CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1842/2020depositata il 29/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicazione 03/07/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 1842/2020, pubblicata in data 29 giugno2021, la Corte d'appello di Bologna, nel regolare contraddittorio traTIZIANA MASCHI ed il [OSCURATO:PERSONA], ha determinato in €63.027,00 l'indennità di espropriazione in relazione al terreno sitosempre in Gazzola ed individuato al N.C.T. al Foglio 8, particella 79,di proprietà dell'odierna ricorrente.2. La controversia era stata inizialmente promossa dall'originariatitolare del terreno [OSCURATO:PERSONA] – cui poi l'odierna ricorrente era succe-duta mortis causa – contestando la determinazione dell'indennitàoperata dalla commissione tecnica a tal fine costituita.3. Con la decisione oggetto di gravame, la Corte d'appello di Bo-logna – che già aveva pronunciato sentenza non definitiva con la qua-le aveva accertato l'assenza di edificabilità del terreno per cui è causaed aveva disposto l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio‒ ha ritenuto di dover determinare l'indennità di espropriazione sullabase del criterio del valore venale del terreno, richiamando la propriaprecedente decisione con la quale aveva escluso la edificabilità delterreno stesso, individuando, quale termine di paragone per l'indivi-duazione di detto valore, un atto notarile avente ad oggetto appez-zamenti di terreno siti sempre in Gazzola, nel quale per i terreni clas-sificati in zona agricola era stato fissato un corrispettivo di €14,90/mq.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bolo-gna ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Sez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicazione 03/07/2026La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a cinque motivi, con gli ultimi quattro su-bordinati al mancato accoglimento del primo.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 3, 4, 5, c.p.c., la:‒ “Violazione degli artt. 3, 42 e 117 Cost. e dell'art. 1 del ProtocolloAddizionale alla CEDU;‒ Violazione dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;‒ Violazione dell'art. 40 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359;‒ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazionealla motivazione inesistente e/o apparente e/o contraddittoria inrelazione al criterio di determinazione dell'indennità di esproprioutilizzato”.Deduce il ricorso che “La pronuncia odiernamente impugnata è,innanzitutto, incorsa nei vizi di legittimità rubricati, nella parte in cuiha preteso di determinare il valore venale del bene oggetto di espro-prio e la conseguente indennità di esproprio, utilizzando un criterio il-logico, incongruo, incoerente ed irrazionale, nonché contrario ai con-solidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, costituzionaleed europea, che ha interpretato le norme rubricate”.Argomenta il ricorso che la Corte d'Appello avrebbe determinato ilvalore venale del bene e l'indennità di esproprio individuando il valorevenale del terreno sulla base di un rogito notarile relativo a un terre-no agricolo, non comparabile per caratteristiche e destinazione urba-nistica con quello oggetto di esproprio.Sez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicazione 03/07/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.:‒ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazioneall'omessa considerazione della CTU a firma del Geom. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla motivazione inesistente e/o appa-rente sul punto;‒ Violazione degli artt. 3, 42 e 117 Cost. e dell'art. 1 del ProtocolloAddizionale alla CEDU;‒ Violazione dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeignorato le conclusioni cui era pervenuta la prima consulenza tecnicad'ufficio svolta in corso di giudizio ed alla luce delle quali il valore delterreno era stato determinato con i criteri alternativi della capitalizza-zione della redditività e del valore di trasformazione, giungendo a unvalore molto superiore rispetto a quello successivamente riconosciutodalla Corte territoriale.Si deduce che la decisione impugnata avrebbe disatteso la CTUsenza fornire una reale motivazione, ed avrebbe altresì erroneamenteaffermato che la stima era basata su una presunta edificabilità di fat-to, che invece era stata esclusa dal CTU.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell'art. 194 c.p.c. e la falsa applicazio-ne degli artt. 184 e 184-bis c.p.c.Il ricorso censura il giudizio di inammissibilità adottato dalla Corted'appello in relazione alla produzione documentale operata nel corsodella consulenza tecnica d'ufficio, argomentando che il documentoprodotto era stato acquisito del C.T.U. nell'ambito delle facoltà di cuiSez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicazione 03/07/2026all'art. 194 c.p.c., quale informazione utile all'espletamento dell'inca-rico.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità del procedimento per omessa conces-sione di termine ex art. 183, ottavo comma, c.p.c. e la violazione delprincipio del contraddittorio processuale di cui all'art. 111 Cost.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeomesso di concedere i termini ex art. 183, ottavo comma, c.p.c. perla produzione di prove e memorie in relazione alla CTU, in tal modoviolando il principio del contraddittorio processuale, in quanto dettaomissione avrebbe impedito la tempestiva produzione di un contrattodi affitto, ritenuto dal ricorso fondamentale per la determinazione delvalore venale secondo il criterio della capitalizzazione della redditività.