Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1189/2008
ECLI:EU:T:2008:408
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 29 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (POWDERMED)
(causa T‑166/06)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento
del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 22-25)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 aprile 2006 (procedimento R 1189/2005-2),
concernente una domanda di registrazione del segno denominativo POWDERMED come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo «POWDERMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 10 e 42 – domanda n. 4 202 743
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.