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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29071/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

11/1942Pagliaricci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello dell’AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto in difesa diPagliarone [OSCURATO:PERSONA], l’ annullamento con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile INPS, si riporta allememorie inviate a mezzo pec; deposita originale della procura speciale giàanticipata a mezzo pec e nota spese;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motividi ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiedel'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; si riporta ai motivi di ricorsoed insiste per l'accoglimento dello stesso; quale sostituto processualedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], siriporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 novembre 2025, la Corte d’appello dell’Aquila haconfermato la precedente condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi cui al capo C dell’imputazione, di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo Me di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo B1.Si tratta di tre distinte vicende fallimentari, relative e soggetti giuridicidifferenti e autonome tra loro.Al capo C è stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta perdistrazione relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato in data 5 maggio2014.Al capo M è contestata ad [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta per distrazione, inrelazione al fallimento della SICOF-[OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarato in data 24 settembre2015.Al capo B1 è contestata a [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta fraudolenta di tipodocumentale, relativa al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., fallita in data 22 dicembre 2016.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] PiaPagliarone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori,articolando distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA], sotto due diversi profili di diritto, deduce nella sostanzala medesima doglianza.

Ad un certo punto della vicenda societaria, ella avevapresentato delle denunce nei confronti del direttore amministrativo della società,tale Urbinati.

Il giudice del merito ha utilizzato tale circostanza di fatto peravvalorare la sussistenza del dolo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, denunciandofatti relativi alla gestione societaria, ha dimostrato di esserne a conoscenza.Nella prospettazione della ricorrente, tale valutazione costituirebbe vizio dellamotivazione per manifesta illogicità, in quanto sarebbe privo di ragionevolezzaritenere che l’avere sporto querela fosse indice di consapevolezza, deponendo anzila circostanza in senso contrario.Costituirebbe altresì violazione di legge con riferimento all’art.530cod.proc.pen. in quanto, in difetto dell’elemento soggettivo, il giudice avrebbedovuto assolvere l’imputata.4.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione eviolazione di legge sostanziale, con riferimento all’affermazione di responsabilità asuo carico, nonché in punto di trattamento sanzionatorio.4.1.

Rileva come sia contraddittoria la motivazione nella parte in cui assolve ilricorrente in ordine ai capi C, E, F, G, I ed L e lo condanna, invece, in relazione alcapo M.La natura infragruppo dell’operazione contestata consentirebbe, infatti, diescluderne la valenza pregiudizievole e distrattiva, in quanto si era trattato di unfinanziamento interno al gruppo, della Sicof a vantaggio della SMC, che ne avevatratto importante beneficio; poiché il gruppo faceva capo ad un medesimo centrod’interesse economico, indirettamente anche la fallita avrebbe tratto vantaggiodall’operazione complessivamente considerata.Sotto il profilo soggettivo la presenza di un vantaggio per la holdingescluderebbe a monte che il [OSCURATO:PERSONA] abbia previsto e accettato profili di rischio, alpiù potendosi valutare il suo atteggiamento soggettivo come «imprudente».4.2.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale avrebbeerrato nel non applicare la diminuente di cui all’art..114 cod.pen., della qualesussisterebbero invece i presupposti, attesa la posizione dominante di altrosoggetto nel gruppo societario.

Inoltre, avrebbe dovuto ritenere le circostanzemeramente formale del ricorrente e l’assenza di un interesse economico proprio.5. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla vicenda di cui al capo B 1, deduce vizi diviolazione di legge e della motivazione.5.1.

Sotto un primo profilo evidenzia come egli sia stato mero amministratoreformale, «testa di legno» della società fallita.

Da ciò sarebbe conseguito l’onere,in capo all’accusa, di dimostrare ch’egli fosse a conoscenza della irregolarità nellatenuta delle scritture; tale conoscenza gli sarebbe stata preclusa dalla circostanzache, nel 2014, libri e scritture erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza.

Nonavendo accesso alla documentazione, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto assolvereall’onere di controllo.Altro profilo che il giudice del merito avrebbe omesso di valutare è che, già dal2012, la società era inattiva.A tali doglianze il ricorrente aggiunge specifici motivi relativi ad un’asseritacontestazione di bancarotta «per distrazione», in ordine alla quale il termine dellaprescrizione si sarebbe dovuto computare dalla data del sequestro operato dallaGuardia di Finanza e della quale difetterebbe l’elemento soggettivo.5.2.

Una seconda serie di censure il ricorrente le deduce sotto il profilodell’elemento soggettivo.Dapprima rileva come vi sia stata un’omessa motivazione sul dolo specifico inrelazione alla condotta di omessa consegna delle scritture contabili (sebbene talemotivo venga trattato nella parte prima, dedicata alla bancarotta per distrazione).Sotto tale profilo evidenzia come un teste, tale [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferitoche di tutta la documentazione relativa al gruppo societario [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato depositario un commercialista, tale [OSCURATO:PERSONA].Quindi rileva come la Corte d’appello avrebbe motivato solo sul dolo generico,laddove, nella bancarotta documentale, per la fattispecie compresa «nella primaparte» della disposizione di cui all’art.216, comma1, n.2 l. fall. è richiesta la provadel dolo specifico.6.

