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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 32824/2026

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za del 22/01/2026 della Corte di Assise di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2026,in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inanni ventuno di reclusione e ha confermato nel resto la condanna pronunciatadalla Corte di Assise di Napoli il 24 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DeSolda in relazione al reato di cui all’art. 575 cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a indagini e condannato per averecagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] colpendolo al viso, al collo e al torace con 92coltellate, per lo più inferte nella zona del viso.Lo svolgimento di quanto accaduto è sostanzialmente pacifico e l’imputatoha ammesso di avere colpito la persona offesa nel corso di una discussione e haaffermato di avere agito dopo avere assunto un abbondante quantitativo dicocaina.Nel corso del processo e nei motivi di appello la difesa ha concentrato leproprie critiche sulla sussistenza dell’aggravante della crudeltà, sul mancatoriconoscimento dell’attenuante della provocazione, in ordine al giudizio dibilanciamento operato tra la recidiva e le aggravanti e le attenuanti generiche equanto alla determinazione della pena.La Corte territoriale, che pure ha accolto il motivo relativo al trattamentosanzionatorio rideterminando la pena nel minimo edittale, ha respinto le ulterioridoglianze valorizzando il numero delle coltellate inferte e l’enorme sproporzionetra l’asserita provocazione e la reazione dell’imputato.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante della crudeltà.

Nel primo articolato motivo la difesa evidenzia che laconclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sul punto sarebbe errata e chela motivazione, che si fonderebbe esclusivamente sul numero dei colpi inferti,non sarebbe conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità aifini della sussistenza dell’aggravante.

Ciò anche considerata la componentesoggettiva che caratterizza l’aggravante e, quindi, lo stato dell’imputato almomento del fatto e la condotta posta in essere dalla vittima, elementi questiche nell’ambito di un reato d’impeto avrebbero determinato nell’agente unareazione abnorme e nevrotica per cui il solo fattore numerico non sarebbesufficiente a ritenere che lo stesso volesse infliggere delle gratuite sofferenze.3.2.

Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della provocazione con specifico riferimento alla carenzadi considerazione delle modalità di svolgimento del fatto e, nello specifico, dello“stato d’ira” determinato dalla condotta tenuta dalla vittima e caratterizzata daripetute offese e dall’avere minacciato l’imputato con un coltello.4.

In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.5.

In data 25 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali la l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente approfonditi gli argomenti oggettodel primo motivo, insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine allaritenuta sussistenza della circostanza aggravante della crudeltà.La doglianza è infondata.2.1.

Il fondamento dell’aggravante della crudeltà, come più volte precisatoda questa Corte, va individuato nella maggiore meritevolezza di pena checonnota le condotte nelle quali le concrete modalità dell’azione rivelino uneffettivo superamento della normale offensività causale diretta alla produzionedell’evento, attraverso la volontaria inflizione alla vittima di sofferenze ulterioririspetto a quelle già ricomprese nella realizzazione del fatto tipico.Sotto tale profilo, pertanto, si deve ribadire che la circostanza di cui all'art.61, primo comma, n. 4, cod. pen., è caratterizzata da una condotta eccedenterispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprimeun atteggiamento interiore specialmente riprovevole, e questa deve essereaccertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze delcaso concreto, comprese quelle afferenti al dolo (Sez.

