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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23942/2024

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pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1743/2023 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in persona dei coamministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69B24 E329 H) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63E65 H501 P). - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] C ASAMICCIOLA T ERME ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77C15 E329 O). [OSCURATO:PERSONA] I NAGIBILITA ’ [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – NONCHE ’ S ORIT – S OCIETÀ S ERVIZI E R ISCOSSIONI S. P .A. (codice fiscale 2241250394), con sede in Ravenna, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona del suo procuratore speciale, dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2014 (rep. n. 136770/33358), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 38H21 H501 W) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D18 H501 X), quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46. - I NTERVENUTA – per la cassazione della sentenza n. 4792/7/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 giugno 2022, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006/2008 indicati in atti, con cui il Comune di Napoli chiedeva il versamento della citata imposta in relazione al possesso da parte della contribuente di tre unità immobiliari, costituiti da (due alberghi (“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”) ed un’unita abitativa;

2. con ordinanza n. 17374/2021 questa Corte cassava la sentenza n. 3673/48/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania (che aveva rigettato l’appello della società), affermando che: -«[…] la società contribuente aveva dedotto circostanze asseritamente dimostrative del fatto che il Comune fosse documentalmente ed ufficialmente a conoscenza, già nelle annualità in questione, della condizione oggettiva di permanente inagibilità dell'immobile; conoscenza che poteva legittimare la riduzione dell'imposta, ex art. 8 cit., pur in assenza di una formale denuncia» e che «di queste circostanze, implicanti un accertamento prettamente fattuale, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fatta in alcun modo carico»; - «Né la sentenza impugnata - pur essendo stata la questione introdotta fin dal ricorso originario, e poi riproposta in appello -si è fatta carico di verificare la congruità della quantificazione della pretesa impositiva in base al valore catastale dell'immobile ex art. 5, co. 2^, d.lgs.504/92, tenuto conto dell'affermato annullamento (con altra sentenza della CTR Campania n. 4710/45/14, emessa nei confronti dell'agenzia delle entrate) della rendita e del classamento presi (in tutto o in parte) a presupposto dal Comune negli avvisi di accertamento qui dedotti» (così Cass., Sez.

T, 17 giugno 2021, n. 17374);

3. la Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di giudizio di rinvio, rigettava l’originario appello proposto dalla società, osservando, quanto alla riduzione dell’imposta, che «[…] il Comune di Casamicciola ha dimostrato di aver tenuto conto e di aver applicato negli avvisi di accertamento impugnati della inagibilità e/o inabilità in cui versa sia l’[OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA], la riduzione del 50%.

A tal proposito, il Comune ha prodotto in giudizio prospetto di calcolo nel quale viene rappresentata la liquidazione effettuata dall’Ente tenendo conto della suddetta inagibilità.

In particolare, per l’[OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. 550155 relativo all’I.C.I. 2006, così anche per gli altri, l’importo richiesto era pari ad euro 6.073,53 pari al 50% del dovuto che ammonterebbe invece ad euro 12.147,07, mentre per la [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008, l’imposta richiesta era di euro 7.469,19 pari al 50% del dovuto, mentre l’intera imposta dovuta ammonterebbe ad euro 16.296,42»; - «Con riferimento, infine, alla congruità della pretesa impositiva in base al valore catastale, il Comune ha prodotto documentazione da cui risulta che le rendite poste alla base dell’accertamento sono quelle desumibili dalle visure storiche, rendite sulle quali l’Ente aveva successivamente applicato il 50% di riduzione per gli immobili inagibili/inabitabili.

In particolare, dalle visure si evince che per gli anni in questione (2006, 2007 e 2008), le rendite catastali erano per l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (A/2, part. 72, fl. 10, zona censuaria 2) pari ad euro 925,49, per l’hotel [OSCURATO:PERSONA] (fol.1 part. 206 zona cens.1 cat.

D/2) la rendita catastale era pari ad euro 16.526,62, mentre per la [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008 (fl 10, part. 1016, sub.1, zona cens. 2 cat.

