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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19230/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Aosta del 11 novembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa aggravata (capo 1), esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (capo 2) e lesione personale aggravata continuata (capo 3) e, con la recidiva contestata, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 1) e 2), l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che, in particolare, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 3) e ha ridotto la pena per questo reato, nonché per i reati di cui ai capi 1) e 2); - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancata applicazione della disciplina del reato continuato anche al delitto di cui al capo 3), sostenendo che identiche sono le ragioni che hanno scatenato la sua reazione violenta, ossia la necessità di reagire ad offese a lui rivolte, di volta in volta, dalle vittime, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di applicazione della continuazione, che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elounnari, Rv. 266615); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Aosta del 11 novembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa aggravata (capo 1), esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (capo 2) e lesione personale aggravata continuata (capo 3) e, con la recidiva contestata, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 1) e 2), l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che, in particolare, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 3) e ha ridotto la pena per questo reato, nonché per i reati di cui ai capi 1) e 2); - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancata applicazione della disciplina del reato continuato anche al delitto di cui al capo 3), sostenendo che identiche sono le ragioni che hanno scatenato la sua reazione violenta, ossia la necessità di reagire ad offese a lui rivolte, di volta in volta, dalle vittime, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di applicazione della continuazione, che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elounnari, Rv. 266615); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co