U, n. 40516 del23/06/2016, Del, Rv. 267629 – 01; Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, Q, Rv.272827 – 01;cfr. anche Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, Q, Rv. 272828 – 01nel senso che «ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comuneconsistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario chel'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essasia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché siconcreti in un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attivitànecessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità deipatimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo,rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario»).Ciò in quanto il sistema penale non consente di valorizzare più volte,neppure sul piano circostanziale, la medesima condotta causativa dell’eventotipizzato dalla norma incriminatrice, ostandovi il divieto di bis in idemsostanziale, quale corollario dei principi di tassatività e determinatezza dellafattispecie penale (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, P, Rv. 262595 – 01).In tale prospettiva, come pure correttamente evidenziato nel ricorso, non èda solo sufficiente il riferimento alla mera reiterazione dei colpi inferti in quantotale elemento non è di per sé idoneo a integrare l’aggravante dell’avere agito concrudeltà, ove l’azione non ecceda i limiti connaturali alla produzione dell’eventoperseguito e non si traduca in una manifestazione di efferatezza fine a sé stessa(Sez. 1, n. 725 del 24/10/2013, Iania, Rv. 258358 – 01) e la valutazione sulpunto, non potendosi fissare in astratto la soglia numerica dei colpi oltre la qualel’omicidio debba ritenersi aggravato dalla crudeltà, deve essere effettuata dalgiudice di merito avendo riguardo alle modalità complessive dell’azione e alcorrelato atteggiamento psicologico dell’agente (Sez. 1, n. 8272 del 04/12/2025,Rusu, Rv. 289629 – 01; Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, P, Rv. 262595 – 01).2.2.

Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicatie la motivazione sul punto risulta adeguata e coerente.In merito alla doglianza sollevata con l’atto di appello il provvedimento siesprime espressamente richiamando quanto riferito deal consulente circa lemodalità con cui è l’imputato ha utilizzato il coltello - “usatocon una manovraorizzontale per tagliare l'epidermide, il che avveniva nelle tantissime piccolelesioni al viso di cui sopra, altre volte, quando voleva penetrare, usava il coltelloil coltello a mo’ di pugnale”(cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) – per cui laconclusione del giudice di merito (“l'abilità nella manipolazione del coltello,utilizzato per scopi diversi, depone per la capacità della gente di distinguerel'atto di colpire per uccidere da quello di colpire per arrecare sofferenza, usareinutili servizi atte a sfigurare la vittima; deve perciò ritenersi che pur agendo aseguito di un corto circuito ovvero di un tracollo emotivo l'imputato conservavapiena lucidità e assoluta freddezza nel suo agire”, pagina 21 della sentenzaimpugnata) è corretta e non è sindacabile in questa sede.Tutto ciò, inoltre, considerata la circostanza, cui la Corte territoriale hacoerentemente attribuito rilievo dirimente, che l’imputato, dopo avere colpito 92volte la vittima, si è lavato le mani e si è allontanato lasciandola agonizzante(cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).3.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine almancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione conspecifico riferimento alla carenza di considerazione delle modalità di svolgimentodel fatto e, nello specifico, dello “stato d’ira” determinato dalla condotta tenutadalla vittima e caratterizzata da ripetute offese e dall’avere minacciato l’imputatocon un coltello.La doglianza è infondata.3.1.

L’attenuante della provocazione è configurabile qualora la reazionedell’agente trovi origine in uno “stato d’ira”, costituito da un'alterazione emotivache può anche protrarsi nel tempo, originato da un “fatto ingiusto altrui”, unfatto cioè connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettivacontrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di unadeterminata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alleconvinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (da ultimo Sez. 1, n-19150 del 16/2/2023, Baldini, Rv 284549-01).Tra lo “stato d’ira” e il “fatto ingiusto”, cioè tra l’offesa e la reazione, d’altrocanto, deve sussistere un rapporto di causalità psicologica e non di meraoccasionalità così che, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, ènecessario che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altracondotta (così da ultimo Sez. 1, n- 19150 del 16/2/2023, Baldini, Rv 284549-01che testualmente riporta Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 -01).In una corretta prospettiva, infatti, la circostanza attenuante non èconfigurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reatocommesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o ilnesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira stessa (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022,Mangano, Rv. 282823 – 01; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799- 01).Ciò in quanto la proporzione tra fatto ingiusto e reazione, benché noncostituisca elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostantesussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione poiché, inpresenza di una sproporzione di notevole entità, si deve ritenere che il fattoprovocatorio sia una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trovaorigine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalitàdell’agente (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 – 01; Sez. 1, n.7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718 - 01)Per tale ragione, se per la sussistenza della circostanza attenuante dellaprovocazione non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa ereazione, è comunque necessaria una relazione definibile di adeguatezza dellarisposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto perché il nesso causale tra ilsecondo e la prima va escluso qualora l’evidente sproporzione tra i due sia taleda far scadere l’antecedente fattuale a mera occasione del dispiegamento delfatto violento successivo (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 –01; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242622 -01).Il criterio della proporzione, quindi, a fronte della molteplicità delle spinteemotive all'azione, rileva quale indicatore di una relazione di causalità psicologicaal fine di distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione opretesto per l'azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia statoeffettivamente la causa dello stato d'ira e della reazione violenta.In tal senso, pertanto, si deve ribadire che ‹‹per quanto i criteri diadeguatezza e proporzione tra fatto ingiusto e reazione non siano propri dellacircostanza in esame, ciò nonostante una evidente e macroscopica differenza tratali termini a raffronto induce a ritenere che non sia lo stato d’ira prodotto dalfatto altrui a scatenare la reazione lesiva, quanto altri sentimenti, quali lavendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione, con esclusione quindi delnecessario nesso di casualità, rappresentando l’offesa precedente soltantol’occasione per estrinsecare impulsi violenti›› (così testualmente Sez. 1, n. 12816del 31/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], n.m. e Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv.271799 – 01).3.2.