D/2), la rendita era pari ad euro 22.172,00»;

4. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 14 gennaio 2023, sulla base di un unico motivo di impugnazione, depositando in data 28 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.;

5. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 14 marzo 2023;

6. la Sorit – [OSCURATO:PERSONA] e Riscossioni - S.p.A. depositava controdeduzioni in data 15 febbraio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con l’unico motivo di impugnazione, la difesa della società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sostenendo che «[…] la sentenza sconta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti ovvero è affetta da una motivazione insufficiente e contraddittoria […] (v. pagina n. 4 del ricorso), ponendo in rilievo come fosse pacifico, a seguito dell’ordinanza di rinvio delle Corte di cassazione, che sugli immobili andasse riconosciuta la riduzione del 50% dell’imposta, mentre la Commissione, senza verificare i calcoli, ha supinamente ritenuto che il Comune avesse applicato con gli accertamenti impugnato detta riduzione, benchè lo stesso ente avesse contestato, nei precedenti gradi, la sussistenza del beneficio;

1.1. l’istante, nel riepilogare i calcoli e nel rappresentare che il Comune aveva tassato gli immobili per intero, senza alcuna riduzione, ha quindi assunto che «La sentenza sconta l’omessa verifica di una risultanza giuridico matematica decisiva (il controllo degli importi pretesi negli accertamenti alla luce del criterio di calcolo di legge) e finisce per negare alla contribuente il beneficio riconosciuto con l’Ordinanza n. 17374/21 di questa Corte» (così a pagina n. 8 del ricorso);

2. va preliminarmente dato atto della tardiva costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, v.

Cass., Sez.

Un., 18 marzo 2024, n. 7170), siccome depositata in data 14 marzo 2023, a fronte della notifica del ricorso effettuata il 14 gennaio 2023;

2.1. il controricorso va, quindi, dichiaratoinammissibile, come ribadito da ultimo da questa Corte secondo cui, benchè per il controricorso l’art.370 cod. proc. civ. non preveda sanzioni per il tardivo deposito oltre il termine ivi previsto, ciononostante tale sanzione discende dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto del controricorso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

L. 4 aprile 2024, n. 8922 che richiama Cass. n. 2805/2000);

2.2. sempre, in via preliminare, va inoltre chiarito che non deve tenersi conto della costituzione della Sorit,in quanto non è stata parte dei giudizi di merito, non è stata destinataria del ricorso in esame ed ha svolto difese in relazione alla diversa sentenza n. 4839/2022, resa tra le medesime parti ed oggetto di altro ricorso per cassazione (n. 2422/2023), in cui detta società ha svolto le appropriate difese.

Il deposito del controricorso riferito alla predetta sentenza impugnata dalla contribuente in altro giudizio è, quindi, dovuto ad un mero errore, con la conseguenza che non dovrà tenersi conto delle difese ivi contenute;

3. il ricorso va accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dalla contribuente;

3.1. sul piano dei principi, va ricordato che la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, con il solo limite dell’immutazione dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fattoe sempre che ciò non comporti la modifica della domanda, per come definita nelle fasi di merito, o l'integrazione di un’eccezione in senso stretto (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. Sez.

VI/III, 5 ottobre 2021, n. 26991, che richiama Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 14 febbraio 2014, n. 3437; 22 marzo 2007, n. 6935 ed anche Cass., Sez.

I, 3 dicembre 2020, n. 27704 e nello stesso senso, Cass., Sez.

III, 31 maggio 2022, n. 17670; Cass., Sez.

II, 1° marzo 2022, n. 6728; Cass., Sez.

T, 30 marzo 2021, n. 8717);

3.2. in tale prospettiva, va riconosciuto che l’illustrato motivo di impugnazione la difesa della ricorrente ha lamentato, al fondo, sia pure sotto l’errato canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che la decisione della Commissione ha finito con il negare alla contribuente il beneficio che invece era stato riconosciuto da questa Corte con la citata ordinanza con cui la causa era stata rinviata al giudice di appello;

3.3. il rilievo va condiviso nei seguenti, diversi, termini, vale a dire nella parte in cui la contribuente si è doluta della valutazione operata dalla Commissione regionale perchè non conforme ai vincolanti criteri dettati da questa Corte con la menzionata ordinanza;