È, altresì, pervenuta una nota di conclusioni scritte della parte civile INPScon allegata nota spese.7.

Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e devono essere rigettati, per leragioni di seguito indicate.2.

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], è infondato e deve essererigettato, in quanto meramente propositivo di questioni rispetto alle quali la Corted’appello ha ragionevolmente motivato e che, comunque, sono infondate.In fatto, al capo C è stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta perdistrazione relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato in data 5 maggio2014.

In qualità di amministratrice di diritto della società, la ricorrente è stataritenuta responsabile di una vicenda distrattiva realizzata a mezzo cessione di unramo aziendale; quando già sussisteva una situazione di dissesto, la [OSCURATO:SOCIETA]. srlaveva ceduto, in data 28 agosto 2009, l’unico ramo d’azienda produttivo ad unsoggetto giuridico appositamente costituito; la cessione era stata attuata inassenza di un reale corrispettivo e trattenendo in capo alla cedente debiti e costi,sì da realizzare una sostanziale spoliazione.Sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie (alle pagine da 11a 14 della motivazione) il giudice dell’appello ha richiamato e fatto propria lamotivazione già articolata dal Tribunale di Pescara e ha poi risposto allo specificomotivo d’appello.

Preliminarmente, dunque, si osserva che la sentenza emessa ingrado d’appello costituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale,precedente, sia attraverso ripetuti richiami, sia adottando gli stessi criteri nellavalutazione degli elementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, conla conseguenza che i due provvedimenti possono essere letti congiuntamentecostituendo un unico, complessivo, corpo decisionale (cfr , ex multis,Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).In primo grado, il giudice aveva evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante, era stata diretta protagonista della cessione del ramod’azienda, avendo ella stessa firmato il relativo contratto; la cessione avevacostituito uno svuotamento totale del patrimonio della fallita, in quanto era stataconferita ad altri l’intera attività aziendale in assenza di un corrispettivo etrattenendo sulla cedente sia i debiti (maggiormente di tipo erariale), che i costi(legati soprattutto al personale dipendente).

A fronte di una connotazionefraudolenta così eclatante ed evidente dell’operazione, compiuta direttamente edin prima persona dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto sussistente il dologenerico richiesto dalla fattispecie.La Corte d’appello, dopo aver condiviso tale impostazione, ha dato risposta allospecifico motivo d’appello; la circostanza che la ricorrente, in un dato momento,avesse denunciato altri fatti di cattiva gestione da parte del direttoreamministrativo, diversi da quelli a lei imputati, non è stata ritenuta idonea adimostrarne la buona fede; avere denunciato condotte di altri, per fatti diversi,sebbene attinenti alla gestione societaria, non esclude la responsabilità e laconsapevolezza per i fatti propri, anzi, secondo la Corte territoriale, la ricorrenteavrebbe dimostrato di avere piena conoscenza delle dinamiche societarie e, quindi,di rivestire un ruolo non meramente formale e apparente.Il percorso motivazionale della Corte d’appello segue un coerente filo logico edà corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità, in forzadei quali l’amministratore è responsabile del delitto proprio di bancarottapatrimoniale, qualora abbia dato luogo alle condotte in prima persona ed abbiaagito con la consapevolezza e la volontà di depauperare il patrimonio; la ricerca dieventuali indici di fraudolenza sui quali fondare l’elemento del dolo, ha ragiond’essere solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univocidi qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando, come nelpresente caso, il depauperamento consegua ad una deliberata condotta disottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del16/09/2021, Morabito, Rv. 282284 – 01).3.

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], è parimenti infondato e deve essererigettato.Al capo M è contestata ad [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta per distrazione inrelazione al fallimento della SICOF-[OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarato in data 24 settembre2015.

In qualità di legale rappresentante della società, il ricorrente è stato ritenutoresponsabile della distrazione della somma di euro 1.335.000,00 conferita ad altrasocietà, la [OSCURATO:SOCIETA], in assenza di un rapporto giuridico giustificativo.Come nel precedente caso, la sentenza della Corte d’appello va lettaunitariamente rispetto a quella di primo grado, atteso che i giudici del meritohanno condiviso il medesimo percorso logico argomentativo, fondandolo suimedesimi elementi di prova, per pervenire ad analoghe conclusioni.

Il giudicedell’appello ha altresì dato compiuta e motivata risposta ai motivi d’impugnazione.In fatto, si è rilevato come l’imputato si sia prestato, a diverso titolo, adassumere diversi incarichi all’interno di un complesso gruppo societario facentecapo ad un unico soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA].

In tale veste, gli era statocontestato di aver concorso con il dominus ad azionare una serie di condotteinfragruppo, di volta in volta pregiudizievoli per le singole società destinate alfallimento, in favore di quelle in bonis.