Anche in ordine all’invocata richiesta di riconoscimento dell’attenuantedella provocazione il giudice di appello si è conformato ai principi indicati daquesta Corte.Come ineccepibilmente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, lareazione dell’imputato risulta del tutto incomparabile rispetto alla provocazionericevuta, soprattutto laddove si pensi che la vittima, soggetto ottantunenneormai reso innocuo per essere stato spossessato del coltello che in originebrandiva, è stata inseguita per casa, trascinata e colpita per 92 volte sino amorte, all'esito di un'azione talmente crudele ed abnorme da non potererientrare, all'evidenza, nel perimetro dell'adeguatezza causale richiesto per ilriconoscimento dell'attenuante (così, correttamente, pagina 24 della sentenzaimpugnata).4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 22/01/2026 della Corte di Assise di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2026,in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inanni ventuno di reclusione e ha confermato nel resto la condanna pronunciatadalla Corte di Assise di Napoli il 24 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DeSolda in relazione al reato di cui all’art. 575 cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a indagini e condannato per averecagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] colpendolo al viso, al collo e al torace con 92coltellate, per lo più inferte nella zona del viso.Lo svolgimento di quanto accaduto è sostanzialmente pacifico e l’imputatoha ammesso di avere colpito la persona offesa nel corso di una discussione e haaffermato di avere agito dopo avere assunto un abbondante quantitativo dicocaina.Nel corso del processo e nei motivi di appello la difesa ha concentrato leproprie critiche sulla sussistenza dell’aggravante della crudeltà, sul mancatoriconoscimento dell’attenuante della provocazione, in ordine al giudizio dibilanciamento operato tra la recidiva e le aggravanti e le attenuanti generiche equanto alla determinazione della pena.La Corte territoriale, che pure ha accolto il motivo relativo al trattamentosanzionatorio rideterminando la pena nel minimo edittale, ha respinto le ulterioridoglianze valorizzando il numero delle coltellate inferte e l’enorme sproporzionetra l’asserita provocazione e la reazione dell’imputato.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante della crudeltà. Nel primo articolato motivo la difesa evidenzia che laconclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sul punto sarebbe errata e chela motivazione, che si fonderebbe esclusivamente sul numero dei colpi inferti,non sarebbe conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità aifini della sussistenza dell’aggravante. Ciò anche considerata la componentesoggettiva che caratterizza l’aggravante e, quindi, lo stato dell’imputato almomento del fatto e la condotta posta in essere dalla vittima, elementi questiche nell’ambito di un reato d’impeto avrebbero determinato nell’agente unareazione abnorme e nevrotica per cui il solo fattore numerico non sarebbesufficiente a ritenere che lo stesso volesse infliggere delle gratuite sofferenze.3.2. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della provocazione con specifico riferimento alla carenzadi considerazione delle modalità di svolgimento del fatto e, nello specifico, dello“stato d’ira” determinato dalla condotta tenuta dalla vittima e caratterizzata daripetute offese e dall’avere minacciato l’imputato con un coltello.4. In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.5. In data 25 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali la l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente approfonditi gli argomenti oggettodel primo motivo, insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine allaritenuta sussistenza della circostanza aggravante della crudeltà.La doglianza è infondata.2.1. Il fondamento dell’aggravante della crudeltà, come più volte precisatoda questa Corte, va individuato nella maggiore meritevolezza di pena checonnota le condotte nelle quali le concrete modalità dell’azione rivelino uneffettivo superamento della normale offensività causale diretta alla produzionedell’evento, attraverso la volontaria inflizione alla vittima di sofferenze ulterioririspetto a quelle già ricomprese nella realizzazione del fatto tipico.Sotto tale profilo, pertanto, si deve ribadire che la circostanza di