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.:‒ “Violazione del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;‒ Violazione degli artt. 3, 42 e 117 Cost. e dell'art 1 del ProtocolloAddizionale alla CEDU;‒ Violazione dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;‒ Violazione dell'art. 40 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359;‒ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazionealla motivazione inesistente e/o apparente e/o contraddittoria inrelazione alla CTU a firma del Geom. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].”Si censura, infine, la decisione della Corte d'appello per aver di-satteso le conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio, laquale aveva fatto applicazione del d.P.R. n. 138/1998 per stimare ilSez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026valore come “area urbana a verde”, vista l'assenza di comparabiliomogenei, laddove la Corte d'appello avrebbe – erroneamente, se-condo il ricorso ‒ ritenuto inapplicabile il d.P.R. n. 138/1998 sulla ba-se di una lettura errata della norma e delle conclusioni della CTU,senza fornire una motivazione congrua e logica.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Giova rammentare che questa Corte ha reiteratamente chiaritoche, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di ter-reni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato,la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del va-lore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è su-scettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quelloagricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che,quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchiapossibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edifi-catoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ri-creative, chioschi per la vendita di prodotti), ma a condizione che talipossibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con ilconseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 27960 del 4/10/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 6527 del 6/03/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 23639 del 21/11/2016).Se, dunque, ai fini della determinazione del valore del terreno as-sumono rilevanza anche destinazioni dello stesso intermedie tra laedificabilità e l'impiego esclusivamente agricolo, è però da escludereche assumano rilevanza destinazioni intermedie in via di mero fatto,risultando invece necessario che le stesse siano riconducibili in ognicaso alla normativa vigente, non potendosi conferire alcuna valenzaalla mera edificabilità di fatto, in quanto tale ultimo criterio è riserva-Sez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026to all'ipotesi in cui, al momento del concludersi della vicenda ablatoriapersista, riguardo alla stessa area, una situazione di carenza di piani-ficazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 10502 del 15/04/2019; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 26644 del 22/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 22992 del 29/10/2014).Operata tale premessa, si deve osservare che il motivo di ricorso,ben lungi dal confrontarsi con l'orientamento consolidato di questaCorte e ben lungi dall'argomentare - mediante specifiche argomenta-zioni intellegibili ed esaurienti - in qual modo le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazio-ne delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.24298 del 29/11/2016), viene a sostanziarsi in una mera censura dimerito, nella quale – sovrapponendo profili del tutto eterogenei sulpiano logico-giuridico, quali le ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3),n. 4), n. 5) – ci si viene a dolere unicamente della mancata valutazio-ne da parte della Corte territoriale dell'utilizzabilità di fatto del suoloablato, senza in alcun modo allegare – nel rispetto dell'art. 366 c.p.c.– di aver specificamente addotto nel corso del giudizio di merito que-gli elementi che avrebbero reso - in ipotesi estrema - ammissibile ilricorso ad un criterio di stima dei suoli che, come appena visto, operain via meramente residuale.Si deve anzi notare che il mezzo – e si tratta di profilo che incideineluttabilmente sul giudizio di inammissibilità ‒ neppure si confrontacon quella che costituisce ratio fondamentale su cui si viene a basarela decisione, e cioè l'impossibilità di procedere alla stima sulla basedell'edificabilità di fatto; ratio che, peraltro, ha indotto la Corte terri-Sez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicazione 03/07/2026toriale anche a motivatamente disattendere gli esiti della prima con-sulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di giudizio.3. Il secondo motivo è infondato.Il mezzo, infatti, imputa alla decisione impugnata non un omessoesame di un fatto storico decisivo ma, più semplicemente, una inade-guata considerazione delle valutazioni contenute nella prima consu-lenza tecnica svolta in corso di giudizio.È tuttavia evidente, proprio sulla scorta delle deduzioni del ricor-so, che la decisione impugnata ha proceduto all'esame di tale consu-lenza e – come già visto in sede di esame del primo motivo – è per-venuta alla conclusione della non attendibilità delle valutazioni nellamedesima espressa, in virtù della inadeguatezza del criterio di stimautilizzato dal consulente tecnico.Ben lungi dal potersi ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5),c.p.c., quindi, si deve rilevare che il profilo di cui parte ricorrente la-menta l'omesso esame è stato invece direttamente valutato e motiva-tamente disatteso, con argomentazioni che il ricorso, del resto, nonviene adeguatamente a censurare.4. Fondato, invece, è il terzo motivo di ricorso.Questa Corte, a Sezioni Unite, infatti, ha avuto modo di chiarire inmodo specifico l'ambito di ammissibilità delle produzioni o acquisizionidocumentali verificatesi nel corso dell'espletamento della consulenzatecnica d'ufficio, specificando che il consulente nominato dal giudice,nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddit-torio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di al-legazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente lepreclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti neces-sari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che nonsiano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento dellaSez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo,quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a prova-re fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 3086del 1/02/2022).Alla luce di tale principio l'acquisizione di documenti da parte delconsulente tecnico d'ufficio, ben lungi dall'essere preclusa, risulta in-vece pienamente ammissibile qualora il materiale probatorio venga aconcernere – alternativamente – o fatti diversi dai fatti principali de-dotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni oppureanche i fatti principali in relazione ai quali operi tuttavia la regola dirilevabilità d'ufficio, restando invece esclusa unicamente l'acquisizionedi documentazione che riguardi fatti principali per i quali la valutazio-ne sia subordinata alla rituale deduzione ad opera della parte.Venendo, ora, allo specifico profilo dedotto dal motivo di ricorso,si deve osservare che la Corte territoriale, nell'affermare la radicaleinammissibilità delle produzioni documentali operate dalla parte nelcorso della consulenza tecnica d'ufficio, ha espresso un giudizio dif-forme rispetto ai principi enunciati da questa Corte, e ciò sia perché laproduzione documentale non investiva direttamente un fatto principa-le, bensì il solo criterio di determinazione del valore del bene – ope-rando, semmai, il principio generale per cui il giudice deve d'ufficioacquisire gli elementi per operare una corretta stima del valore delterreno (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 4369 del 10/02/2022; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 10747 del 5/06/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n.1701 del 27/01/2005) – sia perché – di riflesso, non vertendosi intema di accertamento dei fatti principali – ogni ipotetica violazione delcontraddittorio delle parti sarebbe stata fonte di nullità relativa, rile-vabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successivaall'atto viziato o alla notizia di esso (ancora Cass. Sez. Un. - SentenzaSez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026n. 3086 del 1/02/2022), eccezione che invece, nel caso in esame,non risulta essere stata sollevata.Risulta evidente – ma è opportuno chiarirlo in modo netto – che inquesta sede non si discute in alcun modo della rilevanza nel meritodelle produzioni dichiarate inammissibili, venendo in rilievo esclusi-vamente un error in procedendo che ha determinato la compromis-sione delle facoltà difensive della ricorrente al di là dei concreti con-tenuti che queste avevano assunto.Tale compromissione, infatti, rileva in sé e per sé, al di là del me-rito delle difese, come da questa Corte ormai chiarito, nel momentoin cui ha ribadito che la compromissione del diritto di difesa si traducein una violazione del principio del contraddittorio, al quale il medesi-mo diritto di difesa si associa (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 36596 del25/11/2021).Esclusa la correttezza della declaratoria di inammissibilità, quindi,sarebbe stato quindi compito della Corte di merito – compito che, aquesto punto, dovrà essere svolto dal giudice del rinvio – quello diprocedere, semmai, alla valutazione nel merito della rilevanza e per-tinenza delle produzioni documentali dell'odierna ricorrente rispetto almerito vero e proprio del giudizio.Valutazione, questa, che avrebbe dovuto, e dovrà, essere svoltain conformità alle indicazioni reiteratamente fornite da questa Cortein materia e già oggetto di ampio richiamo in sede di esame del primomotivo di ricorso.5. L'accoglimento del terzo motivo determina l'assorbimento deimotivi quarto e quinto.6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo,inammissibile il primo, respinto il secondo ed assorbiti quarto e quin-to, e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere cassata conSez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 750/2021Numero sezionale 2079/2026Numero di raccolta generale 22666/2026Data pubblicazione 03/07/2026rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la qua-le provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo,respinto il secondo ed assorbiti quarto e quinto e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna in di-versa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 7 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 750/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 11 di 11