In ordine alle condotte contestate ai capiC, E, F, G, I ed L, la Corte territoriale ha ritenuto che non si fosse formata unapiena prova in capo al [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto «per non avere commesso il fatto».In relazione al capo M, invece, il giudice (alle pagine da 26 a 30) ha compiutamentemotivato in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Harilevato (anche richiamando la sentenza di primo grado) come il [OSCURATO:PERSONA] fosseamministratore della [OSCURATO:SOCIETA], facente parte del gruppo societario del [OSCURATO:PERSONA].Quando già l’impresa si trovava in stato di dissesto, aveva posto in essereun’operazione contabile del valore di oltre 14 milioni di euro a tutto discapito dellafallenda e ad esclusivo vantaggio di altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Inparticolare, la società [OSCURATO:SOCIETA], attiva nel settore sanitario, si trovava in unasituazione di momentanea difficoltà, in quanto aveva fatto investimenti imponentie la banca le aveva imposto di rientrare sul debito. [OSCURATO:PERSONA], verosimilmenteobbedendo ad istruzioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], aveva dunque stipulato un mutuoipotecario con la stessa banca per oltre 14 milioni di euro, dando in garanzia ilproprio patrimonio immobiliare (che valeva oltre 20 milioni di euro) edimpegnandosi alla restituzione a rate; nella stessa giornata, aveva girato le sommein favore della SMC, in assenza di qualsivoglia corrispettivo o giustificazioneeconomica sottostante.

La SMC aveva dunque ripianato la propria posizionedebitoria, mentre la Sicof prendeva la strada del fallimento (avrebbe presentatobilanci in perdita per tutti gli anni successivi, fino al fallimento dichiarato nel 2018).La Corte territoriale ha evidenziato il ruolo da protagonista rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] specifica vicenda; stante il carattere palesemente depauperativo di taleoperazione, la sua importante dimensione ed il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in senoal gruppo societario, ha ritenuto integrato il dolo generico della fattispeciedistrattiva.La motivazione della Corte, logica e coerente, è altresì in linea con i principi didiritto che governano la materia.Sotto tale profilo, infatti, non trova spazio l’argomentazione difensiva che,inserendo l’operazione nell’ambito del gruppo societario, ne nega la valenzadistrattiva appellandosi alla previsione di cui all’ art. 2634, comma terzo, cod. civ.in ragione del quale non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo,se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dalcollegamento o dall'appartenenza al gruppo.Qualora la società fallita abbia fatto parte di un più ampio gruppo societario, èpossibile esaminare un atto depauperativo dell’amministratore, nell’ambito di undisegno più complessivo.Tradizionalmente la giurisprudenza penale di legittimità ha attribuito valenzadistrattiva, integrativa della responsabilità ai sensi dell'art. 216 comma 1 n. 1legge fall., a tutti i trasferimenti di denaro da una società ad un'altra, a prescinderedalla considerazione della logica economica di gruppo, nel complesso trascurata erecessiva, che non fossero assistiti da idonea contropartita per l'impresa erogante,stante la prevalenza del principio dell'autonomia della singola persona giuridica(sez.5, n. 29896 del 01/07/2022, Rv. 222387).La riforma del diritto societario introdotta dal d. lgs. n. 6 del 2003 haregolamentato il fenomeno del gruppo societario, consentendo che unacapogruppo possa assumere un ruolo di direzione e di coordinamento delle altrepersone giuridiche (artt. 2497 e segg. cod. civ.); ciascuna società del gruppocostituisce soggetto giuridico autonomo rispetto alle altre, con propria autonomiapatrimoniale ed esclusiva responsabilità verso i propri creditori, ma può esserecoinvolta in un progetto economico collettivo od in comuni piani strategici disviluppo.In tale contesto, la riformulazione dell'art. 2634, terzo comma, cod. civ., haescluso l'ingiustizia del depauperamento della singola società del gruppo, secompensato da vantaggi (conseguiti o fondatamente prevedibili), derivanti dalcollegamento o dall'appartenenza al gruppo.

La giurisprudenza ha quindi elaboratola teoria dei cc.dd. vantaggi compensativi che, se presenti, in un’ottica di concretaoffensività della condotta, possono influire sulla rilevanza penale di condotte che,isolatamente considerate, siano distrattive del patrimonio della società fallita.

Lanatura distrattiva di un'operazione infragruppo, apparentemente lesiva degliinteressi del ceto creditorio della singola entità d'impresa, può essere esclusa ovesia dimostrato che essa corrisponda al soddisfacimento degli interessi del gruppo,in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamentenegativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali(Sez.1, n. 18333 del 01/12/2022, Carrozza, Rv. 284537; sul punto, cfr. ancheSez.5, n. 33809 del 26/05/2023, P.G., Perna e altri, n.m.).Peraltro, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore abbiadeterminato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratoredimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'attoassuma un significato diverso, sicché i benefici indiretti della società fallita risultinonon solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, maaltresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negatividell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente nonsia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez.5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno,Rv. 269702).

Per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimentodi somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazionedella società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo",dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finalepositivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo (Sez.5,n. 8253 del 26/06/2015, Moroni, Rv.271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016,Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635),ovvero e quantomeno la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi,secondo la previsione di cui all' art. 2634 cod. civ., per la società apparentementedanneggiata (sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; inmotivazione, sez.5 n. 1137 del 17/12/2008, Vianello).

