CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di ASSISE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bari haqualificato come ricorso per cassazione l’opposizione presentata, ai sensi dell’art. 667comma 4 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione assunta, in data03/12/2025, dalla medesima Corte – in funzione di giudice dell’esecuzione – che avevarespinto la richiesta di riduzione, a norma dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., dellapena di anni diciotto di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello diBari del 30/10/2024, in riforma della decisione del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare delTribunale di Bari del 06/12/2022.2. Con l’atto di opposizione poi riqualificato in ricorso per cassazione FilippoMineccia, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge, per esserstata erroneamente negata la riduzione della pena nella misura di un sesto; ci si duole delfatto che tale provvedimento reiettivo sia stato assunto ad onta del fatto che né l’imputato, néil suo difensore abbiano interposto gravame, avverso la sentenza di primo grado. In realtà, ilricorrente ha solo beneficiato - in grado di appello - della mitigazione del trattamentosanzionatorio conseguente all’esclusione della circostanza aggravante della premeditazione,esclusione che è stata disposta nei confronti di un coimputato appellante e che è stataestesa al ricorrente in forza del disposto dell’art. 587 cod. proc. pen.Con motivi nuovi, la difesa deduce vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale inrelazione all’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione, derivante dalla negazione della riduzione obbligatoria exart. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., con conseguente violazione dei principi di legalità etassatività; in via subordinata, con l’impugnazione si chiede che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale della norma de qua, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.Deve essere garantita al cittadino, infatti, la possibilità di conoscere e prevedere leconseguenze legali delle proprie azioni, sulla scorta di norme chiare, precise e applicabili inmodo non arbitrario, senza che il giudice possa introdurre requisiti ulteriori non previsti dallalegge. [OSCURATO:PERSONA] ha riposto un ragionevole affidamento sulla già vigente disposizionecodicistica, scegliendo consapevolmente di non appellare la sentenza di condanna. Ilricorrente ha rinunciato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado: dunque, ilbeneficio è stato conquistato immediatamente, già nel momento in cui è spirato - perl’imputato e per il suo difensore - il termine utile per la proposizione dell’impugnazione.In prospettiva subordinata, la difesa sollecita la Suprema Corte di Cassazione,affinché sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 442 comma 2-bis c.p.p. oveinterpretato nel senso di escludere lo sconto di pena nella misura di 1/6, nell’eventualità incui l’imputato - giudicato secondo le forme del rito abbreviato e non appellante – risenta delleconseguenze dell’appello altrui.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato. L’articolo 587 cod. proc. pen. e il comma 2-bis dell’art 442 cod. proc. pen.rispondono ad esigenze diverse, senza che l’uno si sovrapponga rispetto all’altro.L’estensione degli effetti dell’appello utile, disciplinata dalla prima norma, non elidel’acquiescenza alla sentenza di condanna emessa in primo grado, manifestata dalcoimputato non appellante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da qualificare come opposizione, con conseguente trasmissionedegli atti al giudice dell’esecuzione.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoalla pena di anni diciotto di reclusione, con sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienzapreliminare; avverso tale pronuncia, l’odierno ricorrente non ha interposto appello, ma uncoimputato appellante ha comunque ottenuto l’esclusione dell’aggravante dellapremeditazione, che era stata reputata sussistente all’esito del giudizio di primo grado.Per questa ragione, [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato della riduzione conseguenteall’esclusione della premeditazione, grazie all’effetto estensivo dell’impugnazione propostadal coimputato A fronte, poi, della domanda volta alla riduzione di un sesto della penariportata dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, per non aver questi appellato, il giudice dell’esecuzione haemesso una decisione negativa, ritenendo esser stata comunque effettuata – all’esito delgiudizio di secondo grado - una riduzione della sanzione.3. In punto di rimedio esperibile - nella sopra descritta situazione processuale -questa Corte ha fissato il seguente principio di diritto: ‹‹L'applicazione della riduzione dellapena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancataimpugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata "deplano" dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., conp r o v v e d i m e n t o " i n a u d i t a a l t e r a p a r t e " a v v e r s o i l q u a l e p u ò e s s e r eproposta opposizione davanti allo stesso giudice›› (Sez. 1, n. 22537 del 23/05/2025, Smith,Rv. 288147 – 01; così anche Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Rizzo, Rv. 288150 - 01).Trattasi di un orientamento che questo Collegio condivide e al quale intende darecontinuità, pur consapevole dell’esistenza anche di una difforme posizione giurisprudenziale(Sez. 1, n. 7356 del 06/02/2025, Abbrescia, Rv. 287522 – 01). Si deve dunque ribadirel’esperibilità – avverso il provvedimento reiettivo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, afronte dell’istanza finalizzata alla riduzione della pena per mancata proposizione delgravame, a norma dell’art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. – del rimedio dell’opposizioneex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; non incide, sulla vigenza di tale regola ermeneutica, ilfatto che la avversata decisione negativa sia stata impropriamente adottata dal giudicedell’esecuzione – come accaduto nella concreta fattispecie – nel contraddittorio fra le parti enon, come sarebbe stato corretto, con decisione assunta de plano.4. Il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. prevede, infine, che l'impugnazionedebba essere ritenuta ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuitadall'impugnante, sancendo anche che - allorquando essa venga proposta ad un giudiceincompetente - quest'ultimo deve trasmettere gli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA], nelcaso di specie, è da individuarsi - dovendo procedersi alla qualificazione dell'impugnazionecome opposizione – nella Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione.A questo organo giurisdizionale devono essere, pertanto, trasmessi gli atti, perchédecida in ordine alla dedotta regiudicanda.[OSCURATO:PERSONA] esito esime dalla trattazione degli ulteriorimotivi nei quali si articola l’impugnazione. P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte diassise di appello di Bari.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]