prescrizione ex art. 1495 c.c. perché l’attrice aveva chiesto il risarcimento del danno e non aveva esperito l’azione per vizi della cosa. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente fondato in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine di prescrizione si applica anche all’azione di risarcimento del danno per vizi della cosa. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28432/2020 In particolare: i termini di decadenza e di prescrizione di cui Numero sezionale 9517/2021Numero di raccolta generale 36052/2021 all'art. 1495 cod. civ. riguardano tutte le azioni spettanti al Data pubblicazione 22/11/2021 compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Sez. 2, Sent. n. 10728 del 2001. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti due. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dalla Società ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione. 4. Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e