cui all'art.61, primo comma, n. 4, cod. pen., è caratterizzata da una condotta eccedenterispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprimeun atteggiamento interiore specialmente riprovevole, e questa deve essereaccertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze delcaso concreto, comprese quelle afferenti al dolo (Sez. U, n. 40516 del23/06/2016, Del, Rv. 267629 – 01; Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, Q, Rv.272827 – 01;cfr. anche Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, Q, Rv. 272828 – 01nel senso che «ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comuneconsistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario chel'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essasia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché siconcreti in un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attivitànecessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità deipatimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo,rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario»).Ciò in quanto il sistema penale non consente di valorizzare più volte,neppure sul piano circostanziale, la medesima condotta causativa dell’eventotipizzato dalla norma incriminatrice, ostandovi il divieto di bis in idemsostanziale, quale corollario dei principi di tassatività e determinatezza dellafattispecie penale (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, P, Rv. 262595 – 01).In tale prospettiva, come pure correttamente evidenziato nel ricorso, non èda solo sufficiente il riferimento alla mera reiterazione dei colpi inferti in quantotale elemento non è di per sé idoneo a integrare l’aggravante dell’avere agito concrudeltà, ove l’azione non ecceda i limiti connaturali alla produzione dell’eventoperseguito e non si traduca in una manifestazione di efferatezza fine a sé stessa(Sez. 1, n. 725 del 24/10/2013, Iania, Rv. 258358 – 01) e la valutazione sulpunto, non potendosi fissare in astratto la soglia numerica dei colpi oltre la qualel’omicidio debba ritenersi aggravato dalla crudeltà, deve essere effettuata dalgiudice di merito avendo riguardo alle modalità complessive dell’azione e alcorrelato atteggiamento psicologico dell’agente (Sez. 1, n. 8272 del 04/12/2025,Rusu, Rv. 289629 – 01; Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, P, Rv. 262595 – 01).2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicatie la motivazione sul punto risulta adeguata e coerente.In merito alla doglianza sollevata con l’atto di appello il provvedimento siesprime espressamente richiamando quanto riferito deal consulente circa lemodalità con cui è l’imputato ha utilizzato il coltello - “usatocon una manovraorizzontale per tagliare l'epidermide, il che avveniva nelle tantissime piccolelesioni al viso di cui sopra, altre volte, quando voleva penetrare, usava il coltelloil coltello a mo’ di pugnale”(cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) – per cui laconclusione del giudice di merito (“l'abilità nella manipolazione del coltello,utilizzato per scopi diversi, depone per la capacità della gente di distinguerel'atto di colpire per uccidere da quello di colpire per arrecare sofferenza, usareinutili servizi atte a sfigurare la vittima; deve perciò ritenersi che pur agendo aseguito di un corto circuito ovvero di un tracollo emotivo l'imputato conservavapiena lucidità e assoluta freddezza nel suo agire”, pagina 21 della sentenzaimpugnata) è corretta e non è sindacabile in questa sede.Tutto ciò, inoltre, considerata la circostanza, cui la Corte territoriale hacoerentemente attribuito rilievo dirimente, che l’imputato, dopo avere colpito 92volte la vittima, si è lavato le mani e si è allontanato lasciandola agonizzante(cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine almancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione conspecifico riferimento alla carenza di considerazione delle modalità di svolgimentodel fatto e, nello specifico, dello “stato d’ira” determinato dalla condotta tenutadalla vittima e caratterizzata da ripetute offese e dall’avere minacciato l’imputatocon un coltello.La doglianza è infondata.3.1. L’attenuante della provocazione è configurabile qualora la reazionedell’agente trovi origine in uno “stato d’ira”, costituito da un'alterazione emotivache può anche protrarsi nel tempo, originato da un “fatto ingiusto altrui”, unfatto cioè connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettivacontrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di unadeterminata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alleconvinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (da ultimo Sez. 1, n-19150 del 16/2/2023, Baldini, Rv 284549-01).Tra lo “stato d’ira” e il “fatto ingiusto”, cioè tra l’offesa e la reazione, d’altrocanto, deve sussistere un rapporto di causalità psicologica e non di meraoccasionalità così che, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, ènecessario che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altracondotta (così da ultimo Sez. 1, n- 19150 del 16/2/2023, Baldini, Rv 284549-01che testualmente riporta Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 -01).In una corretta prospettiva, infatti, la circostanza attenuante non èconfigurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reatocommesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o ilnesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira stessa (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022,Mangano, Rv. 282823 – 01; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799- 01).Ciò in quanto la proporzione tra fatto ingiusto e reazione, benché noncostituisca elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostantesussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione poiché, inpresenza di una sproporzione di notevole entità, si deve ritenere che il fattoprovocatorio sia una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trovaorigine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalitàdell’agente (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 – 01; Sez. 1, n.7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718 - 01)Per tale ragione, se per la sussistenza della circostanza attenuante dellaprovocazione non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa ereazione, è comunque necessaria una relazione definibile di adeguatezza dellarisposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto perché il nesso causale tra ilsecondo e la prima va escluso qualora l’evidente sproporzione tra i due sia taleda far scadere l’antecedente fattuale a mera occasione del dispiegamento delfatto violento successivo (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 –01; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242622 -01).Il criterio della proporzione, quindi, a fronte della molteplicità delle spinteemotive all'azione, rileva quale indicatore di una relazione di causalità psicologicaal fine di distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione opretesto per l'azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia statoeffettivamente la causa dello stato d'ira e della reazione violenta.In tal senso, pertanto, si deve ribadire che ‹‹per quanto i criteri diadeguatezza e proporzione tra fatto ingiusto e reazione non siano propri dellacircostanza in esame, ciò nonostante una evidente e macroscopica differenza tratali termini a raffronto induce a ritenere che non sia lo stato d’ira prodotto dalfatto altrui a scatenare la reazione lesiva, quanto altri sentimenti, quali lavendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione, con esclusione quindi delnecessario nesso di casualità, rappresentando l’offesa precedente soltantol’occasione per estrinsecare impulsi violenti›› (così testualmente Sez. 1, n. 12816del 31/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], n.m. e Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv.271799 – 01).3.2. Anche in ordine all’invocata richiesta di riconoscimento dell’attenuantedella provocazione il giudice di appello si è conformato ai principi indicati daquesta Corte.Come ineccepibilmente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, lareazione dell’imputato risulta del tutto incomparabile rispetto alla provocazionericevuta, soprattutto laddove si pensi che la vittima, soggetto ottantunenneormai reso innocuo per essere stato spossessato del coltello che in originebrandiva, è stata inseguita per casa, trascinata e colpita per 92 volte sino amorte, all'esito di un'azione talmente crudele ed abnorme da non potererientrare, all'evidenza, nel perimetro dell'adeguatezza causale richiesto per ilriconoscimento dell'attenuante (così, correttamente, pagina 24 della sentenzaimpugnata).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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