Inoltre, in tema dibancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti ofondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei adescludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare irequisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almenoequivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita.(Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 - 01).Nella presente vicenda fallimentare, ferma restando la natura palesementedepauperativa della complessiva operazione economica per il patrimonio dellafallita, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad evidenziare l’appartenenza di quest’ultima ad ungruppo e il carattere vantaggioso per l’altra società, senza indicare in alcun modoquali concreti riflessi positivi potessero derivarne per la società amministrata; laprospettazione di un generico vantaggio per il gruppo, derivante dal vantaggioacquisito da una delle società ad esso appartenenti, non è idoneo ad integrare unqualsivoglia concreto vantaggio compensativo in favore della fallita, tantomeno unvantaggio che presenti i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità richiesti.La condotta del [OSCURATO:PERSONA] pertanto, integra la distrazione rilevante ex art. 216 e223, comma primo, legge fall. , in quanto egli si è limitato a trasferire, senzaalcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economica (comeevidenziato dalla sentenza impugnata non contestata sul punto dal ricorrente) adaltra del medesimo gruppo; pur a seguito dell'introduzione nel vigenteordinamento dell'art. 2634, comma terzo, cod. civ., la presenza di un grupposocietario, non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di unasocietà all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenereche l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singolasocietà imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse dellaspecifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse innome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato alvertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditoridell'organismo impoverito. (Sez. 5, n. 7326 del 08/11/2007, dep. 2008, Belleri,Rv. 239108 - 01).Il bene giuridico tutelato dalla norma, infatti, è l’interesse dei creditori a nonveder pregiudicate le proprie ragioni.

Poiché la Sicof era un soggetto giuridicoautonomo, le ragioni dei suoi creditori devono ritenersi pregiudicate a fronte diun’operazione puramente depauperativa che, sebbene a vantaggio di altra societàdel gruppo, è stata effettuata in assenza di qualsivoglia, concreto, vantaggiocompensativo.Con riguardo, infine, alla natura intrinsecamente distrattiva dell’operazioneincriminata, le obiezioni della difesa si rivelano manifestamente infondate.

Laeccepita circostanza per cui la provvista oggetto del mutuo erogato in favore dellafallita non sia mai transitata formalmente sui suoi conti, venendo immediatamenteveicolata alla società beneficiaria della distrazione risulta del tutto irrilevante.Infatti, la fallita è rimasta obbligata nei confronti dell’istituto bancario eroganteper le rate non pagate di un mutuo di cui non ha mai usufruito e senza, comedetto, ricevere sotto qualsivoglia forma un vantaggio compensativo per la cessionedi fatto del danaro erogato.4.2.

Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, sono inammissibili inquanto pretendono di contestare nel merito le valutazioni cui il giudice èragionevolmente pervenuto e che ha puntualmente motivato.Nell’operare il giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante della rilevanteentità del danno, il Giudice del merito ha rilevato come le attenuanti generichenon siano fondate su elementi di particolare meritevolezza, mentre la rilevanteentità del danno sia stata di «oggettiva consistenza».Quanto all’invocata attenuante di cui all’art.114 cod. pen., correttamente laCorte ha rilevato che il ruolo del ricorrente va parametrato alla specifica vicendacontestata al capo M e non al ruolo (minore) ricoperto in seno alla galassiasocietaria; di tali operazioni il [OSCURATO:PERSONA] è stato principale autore e protagonista,con ciò escludendo che possa essere riconosciuta la diminuente in questione.5. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso in relazione alla vicenda di cui al capoB1 in cui è contestata una bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della OperaPro [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., fallita in data 22 dicembre 2016.5.1.

La bancarotta, di tipo documentale, è stata contestata sia nella forma delladistruzione o occultamento delle scritture, sia sotto il profilo della irregolaretenuta.

Premessa l’asserita posizione di mera «testa di legno», il ricorrente halamentato gravi difetti di motivazione in ordine al dolo specifico che sarebberichiesto dalla fattispecie concretamente ricorrente.Occorre, preliminarmente, fare chiarezza sulle categorie giuridiche nelle qualivanno inquadrate le condotte di bancarotta documentale, atteso che l’art. 216 r.d.267 del 1942, comma 1, n.2, disegna due diverse fattispecie, l’una a dolo specifico,l’altra a dolo generico.

La prima fattispecie (c.d.

“specifica”) consiste nellasottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolospecifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizio ai creditori.

La seconda fattispecie (c.d.

“generale”) è integratadalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamentedalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsitàideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazioneoriginaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri,realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice(Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilosoggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838).Sul punto la Corte d’appello richiama e fa propria la motivazione del Tribunalecon motivazione che può ritenersi «doppia conforme», di talché entrambe lesentenze possono essere valutate nella presente sede.

