CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 09405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 11 marzo 2025 con cui la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, l'ha condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in data 19/08/2021; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna con motivazione carente e illogica, nonostante la credibilità del giustificato motivo del porto del coltello, da lui dichiarato, la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, la concedibilità del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e per avere la Corte omesso di concedere le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ampiamente e logicamente motivato la sussistenza del reato, la non credibilità del giustificato motivo del porto dell'arma addotto dal ricorrente, le caratteristiche dell'arma e del fatto, che impediscono la qualificabilità del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, la non concedibilità del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche per i precedenti penali del ricorrente, e infine la non concedibilità della sospensione condizionale stanti le condanne già riportate; ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata relativa alla sussistenza del reato e alla non concedibilità di attenuanti e benefici, riproponendo i motivi di appello e senza confrontarsi con la motivazione stessa, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estenso