Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1189/2008

ECLI:EU:T:2008:408
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 29 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (POWDERMED) (causa T‑166/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 22-25) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 aprile 2006 (procedimento R 1189/2005-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo POWDERMED come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «POWDERMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 10 e 42 – domanda n. 4 202 743 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 29 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (POWDERMED) (causa T‑166/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 22-25) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 aprile 2006 (procedimento R 1189/2005-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo POWDERMED come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «POWDERMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 10 e 42 – domanda n. 4 202 743 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1189/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris