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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15843/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, in data 25 marzo 2022, che applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. commesso in data antecedente e prossima al maggio 2018.

Si contesta a Carzo di avere stilato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], un accordo elettorale politico-mafioso con il sindaco uscente del comune di Cosoleto (ove operava un locale di ‘ndrangheta, articolazione della cosca madre di Sinopoli, con a capo [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], in vista delle consultazioni amministrative di Cosoleto.

Il reato in esame, stando alla prospettazione della pubblica accusa si sarebbe concretizzato mediante due distinte condotte, ovvero, in una prima fase, mediante l'accettazione, da parte di Gioffrè, della promessa di [OSCURATO:PERSONA], capo promotore organizzatore della cosca Alvaro di Cosoleto, di procurare voti mediante l'utilizzo del metodo mafioso, in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, e in seguito alla candidatura nella lista opposta, alla carica di sindaco di Cosoleto, di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], mediante l'accettazione della promessa del Carzo, per il tramite dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], di tentare di dissuadere l'avversario dall'intento di candidarsi, e, in ogni caso, di impedire l'espressione del voto in suo favore, in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore della Modafferi e della Casella, nonché di altri soggetti vicino alla consorteria.

Il compendio probatorio si fonda sulla intercettazione di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i figli Domenico e Vincenzo.

Le prime conversazioni (luglio 2017) passate in disamina confermano l'interessamento del Carzo e dei suoi familiari alle vicende politiche di Cosoleto e alle imminenti elezioni comunali.

I dialoghi iniziali permettono di appurare, da un lato, l'influenza della cosca mafiosa nella gestione delle elezioni amministrative, dall'altro la sospetta preoccupazione del Carzo per l'imprevista candidatura del nipote [OSCURATO:PERSONA].

Nelle successive intercettazioni, Carzo si duole della candidatura del nipote poiché ritiene che la stessa possa compromettere l'assegnazione dei posti di lavoro richiesti in favore di soggetti legati alla cosca, e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tanto da reputare opportuno inviare a Gioffrè una "imbasciata", tramite Ascrizzi, affinché, nel rispetto degli accordi assunti, si procedesse alle assunzioni prestabilite.Dalle intercettazioni si desume pacificamente l'impegno assunto dall'ex sindaco di assegnare occupazioni lavorative ai soggetti indicati dal capo clan e il suo improvviso ripensamento sul punto, in vista delle successive elezioni; si evince anche l'evidente preoccupazione del Carzo per la reazione che le famiglie mafiose, e, in particolare [OSCURATO:PERSONA], avrebbero avuto dinanzi alla scelta politica del Casella di scendere in campo, temendo, lo stesso, che simile decisione potesse essere fraintesa dai sodali, i quali avrebbero potuto desumerne l'intenzione del Carzo di offrire il suo sostegno elettorale al nipote.

In particolare, in una conversazione con il figlio e la moglie, Carzo spiegava che se Casella si fosse determinato subito a candidarsi, senza incertezza, Carzo avrebbe assunto un atteggiamento neutrale con riguardo alle elezioni, considerazione quest'ultima, che fa ritenere al Collegio del riesame l'adozione da parte dell'indagato, prima della decisione politica di Casella, di un accordo con Gioffrè e la ricerca, quindi, dell'appoggio indispensabile dei sodali per sostenere la suddetta candidatura.

Il Tribunale di riesame ha, quindi, ritenuto che una preoccupazione di tal genere potesse spiegarsi soltanto ipotizzando che l'indagato si fosse impegnato ad assicurare l'appoggio elettorale ad un altro candidato, verosimilmente Gioffrè, ottenendo il sostegno delle altre famiglie mafiose per favorire tale candidatura.

2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione Carzo, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416- ter cod. pen., in particolare con riferimento all'esistenza di patti elettorali tra Carzo e Gioffrè prima della discesa in campo di Casella e successivamente ritrattati, nonché all'esistenza di prova certa circa l'intervento dell'associazione nella campagna elettorale.

Il Tribunale ha parcellizzato il dato intercettivo e ha valorizzato le conversazioni intrattenute dall'ottobre 2017, ignorando quelle precedenti del luglio-settembre 2017, indicate dalla difesa e ritenute di fondamentale importanza per contestualizzare i successivi dialoghi.

Le conversazioni non analizzate dal provvedimento gravato evidenziano le reali preoccupazioni di Carzo sottese alla decisione del nipote di candidarsi.

Perplessità connesse a ragioni che nulla hanno a che vedere con il presunto accordo con il sindaco uscente (e cioè lo scarso compenso che gli sarebbe spettato e le innumerevoli pressioni che avrebbe subito).

A luglio, peraltro, Carzo non sapeva nemmeno quando si sarebbero tenute le elezioni, elemento nettamente incompatibile con la circostanza di avere stipulato un patto elettorale.

Tale dato, completamente pretermesso, consente al Tribunale di eludere una questione che avrebbe dovuto risolversi in funzione della logicità e coerenza della ricostruzione prospettata e cioè il momento nel quale possa essersi realizzata un'intesa che secondo la lettura del Tribunale era già intervenuta nell'ottobre 2017 e che, dalle intercettazioni, può dirsi con certezza non essere intervenuta ancora nel settembre dello stesso anno.

Non sono esplicitati, perché di fatto non esistono, gli elementi che avrebbero trasformato una richiesta di assunzione rivolta a un sindaco in carica, poi negata, in un pregresso accordo elettorale compromessa di voti da parte del clan.

Nella conversazione del 30 ottobre 2017 considerata dal Tribunale del riesame come dirimente, dopo il commento di Carzo circa il fatto che i posti per "Nancy" e per "Rita" erano assicurati, risulta amputata la risposta di [OSCURATO:PERSONA] al padre, che si pone in esatta antitesi rispetto all'esistenza di un patto elettorale.

Carzo, infatti, rivolgendosi al padre sostiene che le assunzioni erano state loro assicurate "senza fare niente".

Avrebbe dovuto il Tribunale misurarsi con l'obiezione difensiva anche perché la richiesta di assunzione rivolta a Gioffrè veniva esplicitamente rappresentata come totalmente sganciata da qualsivoglia promessa di voto.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato che, seppur la seconda pattuizione non integra un accordo volto al procacciamento di voti per sostenere il candidato politico prescelto, bensì ha ad oggetto una strategia finalizzata ad ostacolare la vittoria di un candidato avversario, la stessa, tuttavia, rappresenta, nel caso di specie, una condotta idonea a confermare che, a monte, l'accordo politico mafioso tra il Carzo - e la sua famiglia mafiosa - ed il Gioffrè si era certamente configurato; diversamente non si spiegherebbe, a fronte della volontà del Gioffrè di venire meno alla promessa di reperimento delle occupazioni lavorative richieste, l'intento del Carzo di individuare una nuova strategia per la gestione delle imminenti elezioni, a fronte della improvvisa candidatura del nipote.

La prospettazione appare manifestamente illogica: il condizionamento mafioso del voto, se effettivo, si manifesta attraverso la espressione del consenso rivolta verso il candidato che ha stretto il patto e non anche astenendosi dal votare l'antagonista.

Inoltre dalla intercettazione successiva alla elezione di Gioffrè, si comprende chiaramente che Carzo ha chiesto di astenersi a pochi stretti familiari.

Il Tribunale non si è confrontato con l'obiezione difensiva che assegnava alla dichiarata dimensione familiare l'ambito di influenza sul voto, il valore di prova contraria rispetto al paventato esercizio del condizionamento mafioso espressivo della stipula del non precisato risalente accordo oggetto della contestazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità del delitto in contestazione per difetto dei connotati tipici dell'accordo ivi descritto; in particolare della promessa del procacciamento di voti mediante la modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen.Le denunciate carenze della ricostruzione del patto contestato inevitabilmente riflettono le loro conseguenze sul piano della corretta applicazione della fattispecie di cui all'art.416-ter cod. pen.

L'analisi del Tribunale in ordine alla ricorrenza degli estremi del reato contestato appare del tutto deficitaria proprio nella parte attinente la individuazione dei connotati fondamentali del presunto accordo, e cioè che esso origini e dispieghi i suoi effetti in ragione della posizione rivestita dal ricorrente nella 'ndrangheta di Cosoleto e non anche nella personale aspirazione di beneficiare la nuora e la nipote.

Non è in alcun modo specificato se l'accordo contempli la promessa di attività volta a condizionare l'elettorato attivo ovvero semplicemente l'assicurazione dei voti nella cerchia familiare ristretta.

Non è, inoltre, in alcun modo specificata la condotta che Gioffrè avrebbe tenuto nell'occasione tale da poter consentire di valutare la corrispondenza alla condotta che il legislatore qualifica di pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma penale.

Difetta, infine, qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Sono fondate entrambe le censure, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connesse.

Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata presenti gravi carenze motivazionali, connotate, anche, da manifesta illogicità nella valutazione della rilevanza indiziaria di talune conversazioni, in merito alla ricostruzione dei gravi indizi concernenti la conclusione dello scambio elettorale politico-mafioso.

2.1. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame non si è confrontato con le deduzioni della difesa, che evidenziavano come dalle intercettazioni non fosse mai emerso l'accordo elettorale fra Carzo e Gioffrè e che, di tale presunto accordo, il provvedimento impugnato non individuava né il tempo, né il luogo, né le altre modalità.

Dal provvedimento impugnato emergono unicamente i seguenti elementi: -l'aspirazione di Carzo, tradotta in una richiesta, rivolta in tempi non precisati al sindaco in carica, diretta ad ottenere l'assunzione di due prossimi congiunti del ricorrente; -la indisponibilità di Gioffrè, che suscitava malanimo, e la volontà di rivalsa da parte del ricorrente;-la volontà di Casella, nipote del ricorrente, di candidarsi, peraltro con l'obiettivo di realizzare la medesima utilità a favore dei comuni congiunti; -il tentativo, fallito, di scoraggiarne il progetto, da parte di Carzo.

Carzo, in realtà, non fa mai riferimento al mancato rispetto dell'accordo stipulato con Gioffrè, bensì alla circostanza che, ad una richiesta di assunzione - che solo secondo una mera congettura potrebbe essere agganciata a un pregresso accordo elettorale - il Gioffré avrebbe risposto negativamente. 2.2 Dall'ordinanza impugnata emerge che la candidatura del Casella era nota a Carzo sin dal luglio 2017, tanto che, nella conversazione del 22 luglio 2017, discorrendo con il figlio Domenico, gli ordinava di recarsi in Calabria per prendere contatti con il Casella e spiegargli che in caso di vittoria avrebbe ricevuto delle richieste da soddisfare «compensate con delle "mazzette"...come del resto aveva fatto, fino a quel momento, il Sindaco in carica [OSCURATO:PERSONA]».

Anche il rifiuto del Gioffrè di assumere le due donne emergeva sin dalla conversazione del 17 ottobre 2017, ma dal tenore delle conversazioni riportate nell'ordinanza impugnata, non si evince chiaramente che la richiesta di assunzione fosse correlata ad un pregresso patto elettorale.

Il Tribunale, esaminando le successive conversazioni del 2017, e in particolare quella del 20 dicembre 2017 tra Carzo ed Ascrizzi, fa riferimento alla diversa richiesta formulata dal Gioffrè all'Ascrizzi, inquadrabile nell'ambito del secondo accordo contestato nell'imputazione provvisoria, avente ad oggetto il ritiro della candidatura del Casella in cambio l'assunzione delle due donne.

In particolare, l'ordinanza riporta le espressioni adottate da Ascrizzi nel descrivere le richieste di Gioffrè («Nando io ti prometto e ti giuro.. .che se non si porta (=si candida) Peppe.. prima ancora di domani mattina..Nancy va a lavorare domani mattina., senza problemi»).

L'ordinanza impugnata non contiene alcuna argomentazione in merito alla accettazione di tale proposta, formulata, peraltro, ad un intermediario del Carzo e, anzi, presenta un'evidente frattura logica laddove, trascurando la data in cui si svolge la conversazione in questione (20 dicembre 2017) ed il dato emergente dalle precedenti intercettazioni in merito alla conoscenza da parte del Carzo della candidatura del nipote, ritiene di desumere l'esistenza dell'accordo di procacciamento dei voti (che l'imputazione provvisoria colloca, peraltro, "in epoca antecedente e prossima al maggio 2018") attraverso una lettura delle conversazioni intercettate fondata su mere congetture, quale quella, ad esempio, che la preoccupazione del Carzo per la candidatura del nipote non fosse legata solo a possibili sospetti di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione pubblica fondati proprio sul loro rapporto di parentela, bensì a precedenti accordi con il Gioffrè.

Va, peraltro, considerato che le conversazioni oggetto di siffatta illogica inferenza sono quelle relativa all'anno 2017, posto che la stessa ordinanza impugnata afferma che le conversazioni intercettate nel 2018 riguardavano commenti ai risultati della competizione elettorale.

Va, infine, aggiunto che nelle conversazioni del 2017, valorizzate dal Tribunale, al di là del riferimento al rifiuto di assunzione delle due donne, che potrebbe essere letto anche come strumento di pressione per ottenere il richiesto intervento del Carzo sul nipote, o delle generiche affermazioni del Carzo in merito al suo potere di influenzare le competizioni elettorali, non sembra emergere alcun concreto riferimento degli interlocutori all'iniziale accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti in favore di Gioffrè, non potendosi, peraltro, considerare determinanti, a tal fine, le assunzioni di soggetti vicini alla cosca di Carzo effettuate successivamente alla rielezione del Gioffrè, potendo dette condotte inquadrarsi nell'ambito di diversi accordi illeciti ovvero di differenti fattispecie criminose.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, alla luce del materiale indiziario in atti e delle allegazioni difensive, valuti nuovamente la gravità indiziaria in merito al reato oggetto dell'imputazione provvisoria, superando i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art 309, comma 7, cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, in data 25 marzo 2022, che applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. commesso in data antecedente e prossima al maggio 2018. Si contesta a Carzo di avere stilato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], un accordo elettorale politico-mafioso con il sindaco uscente del comune di Cosoleto (ove operava un locale di ‘ndrangheta, articolazione della cosca madre di Sinopoli, con a capo [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], in vista delle consultazioni amministrative di Cosoleto. Il reato in esame, stando alla prospettazione della pubblica accusa si sarebbe concretizzato mediante due distinte condotte, ovvero, in una prima fase, mediante l'accettazione, da parte di Gioffrè, della promessa di [OSCURATO:PERSONA], capo promotore organizzatore della cosca Alvaro di Cosoleto, di procurare voti mediante l'utilizzo del metodo mafioso, in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, e in seguito alla candidatura nella lista opposta, alla carica di sindaco di Cosoleto, di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], mediante l'accettazione della promessa del Carzo, per il tramite dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], di tentare di dissuadere l'avversario dall'intento di candidarsi, e, in ogni caso, di impedire l'espressione del voto in suo favore, in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore della Modafferi e della Casella, nonché di altri soggetti vicino alla consorteria. Il compendio probatorio si fonda sulla intercettazione di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i figli Domenico e Vincenzo. Le prime conversazioni (luglio 2017) passate in disamina confermano l'interessamento del Carzo e dei suoi familiari alle vicende politiche di Cosoleto e alle imminenti elezioni comunali. I dialoghi iniziali permettono di appurare, da un lato, l'influenza della cosca mafiosa nella gestione delle elezioni amministrative, dall'altro la sospetta preoccupazione del Carzo per l'imprevista candidatura del nipote [OSCURATO:PERSONA]. Nelle successive intercettazioni, Carzo si duole della candidatura del nipote poiché ritiene che la stessa possa compromettere l'assegnazione dei posti di lavoro richiesti in favore di soggetti legati alla cosca, e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tanto da reputare opportuno inviare a Gioffrè una "imbasciata", tramite Ascrizzi, affinché, nel rispetto degli accordi assunti, si procedesse alle assunzioni prestabilite.Dalle intercettazioni si desume pacificamente l'impegno assunto dall'ex sindaco di assegnare occupazioni lavorative ai soggetti indicati dal capo clan e il suo improvviso ripensamento sul punto, in vista delle successive elezioni; si evince anche l'evidente preoccupazione del Carzo per la reazione che le famiglie mafiose, e, in particolare [OSCURATO:PERSONA], avrebbero avuto dinanzi alla scelta politica del Casella di scendere in campo, temendo, lo stesso, che simile decisione potesse essere fraintesa dai sodali, i quali avrebbero potuto desumerne l'intenzione del Carzo di offrire il suo sostegno elettorale al nipote. In particolare, in una conversazione con il figlio e la moglie, Carzo spiegava che se Casella si fosse determinato subito a candidarsi, senza incertezza, Carzo avrebbe assunto un atteggiamento neutrale con riguardo alle elezioni, considerazione quest'ultima, che fa ritenere al Collegio del riesame l'adozione da parte dell'indagato, prima della decisione politica di Casella, di un accordo con Gioffrè e la ricerca, quindi, dell'appoggio indispensabile dei sodali per sostenere la suddetta candidatura. Il Tribunale di riesame ha, quindi, ritenuto che una preoccupazione di tal genere potesse spiegarsi soltanto ipotizzando che l'indagato si fosse impegnato ad assicurare l'appoggio elettorale ad un altro candidato, verosimilmente Gioffrè, ottenendo il sostegno delle altre famiglie mafiose per favorire tale candidatura. 2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione Carzo, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416- ter cod. pen., in particolare con riferimento all'esistenza di patti elettorali tra Carzo e Gioffrè prima della discesa in campo di Casella e successivamente ritrattati, nonché all'esistenza di prova certa circa l'intervento dell'associazione nella campagna elettorale. Il Tribunale ha parcellizzato il dato intercettivo e ha valorizzato le conversazioni intrattenute dall'ottobre 2017, ignorando quelle precedenti del luglio-settembre 2017, indicate dalla difesa e ritenute di fondamentale importanza per contestualizzare i successivi dialoghi. Le conversazioni non analizzate dal provvedimento gravato evidenziano le reali preoccupazioni di Carzo sottese alla decisione del nipote di candidarsi. Perplessità connesse a ragioni che nulla hanno a che vedere con il presunto accordo con il sindaco uscente (e cioè lo scarso compenso che gli sarebbe spettato e le innumerevoli pressioni che avrebbe subito). A luglio, peraltro, Carzo non sapeva nemmeno quando si sarebbero tenute le elezioni, elemento nettamente incompatibile con la circostanza di avere stipulato un patto elettorale. Tale dato, completamente pretermesso, consente al Tribunale di eludere una questione che avrebbe dovuto risolversi in funzione della logicità e coerenza della ricostruzione prospettata e cioè il momento nel quale possa essersi realizzata un'intesa che secondo la lettura del Tribunale era già intervenuta nell'ottobre 2017 e che, dalle intercettazioni, può dirsi con certezza non essere intervenuta ancora nel settembre dello stesso anno. Non sono esplicitati, perché di fatto non esistono, gli elementi che avrebbero trasformato una richiesta di assunzione rivolta a un sindaco in carica, poi negata, in un pregresso accordo elettorale compromessa di voti da parte del clan. Nella conversazione del 30 ottobre 2017 considerata dal Tribunale del riesame come dirimente, dopo il commento di Carzo circa il fatto che i posti per "Nancy" e per "Rita" erano assicurati, risulta amputata la risposta di [OSCURATO:PERSONA] al padre, che si pone in esatta antitesi rispetto all'esistenza di un patto elettorale. Carzo, infatti, rivolgendosi al padre sostiene che le assunzioni erano state loro assicurate "senza fare niente". Avrebbe dovuto il Tribunale misurarsi con l'obiezione difensiva anche perché la richiesta di assunzione rivolta a Gioffrè veniva esplicitamente rappresentata come totalmente sganciata da qualsivoglia promessa di voto. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che, seppur la seconda pattuizione non integra un accordo volto al procacciamento di voti per sostenere il candidato politico prescelto, bensì ha ad oggetto una strategia finalizzata ad ostacolare la vittoria di un candidato avversario, la stessa, tuttavia, rappresenta, nel caso di specie, una condotta idonea a confermare che, a monte, l'accordo politico mafioso tra il Carzo - e la sua famiglia mafiosa - ed il Gioffrè si era certamente configurato; diversamente non si spiegherebbe, a fronte della volontà del Gioffrè di venire meno alla promessa di reperimento delle occupazioni lavorative richieste, l'intento del Carzo di individuare una nuova strategia per la gestione delle imminenti elezioni, a fronte della improvvisa candidatura del nipote. La prospettazione appare manifestamente illogica: il condizionamento mafioso del voto, se effettivo, si manifesta attraverso la espressione del consenso rivolta verso il candidato che ha stretto il patto e non anche astenendosi dal votare l'antagonista. Inoltre dalla intercettazione successiva alla elezione di Gioffrè, si comprende chiaramente che Carzo ha chiesto di astenersi a pochi stretti familiari. Il Tribunale non si è confrontato con l'obiezione difensiva che assegnava alla dichiarata dimensione familiare l'ambito di influenza sul voto, il valore di prova contraria rispetto al paventato esercizio del condizionamento mafioso espressivo della stipula del non precisato risalente accordo oggetto della contestazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità del delitto in contestazione per difetto dei connotati tipici dell'accordo ivi descritto; in particolare della promessa del procacciamento di voti mediante la modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen.Le denunciate carenze della ricostruzione del patto contestato inevitabilmente riflettono le loro conseguenze sul piano della corretta applicazione della fattispecie di cui all'art.416-ter cod. pen. L'analisi del Tribunale in ordine alla ricorrenza degli estremi del reato contestato appare del tutto deficitaria proprio nella parte attinente la individuazione dei connotati fondamentali del presunto accordo, e cioè che esso origini e dispieghi i suoi effetti in ragione della posizione rivestita dal ricorrente nella 'ndrangheta di Cosoleto e non anche nella personale aspirazione di beneficiare la nuora e la nipote. Non è in alcun modo specificato se l'accordo contempli la promessa di attività volta a condizionare l'elettorato attivo ovvero semplicemente l'assicurazione dei voti nella cerchia familiare ristretta. Non è, inoltre, in alcun modo specificata la condotta che Gioffrè avrebbe tenuto nell'occasione tale da poter consentire di valutare la corrispondenza alla condotta che il legislatore qualifica di pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma penale. Difetta, infine, qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Sono fondate entrambe le censure, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connesse. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata presenti gravi carenze motivazionali, connotate, anche, da manifesta illogicità nella valutazione della rilevanza indiziaria di talune conversazioni, in merito alla ricostruzione dei gravi indizi concernenti la conclusione dello scambio elettorale politico-mafioso. 2.1. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame non si è confrontato con le deduzioni della difesa, che evidenziavano come dalle intercettazioni non fosse mai emerso l'accordo elettorale fra Carzo e Gioffrè e che, di tale presunto accordo, il provvedimento impugnato non individuava né il tempo, né il luogo, né le altre modalità. Dal provvedimento impugnato emergono unicamente i seguenti elementi: -l'aspirazione di Carzo, tradotta in una richiesta, rivolta in tempi non precisati al sindaco in carica, diretta ad ottenere l'assunzione di due prossimi congiunti del ricorrente; -la indisponibilità di Gioffrè, che suscitava malanimo, e la volontà di rivalsa da parte del ricorrente;-la volontà di Casella, nipote del ricorrente, di candidarsi, peraltro con l'obiettivo di realizzare la medesima utilità a favore dei comuni congiunti; -il tentativo, fallito, di scoraggiarne il progetto, da parte di Carzo. Carzo, in realtà, non fa mai riferimento al mancato rispetto dell'accordo stipulato con Gioffrè, bensì alla circostanza che, ad una richiesta di assunzione - che solo secondo una mera congettura potrebbe essere agganciata a un pregresso accordo elettorale - il Gioffré avrebbe risposto negativamente. 