Entrambi i giudici (a pag.18della sentenza d’appello e a pag.76 e segg. di quella di primo grado) hanno chiaritoche, pur in presenza di una contestazione cumulativa, la tipologia di bancarottadocumentale che si è in concreto accertata è quella della tenuta irregolare dellescritture, tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari, in quanto si trattava di un sistema di tenuta, caratterizzato soprattuttoda omissioni, ideato e applicato a tutte le società del gruppo e strettamentestrumentale rispetto al più ampio disegno fraudolento che riguardava l’interaholding, all’interno della quale le movimentazioni patrimoniali perseguivanofinalità illecite.Nel caso che ci occupa, il ricorrente non contesta l’elemento materiale eoggettivo della fattispecie e, quindi, il carattere oggettivamente falsato dellescritture, né contesta il carattere fraudolento sotteso e funzionale al più ampiodisegno bancarottiero.Quella oggettivamente accertata è, dunque, la seconda delle ipotesi di cui allaprevisione di legge, sostenuta da un dolo meramente generico.Quanto alla doglianza relativa alla motivazione sul dolo specifico, dunque, nonsi confronta con le sentenze, laddove i giudici del merito hanno chiarito che l’ipotesidi bancarotta documentale ricorrente è quella c.d. generale, integrata dalla tenutadella contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimentodegli affari e del patrimonio della fallita di cui all’art. 216, comma primo, n.2,seconda parte della legge fallimentare.Il ricorrente ha altresì sostenuto l’insussistenza del dolo, asserendo di essersitrovato nelle condizioni di non poter conoscere le irregolarità contabili(incontestate nella loro materialità), per una serie di circostanze di fatto.

Nel casoche ci occupa, [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore e legale rappresentantedella società fallita per tutta la durata, dal suo esordio e fino al fallimento.

Siosserva che la bancarotta è un reato proprio, in quanto può essere commessoesclusivamente dall'imprenditore suscettibile di essere dichiarato fallito (o daglialtri soggetti specificamente indicati nelle norme incriminatrici); se sotto il profilopatrimoniale la responsabilità trova il suo fondamento giuridico nella posizione digaranzia, per quanto riguarda la tenuta dei libri e delle scritture contabili, sussisteun obbligo primario e inderogabile proprio in capo all’amministratore in base aldisposto dell’art. 2032 cod.civ.Sotto un primo profilo fattuale, nel ricorso si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] fosse unamera «testa di legno» e da qui si fa discendere l’onere, per l’accusa, di dimostrarech’egli fosse effettivamente a conoscenza delle gravi irregolarità delle scritturecontabili.

Peraltro, quella relativa al ruolo meramente apparente del ricorrente,resta una mera asserzione, priva di qualunque ancoraggio a fonti di prova oelementi di fatto che siano emersi nel processo e pertanto, sotto tale profilo, ilmotivo resta generico.Parimenti si è sostenuto ch’egli, in quanto mero amministratore formale, nonavesse potuto disporre materialmente di tutta la documentazione contabile almomento del fallimento in quanto, una parte di essa, nel 2014, era statasequestrata (e, in seguito, direttamente riversata al fascicolo nel processo di primogrado); sul punto la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza, attesoche il ricorrente non è stato condannato per aver omesso la consegna di una partedelle scritture, ma per aver tenuto in modo infedele e incompleto proprio quelleoggetto del successivo sequestro ed in quanto amministratore, egli era il soggettotitolare dell’obbligo di tenuta, non un soggetto chiamato a svolgere una funzionedi mero controllo.Sotto tale profilo neppure è stato dato rilievo, né merita accoglimento,l’osservazione secondo la quale la prescrizione si sarebbe dovuta far decorrere dalmomento del sequestro, atteso che si tratta di censura infondata in fatto e,comunque, assolutamente non in linea con la giurisprudenza di questa Corte chefissa al momento del fallimento il momento consumativo del reato in contestazione(ex multis Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 – 01).L’ulteriore profilo, che evidenzia come la società fosse rimasta inattiva già dal2012 (senza peraltro dedurne conseguenze argomentative), non esonera daresponsabilità l’amministratore, atteso che l’obbligo di tenere (correttamente) lescritture contabili, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commercialesia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi di reatodi pericolo posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimonialedell'impresa.Quanto all’affermazione secondo la quale un teste, tale [OSCURATO:PERSONA],avrebbe riferito che tutta la documentazione relativa al gruppo societario [OSCURATO:PERSONA] stata depositata presso un commercialista, tale [OSCURATO:PERSONA], si tratta diaffermazione del tutto generica, priva di riferimenti precisi ad atti del fascicolo epriva di argomentazioni logiche susseguenti e, in quanto tale, inammissibile.5.2.

