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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33282/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6643/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara , n. 831/2016 depositata il 16settembre 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] , titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA]“ che commercializza materiale elettrico e di telefonia, avente sede legale in Austria, inoltrava all’Agenzia delle entrate una istanza ex art. 38 bis - 2 d .P.R. n. 633/72 per ottenere il rimborso dell’IVA pagata in Italia per il primo trimestre 2009, cui è seguita altra istanza di rimborso per l’anno 2010, per un importo totale pari a euro 25.670,23.

In particolare , le operazioni commerciali riguardavano l’acquisto nel territorio dello Stato di alcuni telefoni cellulari non commercializzati in Italia, ma nello Stato di residenza della ditta. [OSCURATO:PERSONA] operativo di Pescara rigettava entrambe le istanze di rimborsoin quanto l’operazione commerciale veniva posta in essere senza preventiva comunicazione all’Ufficio,come richiesto dall’art. 35 terdel d.P.R. n. 633/72 e, dunque , senza il rilascio di un numero di partita IVA.

Entrambi gli avvisi venivano impugnati dal contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara.

L'Ufficio si costituiva in giudizio.

Con sentenza n.140/14, la Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alle sole operazioni giustificate da fatture e non anche quelle documentate da scontrini fiscali.

2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.

Si costituiva il contribuentecontestando l’impostazione giuridica dell’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 831/2016 depositata i l 16 settembre2016, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio.

3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 - bis d.P.R. n. 633/1972 , in combinato disposto con gli articoli art 41 del d.l. n. 331/1993, 35 - ter d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art . 360 , co mma 1 , n 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributaria ha ritenuto che il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta a fronte di un acquisto in Italia di merce spedita dall’acquirente imprenditore commerciale “non residente” in altro Stato membro non sia subordinata alla dichiarazione preventiva di cui all’art. 35 - ter d.P.R. n. 633/72 .

Al contrario, si deduce che in assenza di detta dichiarazione l’acquisto non può essere qualificato come “acquisto intracomunitario di beni” ai sensi dell’art. 38, comma 1 e 2 d.l. n. 331/1993 e, quindi, non imponibile e, come tale, rimborsabile ai sensi dell’art.38-bis.

La s entenza impugnata , quindi , violerebbela disciplina generale dell’IVA e, in particolare, oblitera il nuovo presupposto di imposta nell’ambito IVA basato sull’acquisto intracomunitano (art. 38 , co mmi 1 e 2 , d.l . n. 331/93) , ossia l’acquisto a titolo oneroso, effettuatonell’esercizio di impresa, arti e professioni o da enti non commerciali comunque dotati di soggettività IVA, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea dal cedente, ivi soggetto passivo di imposta, dall’acquirente o da terzi per loro conto.

1.1. –Il motivo è infondato.

In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta, che ha natura meramente formale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità, sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole (Cass. n. 2746/2023).

Occorre rilevare che gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2006/112 (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 41; 15 gennaio 1998, causa 37/95, [OSCURATO:PERSONA], punto 16; 11 luglio 1991, causa 97/90, Lennartz, punto 27).

Infatti,il principio fondamentale di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 42; 30 settembre 2010, causa 392/09, Uszodaépítö, punto 39; 8 maggio 2008, cause riunite 95/07 e C 96/07, Ecotrade, punto 63).

Nel caso di specie, vi è semplicemente stata una carenza formale, riguardante l'obbligo di anticipata identificazione, che non inficia la detrazione a fronte de lla sussistenza de i presupposti sostanzialiche legittimano la richiesta di rimborso dell'IVA.

Costituisce, infatti , accertamento specifico non contestato che l’impresa, operatore comunitario, non disponeva di stabile organizzazione in Italia (per cui non era tenuta a nominare un rappresentante fiscale) e non ha effettuato operazioni attive.

