CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 22215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e i relativi allegati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 30/03/2023 del Tribunale di Vasto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. 2. Premesso che il reato di truffa semplice attribuito all'imputato è punibile a querela della persona offesa, si deve rilevare che: a) dal verbale di remissione di querela allegato alla menzionata memoria difensiva, risulta che, il 19/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], davanti a Carabinieri della Stazione di Monteprandone, dichiarava di rimettere la querela da lui proposta il 29/06/2019 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; b) dal verbale di accettazione di remissione della querela allegato alla stessa memoria difensiva, risulta che, il 20/04/2024, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale anch'essa allegata, dichiarava di accettare la suddetta remissione. Gli stessi atti sono stati qui trasmessi anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. Ne consegue che il reato di truffa attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela. 3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. C