3.4. occorre, in primo luogo, chiarire che con la citata ordinanza la Corte – diversamente da quanto opinato dalla ricorrente - non aveva affatto riconosciuto alla contribuente il diritto alla riduzione dell’imposta per l’inagibilità dei beni, essendo stato, invece, affidato al Giudice del rinvio il compito di procedere ad accertamenti fattuali volti verificare se il Comune fosse stato a conoscenza delle condizioni oggettive di permanente inagibilità dei beni e, quindi, stabilire se la riduzione potesse essere applicata, oltre a stabilire la congruità della quantificazione della pretesa impositiva in base al valore catastale dell'immobile, tenuto conto dell'affermato annullamento (con altra sentenza della CTR Campania n. 4710/45/14, emessa nei confronti dell'agenzia delle entrate) della rendita e del classamento presupposti dal Comune nella determinazione dell’imposta;

3.5. tuttavia, la Commissione ha glissato su entrambe le verifiche sottopostole, considerando applicata la riduzione dell’imposta, con ciò, quindi, considerando assorbita la prima verifica per la quale la prima sentenza di appello era stata cassata e ritenendo corrette le rendite applicate dal Comune desunte dalle visure storiche;

3.6. in tale direzione, il Giudice regionale si è, dunque, posto in palese contrasto con il presupposto logico-giuridico su cui si basava la suindicata decisione di questa Corte, fondata sull’evidenza secondo la quale nessuna riduzione per l’inagibilità sui beni fosse stata applicata dal Comune con gli avvisi impugnati, essendo stato proprio questo il profilo contestato anche nel pregresso giudizio di legittimità ed essendo questa la ragione per la quale era stata cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata al giudice del merito, al fine precipuo di effettuare le predette verifiche, concernenti l’applicabilità del beneficio (evidentemente) non concesso e la congruità delle rendite catastale all’esito della pronuncia n. n. 4710/45/14 di altro giudice regionale della Campania;