2.2 Dall'ordinanza impugnata emerge che la candidatura del Casella era nota a Carzo sin dal luglio 2017, tanto che, nella conversazione del 22 luglio 2017, discorrendo con il figlio Domenico, gli ordinava di recarsi in Calabria per prendere contatti con il Casella e spiegargli che in caso di vittoria avrebbe ricevuto delle richieste da soddisfare «compensate con delle "mazzette"...come del resto aveva fatto, fino a quel momento, il Sindaco in carica [OSCURATO:PERSONA]». Anche il rifiuto del Gioffrè di assumere le due donne emergeva sin dalla conversazione del 17 ottobre 2017, ma dal tenore delle conversazioni riportate nell'ordinanza impugnata, non si evince chiaramente che la richiesta di assunzione fosse correlata ad un pregresso patto elettorale. Il Tribunale, esaminando le successive conversazioni del 2017, e in particolare quella del 20 dicembre 2017 tra Carzo ed Ascrizzi, fa riferimento alla diversa richiesta formulata dal Gioffrè all'Ascrizzi, inquadrabile nell'ambito del secondo accordo contestato nell'imputazione provvisoria, avente ad oggetto il ritiro della candidatura del Casella in cambio l'assunzione delle due donne. In particolare, l'ordinanza riporta le espressioni adottate da Ascrizzi nel descrivere le richieste di Gioffrè («Nando io ti prometto e ti giuro.. .che se non si porta (=si candida) Peppe.. prima ancora di domani mattina..Nancy va a lavorare domani mattina., senza problemi»). L'ordinanza impugnata non contiene alcuna argomentazione in merito alla accettazione di tale proposta, formulata, peraltro, ad un intermediario del Carzo e, anzi, presenta un'evidente frattura logica laddove, trascurando la data in cui si svolge la conversazione in questione (20 dicembre 2017) ed il dato emergente dalle precedenti intercettazioni in merito alla conoscenza da parte del Carzo della candidatura del nipote, ritiene di desumere l'esistenza dell'accordo di procacciamento dei voti (che l'imputazione provvisoria colloca, peraltro, "in epoca antecedente e prossima al maggio 2018") attraverso una lettura delle conversazioni intercettate fondata su mere congetture, quale quella, ad esempio, che la preoccupazione del Carzo per la candidatura del nipote non fosse legata solo a possibili sospetti di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione pubblica fondati proprio sul loro rapporto di parentela, bensì a precedenti accordi con il Gioffrè. Va, peraltro, considerato che le conversazioni oggetto di siffatta illogica inferenza sono quelle relativa all'anno 2017, posto che la stessa ordinanza impugnata afferma che le conversazioni intercettate nel 2018 riguardavano commenti ai risultati della competizione elettorale. Va, infine, aggiunto che nelle conversazioni del 2017, valorizzate dal Tribunale, al di là del riferimento al rifiuto di assunzione delle due donne, che potrebbe essere letto anche come strumento di pressione per ottenere il richiesto intervento del Carzo sul nipote, o delle generiche affermazioni del Carzo in merito al suo potere di influenzare le competizioni elettorali, non sembra emergere alcun concreto riferimento degli interlocutori all'iniziale accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti in favore di Gioffrè, non potendosi, peraltro, considerare determinanti, a tal fine, le assunzioni di soggetti vicini alla cosca di Carzo effettuate successivamente alla rielezione del Gioffrè, potendo dette condotte inquadrarsi nell'ambito di diversi accordi illeciti ovvero di differenti fattispecie criminose. 4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, alla luce del materiale indiziario in atti e delle allegazioni difensive, valuti nuovamente la gravità indiziaria in merito al reato oggetto dell'imputazione provvisoria, superando i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art 309, comma 7, cod.
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