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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13270/2023

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nunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11140/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DEIMONOPOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- MELLA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Cir- convallazione Trionfale, 78/2 Oggetto: tributi –dazi –royalties -sanzioni N.11140/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 4602/09/19 depositata in data 20 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., la quale svolge l’attività di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi e facente parte di un gruppoche fa capo a [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ger- mania,ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e un correlativo provvedimento di irrogazione di sanzioni, con cui l’Uf- ficioDogane di Milano 2 recuperava a tassazione quale valore di tran- sazione assoggettato a diritti di confine il corrispettivo di servizi infra- gruppo corrisposti alla controllante tedesca e relativi a merce importata da terzi produttori dell’area asiatica con b ollette di importazione del giugno 2014, riqualificando tale corrispettivo in termini di royalties da aggiungere al valore di transazione in dogana delle medesime merci importate.Veniva, inoltre recuperata l’IVA; che la CTP di Milano, nel rigettare la pre liminare eccezione di in- competenza territoriale, ha accolto il ricorsonel merito; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 20 novembre 2019, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che oggetto dell’accer- tamento relativo alla daziabilità delle royalties,quale corrispettivo rien- trante nel valore di transazione delle merci acquistate daifornitori asia- tici,è la possibilità per i terzi produttori di vendere la merce anche in caso di opposizione da parte della controllante tedesca tramite un terzo mandatario ([OSCURATO:PERSONA] LTD); che, nella specie, il giudice di appello ha accertato che la società controllante controlla la scelta dei produttori ben al di là di un mero controllo di qualità, in quanto i produttori si impegnano, tramite la N.11140/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino mandataria, a fabbricare per la licenziante, versando i diritti di licenza quale condizione della vendita dal mandatario,soggetto legato al ven- ditore.

Ha, poi, ritenuto dovuta l’IVA sui maggiori corrispettivi accer- tati, nonostante il ricorso nel caso di specie all’inversione contabilee ha rigettato la pretesa sanzionatoria per obiettiva incertezza; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a novemotivi, ulterior- mente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato in data 7aprile 2023 istanza di sospensione con cui dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,commi 191 e 197 , l . 29 dicembre 2022, n. 197 , come ribadito in memoria; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la so- spensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11140/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DEIMONOPOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- MELLA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Cir- convallazione Trionfale, 78/2 Oggetto: tributi –dazi –royalties -sanzioni N.11140/20 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 4602/09/19 depositata in data 20 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., la quale svolge l’attività di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi e facente parte di un gruppoche fa capo a [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ger- mania,ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e un correlativo provvedimento di irrogazione di sanzioni, con cui l’Uf- ficioDogane di Milano 2 recuperava a tassazione quale valore di tran- sazione assoggettato a diritti di confine il corrispettivo di servizi infra- gruppo corrisposti alla controllante tedesca e relativi a merce importata da terzi produttori dell’area asiatica con b ollette di importazione del giugno 2014, riqualificando tale corrispettivo in termini di royalties da aggiungere al valore di transazione in dogana delle medesime merci importate.Veniva, inoltre recuperata l’IVA; che la CTP di Milano, nel rigettare la pre liminare eccezione di in- competenza territoriale, ha accolto il ricorsonel merito; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 20 novembre 2019, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che oggetto dell’accer- tamento relativo alla daziabilità delle royalties,quale corrispettivo rien- trante nel valore di transazione delle merci acquistate daifornitori asia- tici,è la possibilità per i terzi produttori di vendere la merce anche in caso di opposizione da parte della controllante tedesca tramite un terzo mandatario ([OSCURATO:PERSONA] LTD); che, nella specie, il giudice di appello ha accertato che la società controllante controlla la scelta dei produttori ben al di là di un mero controllo di qualità, in quanto i produttori si impegnano, tramite la N.11140/20 R.G. Est. F. D’Aquino mandataria, a fabbricare per la licenziante, versando i diritti di licenza quale condizione della vendita dal mandatario,soggetto legato al ven- ditore. Ha, poi, ritenuto dovuta l’IVA sui maggiori corrispettivi accer- tati, nonostante il ricorso nel caso di specie all’inversione contabilee ha rigettato la pretesa sanzionatoria per obiettiva incertezza; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a novemotivi, ulterior- mente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato in data 7aprile 2023 istanza di sospensione con cui dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,commi 191 e 197 , l . 29 dicembre 2022, n. 197 , come ribadito in memoria; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la so- spensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1, com
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