4. per tali ragioni, quindi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa nuovamente rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania – in diversa composizione – perché provveda ad effettuare le verifiche indicate nell’ordinanza n. 17374/2021 di questa Corte, oltre a regolare le spese del presente grado di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1743/2023 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in persona dei coamministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69B24 E329 H) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63E65 H501 P). - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] C ASAMICCIOLA T ERME ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77C15 E329 O). [OSCURATO:PERSONA] I NAGIBILITA ’ [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – NONCHE ’ S ORIT – S OCIETÀ S ERVIZI E R ISCOSSIONI S. P .A. (codice fiscale 2241250394), con sede in Ravenna, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona del suo procuratore speciale, dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2014 (rep. n. 136770/33358), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 38H21 H501 W) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D18 H501 X), quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46. - I NTERVENUTA – per la cassazione della sentenza n. 4792/7/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 giugno 2022, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006/2008 indicati in atti, con cui il Comune di Napoli chiedeva il versamento della citata imposta in relazione al possesso da parte della contribuente di tre unità immobiliari, costituiti da (due alberghi (“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”) ed un’unita abitativa; 2. con ordinanza n. 17374/2021 questa Corte cassava la sentenza n. 3673/48/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania (che aveva rigettato l’appello della società), affermando che: -«[…] la società contribuente aveva dedotto circostanze asseritamente dimostrative del fatto che il Comune fosse documentalmente ed ufficialmente a conoscenza, già nelle annualità in questione, della condizione oggettiva di permanente inagibilità dell'immobile; conoscenza che poteva legittimare la riduzione dell'imposta, ex art. 8 cit., pur in assenza di una formale denuncia» e che «di queste circostanze, implicanti un accertamento prettamente fattuale, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fatta in alcun modo carico»; - «Né la sentenza impugnata - pur essendo stata la questione introdotta fin dal ricorso originario, e poi riproposta in appello -si è fatta carico di verificare la congruità della quantificazione della pretesa impositiva in base al valore catastale dell'immobile ex art. 5, co. 2^, d.lgs.504/92, tenuto conto dell'affermato annullamento (con altra sentenza della CTR Campania n. 4710/45/14, emessa nei confronti dell'agenzia delle entrate) della rendita e del classamento presi (in tutto o in parte) a presupposto dal Comune negli avvisi di accertamento qui dedotti» (così Cass., Sez. T, 17 giugno 2021, n. 17374); 3. la Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di giudizio di rinvio, rigettava l’originario appello proposto dalla società, osservando, quanto alla riduzione dell’imposta, che «[…] il Comune di Casamicciola ha dimostrato di aver tenuto conto e di aver applicato negli avvisi di accertamento impugnati della inagibilità e/o inabilità in cui versa sia l’[OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA], la riduzione del 50%. A tal proposito, il Comune ha prodotto in giudizio prospetto di calcolo nel quale viene rappresentata la liquidazione effettuata dall’Ente tenendo conto della suddetta inagibilità. In particolare, per l’[OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. 550155 relativo all’I.C.I. 2006, così anche per gli altri, l’importo richiesto era pari ad euro 6.073,53 pari al 50% del dovuto che ammonterebbe invece ad euro 12.147,07, mentre per la [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008, l’imposta richiesta era di euro 7.469,19 pari al 50% del dovuto, mentre l’intera imposta dovuta ammonterebbe ad euro 16.296,42»; - «Con riferimento, infine, alla congruità della pretesa impositiva in base al valore catastale, il Comune ha prodotto documentazione da cui risulta che le rendite poste alla base dell’accertamento sono quelle desumibili dalle visure storiche, rendite sulle quali l’Ente aveva successivamente applicato il 50% di riduzione per gli immobili inagibili/inabitabili. In particolare, dalle visure si evince che per gli anni in questione (2006, 2007 e 2008), le rendite catastali erano per l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (A/2, part. 72, fl. 10, zona censuaria 2) pari ad euro 925,49, per l’hotel [OSCURATO:PERSONA] (fol.1 part. 206 zona cens.1 cat. D/2) la rendita catastale era pari ad euro 16.526,62, mentre per la [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008 (fl 10, part. 1016, sub.1, zona cens. 2 cat. D/2), la rendita era pari ad euro 22.172,00»; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 14 gennaio 2023, sulla base di un unico motivo di impugnazione, depositando in data 28 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.; 5. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 14 marzo 2023; 6. la Sorit – [OSCURATO:PERSONA] e Riscossioni - S.p.A. depositava controdeduzioni in data 15 febbraio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’unico motivo di impugnazione, la difesa della società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sostenendo che «[…] la sentenza sconta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti ovvero è affetta da una motivazione insufficiente e contraddittoria […] (v. pagina n. 4 del ricorso), ponendo in rilievo come fosse pacifico, a seguito dell’ordinanza di rinvio delle Corte di cassazione, che sugli immobili andasse riconosciuta la riduzione del 50% dell’imposta, mentre la Commissione, senza verificare i calcoli, ha supinamente ritenuto che il Comune avesse applicato con gli accertamenti impugnato detta riduzione, benchè lo stesso ente avesse contestato, nei precedenti gradi, la sussistenza del beneficio; 1.1. l’istante, nel riepilogare i calcoli e nel rappresentare che il Comune aveva tassato gli immobili per intero, senza alcuna riduzione, ha quindi assunto che «La sentenza sconta l’omessa verifica di una risultanza giuridico matematica decisiva (il controllo degli importi pretesi negli accertamenti alla luce del criterio di calcolo di legge) e finisce per negare alla contribuente il beneficio riconosciuto con l’Ordinanza n. 17374/21 di questa Corte» (così a pagina n. 8 del ricorso); 2. va preliminarmente dato atto della tardiva costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, v. Cass., Sez. Un., 18 marzo 2024, n. 7170), siccome depositata in data 14 marzo 2023, a fronte della notifica del ricorso effettuata il 14 gennaio 2023; 2.1. il controricorso va, quindi, dichiaratoinammissibile, come ribadito da ultimo da questa Corte secondo cui, benchè per il controricorso l’art.370 cod. proc. civ. non preveda sanzioni per il tardivo deposito oltre il termine ivi previsto, ciononostante tale sanzione discende dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto del controricorso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L. 4 aprile 2024, n. 8922 che richiama Cass. n. 2805/2000); 2.2. sempre, in via preliminare, va inoltre chiarito che non deve tenersi conto della costituzione della Sorit,in quanto non è stata parte dei giudizi di merito, non è stata destinataria del ricorso in esame ed ha svolto difese in relazione alla diversa sentenza n. 4839/2022, resa tra le medesime parti ed oggetto di altro ricorso per cassazione (n. 2422/2023), in cui detta società ha svolto le appropriate difese. Il deposito del controricorso riferito alla predetta sentenza impugnata dalla contribuente in altro giudizio è, quindi, dovuto ad un mero errore, con la conseguenza che non dovrà tenersi conto delle difese ivi contenute; 3. il ricorso va accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dalla contribuente; 3.1. sul piano dei principi, va ricordato che la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, con il solo limite dell’immutazione dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fattoe sempre che ciò non comporti la modifica della domanda, per come definita nelle fasi di merito, o l'integrazione di un’eccezione in senso stretto (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. Sez. VI/III, 5 ottobre 2021, n. 26991, che richiama Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 14 febbraio 2014, n. 3437; 22 marzo 2007, n. 6935 ed anche Cass., Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 27704 e nello stesso senso, Cass., Sez. III, 31 maggio 2022, n. 17670; Cass., Sez. II, 1° marzo 2022, n. 6728; Cass., Sez. T, 30 marzo 2021, n. 8717); 3.2. in tale prospettiva, va riconosciuto che l’illustrato motivo di impugnazione la difesa della ricorrente ha lamentato, al fondo, sia pure sotto l’errato canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che la decisione della Commissione ha finito con il negare alla contribuente il beneficio che invece era stato riconosciuto da questa Corte con la citata ordinanza con cui la causa era stata rinviata al giudice di appello; 3.3. il rilievo va condiviso nei seguenti, diversi, termini, vale a dire nella parte in cui la contribuente si è doluta della valutazione operata dalla Commissione regionale perchè non conforme ai vincolanti criteri dettati da questa Corte con la menzionata ordinanza; 3.4. occorre, in primo luogo, chiarire che con la citata ordinanza la Corte – diversamente da quanto opinato dalla ricorrente - non aveva affatto riconosciuto alla contribuente il diritto alla riduzione dell’imposta per l’inagibilità dei beni, essendo stato, invece, affidato al Giudice del rinvio il compito di procedere ad accertamenti fattuali volti verificare se il Comune fosse stato a conoscenza delle condizioni oggettive di permanente inagibilità dei beni e, quindi, stabilire se la riduzione potesse essere applicata, oltre a stabilire la congruità della quantificazione della pretesa impositiva in base al valore catastale dell'immobile, tenuto conto dell'affermato annullamento (con altra sentenza della CTR Campania n. 4710/45/14, emessa nei confronti dell'agenzia delle entrate) della rendita e del classamento presupposti dal Comune nella determinazione dell’imposta; 3.5. tuttavia, la Commissione ha glissato su entrambe le verifiche sottopostole, considerando applicata la riduzione dell’imposta, con ciò, quindi, considerando assorbita la prima verifica per la quale la prima sentenza di appello era stata cassata e ritenendo corrette le rendite applicate dal Comune desunte dalle visure storiche; 3.6. in tale direzione, il Giudice regionale si è, dunque, posto in palese contrasto con il presupposto logico-giuridico su cui si basava la suindicata decisione di questa Corte, fondata sull’evidenza secondo la quale nessuna riduzione per l’inagibilità sui beni fosse stata applicata dal Comune con gli avvisi impugnati, essendo stato proprio questo il profilo contestato anche nel pregresso giudizio di legittimità ed essendo questa la ragione per la quale era stata cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata al giudice del merito, al fine precipuo di effettuare le predette verifiche, concernenti l’applicabilità del beneficio (evidentemente) non concesso e la congruità delle rendite catastale all’esito della pronuncia n. n. 4710/45/14 di altro giudice regionale della Campania; 4. per tali ragioni, quindi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa nuovamente rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania – in diversa composizione – perché provveda ad effettuare le verifiche indicate nell’ordinanza n. 17374/2021 di questa Corte, oltre a regolare le spese del presente grado di
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