Non emerge d’altronde la prospettazione de l carattere fraudolento, né l’inesistenza delle operazioni , non essendovi al riguardo alcuna contestazione, né sussistendo alcuna delle ragioni ostative exart. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

2. –Il ricorso va pertanto rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese , stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; nulla spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6643/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara , n. 831/2016 depositata il 16settembre 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] , titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA]“ che commercializza materiale elettrico e di telefonia, avente sede legale in Austria, inoltrava all’Agenzia delle entrate una istanza ex art. 38 bis - 2 d .P.R. n. 633/72 per ottenere il rimborso dell’IVA pagata in Italia per il primo trimestre 2009, cui è seguita altra istanza di rimborso per l’anno 2010, per un importo totale pari a euro 25.670,23. In particolare , le operazioni commerciali riguardavano l’acquisto nel territorio dello Stato di alcuni telefoni cellulari non commercializzati in Italia, ma nello Stato di residenza della ditta. [OSCURATO:PERSONA] operativo di Pescara rigettava entrambe le istanze di rimborsoin quanto l’operazione commerciale veniva posta in essere senza preventiva comunicazione all’Ufficio,come richiesto dall’art. 35 terdel d.P.R. n. 633/72 e, dunque , senza il rilascio di un numero di partita IVA. Entrambi gli avvisi venivano impugnati dal contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara. L'Ufficio si costituiva in giudizio. Con sentenza n.140/14, la Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alle sole operazioni giustificate da fatture e non anche quelle documentate da scontrini fiscali. 2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. Si costituiva il contribuentecontestando l’impostazione giuridica dell’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 831/2016 depositata i l 16 settembre2016, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 - bis d.P.R. n. 633/1972 , in combinato disposto con gli articoli art 41 del d.l. n. 331/1993, 35 - ter d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art . 360 , co mma 1 , n 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributaria ha ritenuto che il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta a fronte di un acquisto in Italia di merce spedita dall’acquirente imprenditore commerciale “non residente” in altro Stato membro non sia subordinata alla dichiarazione preventiva di cui all’art. 35 - ter d.P.R. n. 633/72 . Al contrario, si deduce che in assenza di detta dichiarazione l’acquisto non può essere qualificato come “acquisto intracomunitario di beni” ai sensi dell’art. 38, comma 1 e 2 d.l. n. 331/1993 e, quindi, non imponibile e, come tale, rimborsabile ai sensi dell’art.38-bis. La s entenza impugnata , quindi , violerebbela disciplina generale dell’IVA e, in particolare, oblitera il nuovo presupposto di imposta nell’ambito IVA basato sull’acquisto intracomunitano (art. 38 , co mmi 1 e 2 , d.l . n. 331/93) , ossia l’acquisto a titolo oneroso, effettuatonell’esercizio di impresa, arti e professioni o da enti non commerciali comunque dotati di soggettività IVA, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato membro dell’Unione europea dal cedente, ivi soggetto passivo di imposta, dall’acquirente o da terzi per loro conto. 1.1. –Il motivo è infondato. In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta, che ha natura meramente formale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità, sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole (Cass. n. 2746/2023). Occorre rilevare che gli Stati membri possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2006/112 (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 41; 15 gennaio 1998, causa 37/95, [OSCURATO:PERSONA], punto 16; 11 luglio 1991, causa 97/90, Lennartz, punto 27). Infatti,il principio fondamentale di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 42; 30 settembre 2010, causa 392/09, Uszodaépítö, punto 39; 8 maggio 2008, cause riunite 95/07 e C 96/07, Ecotrade, punto 63). Nel caso di specie, vi è semplicemente stata una carenza formale, riguardante l'obbligo di anticipata identificazione, che non inficia la detrazione a fronte de lla sussistenza de i presupposti sostanzialiche legittimano la richiesta di rimborso dell'IVA. Costituisce, infatti , accertamento specifico non contestato che l’impresa, operatore comunitario, non disponeva di stabile organizzazione in Italia (per cui non era tenuta a nominare un rappresentante fiscale) e non ha effettuato operazioni attive. Non emerge d’altronde la prospettazione de l carattere fraudolento, né l’inesistenza delle operazioni , non essendovi al riguardo alcuna contestazione, né sussistendo alcuna delle ragioni ostative exart. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2. –Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese , stante la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; nulla spese
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