Quanto ai motivi di ricorso connessi ad una bancarotta «per distrazione»sono manifestamente infondati in quanto non si confrontano con la sentenza,patrimoniale.In ragione delle considerazioni esposte, i ricorsi sono, nel loro complesso,infondati e devono essere rigettati.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS che liquida in complessivieuro 3.000, oltre accessori di legge.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/1942Pagliaricci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello dell’AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto in difesa diPagliarone [OSCURATO:PERSONA], l’ annullamento con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile INPS, si riporta allememorie inviate a mezzo pec; deposita originale della procura speciale giàanticipata a mezzo pec e nota spese;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motividi ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiedel'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; si riporta ai motivi di ricorsoed insiste per l'accoglimento dello stesso; quale sostituto processualedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], siriporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 novembre 2025, la Corte d’appello dell’Aquila haconfermato la precedente condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi cui al capo C dell’imputazione, di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo Me di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo B1.Si tratta di tre distinte vicende fallimentari, relative e soggetti giuridicidifferenti e autonome tra loro.Al capo C è stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta perdistrazione relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato in data 5 maggio2014.Al capo M è contestata ad [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta per distrazione, inrelazione al fallimento della SICOF-[OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarato in data 24 settembre2015.Al capo B1 è contestata a [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta fraudolenta di tipodocumentale, relativa al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., fallita in data 22 dicembre 2016.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] PiaPagliarone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori,articolando distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA], sotto due diversi profili di diritto, deduce nella sostanzala medesima doglianza. Ad un certo punto della vicenda societaria, ella avevapresentato delle denunce nei confronti del direttore amministrativo della società,tale Urbinati. Il giudice del merito ha utilizzato tale circostanza di fatto peravvalorare la sussistenza del dolo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, denunciandofatti relativi alla gestione societaria, ha dimostrato di esserne a conoscenza.Nella prospettazione della ricorrente, tale valutazione costituirebbe vizio dellamotivazione per manifesta illogicità, in quanto sarebbe privo di ragionevolezzaritenere che l’avere sporto querela fosse indice di consapevolezza, deponendo anzila circostanza in senso contrario.Costituirebbe altresì violazione di legge con riferimento all’art.530cod.proc.pen. in quanto, in difetto dell’elemento soggettivo, il giudice avrebbedovuto assolvere l’imputata.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione eviolazione di legge sostanziale, con riferimento all’affermazione di responsabilità asuo carico, nonché in punto di trattamento sanzionatorio.4.1. Rileva come sia contraddittoria la motivazione nella parte in cui assolve ilricorrente in ordine ai capi C, E, F, G, I ed L e lo condanna, invece, in relazione alcapo M.La natura infragruppo dell’operazione contestata consentirebbe, infatti, diescluderne la valenza pregiudizievole e distrattiva, in quanto si era trattato di unfinanziamento interno al gruppo, della Sicof a vantaggio della SMC, che ne avevatratto importante beneficio; poiché il gruppo faceva capo ad un medesimo centrod’interesse economico, indirettamente anche la fallita avrebbe tratto vantaggiodall’operazione complessivamente considerata.Sotto il profilo soggettivo la presenza di un vantaggio per la holdingescluderebbe a monte che il [OSCURATO:PERSONA] abbia previsto e accettato profili di rischio, alpiù potendosi valutare il suo atteggiamento soggettivo come «imprudente».4.2. Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale avrebbeerrato nel non applicare la diminuente di cui all’art..114 cod.pen., della qualesussisterebbero invece i presupposti, attesa la posizione dominante di altrosoggetto nel gruppo societario. Inoltre, avrebbe dovuto ritenere le circostanzemeramente formale del ricorrente e l’assenza di un interesse economico proprio.5. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla vicenda di cui al capo B 1, deduce vizi diviolazione di legge e della motivazione.5.1. Sotto un primo profilo evidenzia come egli sia stato mero amministratoreformale, «testa di legno» della società fallita. Da ciò sarebbe conseguito l’onere,in capo all’accusa, di dimostrare ch’egli fosse a conoscenza della irregolarità nellatenuta delle scritture; tale conoscenza gli sarebbe stata preclusa dalla circostanzache, nel 2014, libri e scritture erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Nonavendo accesso alla documentazione, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto assolvereall’onere di controllo.Altro profilo che il giudice del merito avrebbe omesso di valutare è che, già dal2012, la società era inattiva.A tali doglianze il ricorrente aggiunge specifici motivi relativi ad un’asseritacontestazione di bancarotta «per distrazione», in ordine alla quale il termine dellaprescrizione si sarebbe dovuto computare dalla data del sequestro operato dallaGuardia di Finanza e della quale difetterebbe l’elemento soggettivo.5.2. Una seconda serie di censure il ricorrente le deduce sotto il profilodell’elemento soggettivo.Dapprima rileva come vi sia stata un’omessa motivazione sul dolo specifico inrelazione alla condotta di omessa consegna delle scritture contabili (sebbene talemotivo venga trattato nella parte prima, dedicata alla bancarotta per distrazione).Sotto tale profilo evidenzia come un teste, tale [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferitoche di tutta la documentazione relativa al gruppo societario [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato depositario un commercialista, tale [OSCURATO:PERSONA].Quindi rileva come la Corte d’appello avrebbe motivato solo sul dolo generico,laddove, nella bancarotta documentale, per la fattispecie compresa «nella primaparte» della disposizione di cui all’art.216, comma1, n.2 l. fall. è richiesta la provadel dolo specifico.6. È, altresì, pervenuta una nota di conclusioni scritte della parte civile INPScon allegata nota spese.7. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e devono essere rigettati, per leragioni di seguito indicate.2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], è infondato e deve essererigettato, in quanto meramente propositivo di questioni rispetto alle quali la Corted’appello ha ragionevolmente motivato e che, comunque, sono infondate.In fatto, al capo C è stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta perdistrazione relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato in data 5 maggio2014. In qualità di amministratrice di diritto della società, la ricorrente è stataritenuta responsabile di una vicenda distrattiva realizzata a mezzo cessione di unramo aziendale; quando già sussisteva una situazione di dissesto, la [OSCURATO:SOCIETA]. srlaveva ceduto, in data 28 agosto 2009, l’unico ramo d’azienda produttivo ad unsoggetto giuridico appositamente costituito; la cessione era stata attuata inassenza di un reale corrispettivo e trattenendo in capo alla cedente debiti e costi,sì da realizzare una sostanziale spoliazione.Sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie (alle pagine da 11a 14 della motivazione) il giudice dell’appello ha richiamato e fatto propria lamotivazione già articolata dal Tribunale di Pescara e ha poi risposto allo specificomotivo d’appello. Preliminarmente, dunque, si osserva che la sentenza emessa ingrado d’appello costituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale,precedente, sia attraverso ripetuti richiami, sia adottando gli stessi criteri nellavalutazione degli elementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, conla conseguenza che i due provvedimenti possono essere letti congiuntamentecostituendo un unico, complessivo, corpo decisionale (cfr , ex multis,Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).In primo grado, il giudice aveva evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante, era stata diretta protagonista della cessione del ramod’azienda, avendo ella stessa firmato il relativo contratto; la cessione avevacostituito uno svuotamento totale del patrimonio della fallita, in quanto era stataconferita ad altri l’intera attività aziendale in assenza di un corrispettivo etrattenendo sulla cedente sia i debiti (maggiormente di tipo erariale), che i costi(legati soprattutto al personale dipendente). A fronte di una connotazionefraudolenta così eclatante ed evidente dell’operazione, compiuta direttamente edin prima persona dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto sussistente il dologenerico richiesto dalla fattispecie.La Corte d’appello, dopo aver condiviso tale impostazione, ha dato risposta allospecifico motivo d’appello; la circostanza che la ricorrente, in un dato momento,avesse denunciato altri fatti di cattiva gestione da parte del direttoreamministrativo, diversi da quelli a lei imputati, non è stata ritenuta idonea adimostrarne la buona fede; avere denunciato condotte di altri, per fatti diversi,sebbene attinenti alla gestione societaria, non esclude la responsabilità e laconsapevolezza per i fatti propri, anzi, secondo la Corte territoriale, la ricorrenteavrebbe dimostrato di avere piena conoscenza delle dinamiche societarie e, quindi,di rivestire un ruolo non meramente formale e apparente.Il percorso motivazionale della Corte d’appello segue un coerente filo logico edà corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità, in forzadei quali l’amministratore è responsabile del delitto proprio di bancarottapatrimoniale, qualora abbia dato luogo alle condotte in prima persona ed abbiaagito con la consapevolezza e la volontà di depauperare il patrimonio; la ricerca dieventuali indici di fraudolenza sui quali fondare l’elemento del dolo, ha ragiond’essere solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univocidi qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando, come nelpresente caso, il depauperamento consegua ad una deliberata condotta disottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del16/09/2021, Morabito, Rv. 282284 – 01).3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], è parimenti infondato e deve essererigettato.Al capo M è contestata ad [OSCURATO:PERSONA] una bancarotta per distrazione inrelazione al fallimento della SICOF-[OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarato in data 24 settembre2015. In qualità di legale rappresentante della società, il ricorrente è stato ritenutoresponsabile della distrazione della somma di euro 1.335.000,00 conferita ad altrasocietà, la [OSCURATO:SOCIETA], in assenza di un rapporto giuridico giustificativo.Come nel precedente caso, la sentenza della Corte d’appello va lettaunitariamente rispetto a quella di primo grado, atteso che i giudici del meritohanno condiviso il medesimo percorso logico argomentativo, fondandolo suimedesimi elementi di prova, per pervenire ad analoghe conclusioni. Il giudicedell’appello ha altresì dato compiuta e motivata risposta ai motivi d’impugnazione.In fatto, si è rilevato come l’imputato si sia prestato, a diverso titolo, adassumere diversi incarichi all’interno di un complesso gruppo societario facentecapo ad un unico soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA]. In tale veste, gli era statocontestato di aver concorso con il dominus ad azionare una serie di condotteinfragruppo, di volta in volta pregiudizievoli per le singole società destinate alfallimento, in favore di quelle in bonis. In ordine alle condotte contestate ai capiC, E, F, G, I ed L, la Corte territoriale ha ritenuto che non si fosse formata unapiena prova in capo al [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto «per non avere commesso il fatto».In relazione al capo M, invece, il giudice (alle pagine da 26 a 30) ha compiutamentemotivato in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Harilevato (anche richiamando la sentenza di primo grado) come il [OSCURATO:PERSONA] fosseamministratore della [OSCURATO:SOCIETA], facente parte del gruppo societario del [OSCURATO:PERSONA].Quando già l’impresa si trovava in stato di dissesto, aveva posto in essereun’operazione contabile del valore di oltre 14 milioni di euro a tutto discapito dellafallenda e ad esclusivo vantaggio di altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, la società [OSCURATO:SOCIETA], attiva nel settore sanitario, si trovava in unasituazione di momentanea difficoltà, in quanto aveva fatto investimenti imponentie la banca le aveva imposto di rientrare sul debito. [OSCURATO:PERSONA], verosimilmenteobbedendo ad istruzioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], aveva dunque stipulato un mutuoipotecario con la stessa banca per oltre 14 milioni di euro, dando in garanzia ilproprio patrimonio immobiliare (che valeva oltre 20 milioni di euro) edimpegnandosi alla restituzione a rate; nella stessa giornata, aveva girato le sommein favore della SMC, in assenza di qualsivoglia corrispettivo o giustificazioneeconomica sottostante. La SMC aveva dunque ripianato la propria posizionedebitoria, mentre la Sicof prendeva la strada del fallimento (avrebbe presentatobilanci in perdita per tutti gli anni successivi, fino al fallimento dichiarato nel 2018).La Corte territoriale ha evidenziato il ruolo da protagonista rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] specifica vicenda; stante il carattere palesemente depauperativo di taleoperazione, la sua importante dimensione ed il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in senoal gruppo societario, ha ritenuto integrato il dolo generico della fattispeciedistrattiva.La motivazione della Corte, logica e coerente, è altresì in linea con i principi didiritto che governano la materia.Sotto tale profilo, infatti, non trova spazio l’argomentazione difensiva che,inserendo l’operazione nell’ambito del gruppo societario, ne nega la valenzadistrattiva appellandosi alla previsione di cui all’ art. 2634, comma terzo, cod. civ.in ragione del quale non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo,se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dalcollegamento o dall'appartenenza al gruppo.Qualora la società fallita abbia fatto parte di un più ampio gruppo societario, èpossibile esaminare un atto depauperativo dell’amministratore, nell’ambito di undisegno più complessivo.Tradizionalmente la giurisprudenza penale di legittimità ha attribuito valenzadistrattiva, integrativa della responsabilità ai sensi dell'art. 216 comma 1 n. 1legge fall., a tutti i trasferimenti di denaro da una società ad un'altra, a prescinderedalla considerazione della logica economica di gruppo, nel complesso trascurata erecessiva, che non fossero assistiti da idonea contropartita per l'impresa erogante,stante la prevalenza del principio dell'autonomia della singola persona giuridica(sez.5, n. 29896 del 01/07/2022, Rv. 222387).La riforma del diritto societario introdotta dal d. lgs. n. 6 del 2003 haregolamentato il fenomeno del gruppo societario, consentendo che unacapogruppo possa assumere un ruolo di direzione e di coordinamento delle altrepersone giuridiche (artt. 2497 e segg. cod. civ.); ciascuna società del gruppocostituisce soggetto giuridico autonomo rispetto alle altre, con propria autonomiapatrimoniale ed esclusiva responsabilità verso i propri creditori, ma può esserecoinvolta in un progetto economico collettivo od in comuni piani strategici disviluppo.In tale contesto, la riformulazione dell'art. 2634, terzo comma, cod. civ., haescluso l'ingiustizia del depauperamento della singola società del gruppo, secompensato da vantaggi (conseguiti o fondatamente prevedibili), derivanti dalcollegamento o dall'appartenenza al gruppo. La giurisprudenza ha quindi elaboratola teoria dei cc.dd. vantaggi compensativi che, se presenti, in un’ottica di concretaoffensività della condotta, possono influire sulla rilevanza penale di condotte che,isolatamente considerate, siano distrattive del patrimonio della società fallita. Lanatura distrattiva di un'operazione infragruppo, apparentemente lesiva degliinteressi del ceto creditorio della singola entità d'impresa, può essere esclusa ovesia dimostrato che essa corrisponda al soddisfacimento degli interessi del gruppo,in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamentenegativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali(Sez.1, n. 18333 del 01/12/2022, Carrozza, Rv. 284537; sul punto, cfr. ancheSez.5, n. 33809 del 26/05/2023, P.G., Perna e altri, n.m.).Peraltro, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore abbiadeterminato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratoredimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'attoassuma un significato diverso, sicché i benefici indiretti della società fallita risultinonon solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, maaltresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negatividell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente nonsia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez.5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno,Rv. 269702). Per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimentodi somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazionedella società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo",dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finalepositivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo (Sez.5,n. 8253 del 26/06/2015, Moroni, Rv.271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016,Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635),ovvero e quantomeno la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi,secondo la previsione di cui all' art. 2634 cod. civ., per la società apparentementedanneggiata (sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; inmotivazione, sez.5 n. 1137 del 17/12/2008, Vianello). Inoltre, in tema dibancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti ofondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei adescludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare irequisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almenoequivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita.(Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 - 01).Nella presente vicenda fallimentare, ferma restando la natura palesementedepauperativa della complessiva operazione economica per il patrimonio dellafallita, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad evidenziare l’appartenenza di quest’ultima ad ungruppo e il carattere vantaggioso per l’altra società, senza indicare in alcun modoquali concreti riflessi positivi potessero derivarne per la società amministrata; laprospettazione di un generico vantaggio per il gruppo, derivante dal vantaggioacquisito da una delle società ad esso appartenenti, non è idoneo ad integrare unqualsivoglia concreto vantaggio compensativo in favore della fallita, tantomeno unvantaggio che presenti i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità richiesti.La condotta del [OSCURATO:PERSONA] pertanto, integra la distrazione rilevante ex art. 216 e223, comma primo, legge fall. , in quanto egli si è limitato a trasferire, senzaalcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economica (comeevidenziato dalla sentenza impugnata non contestata sul punto dal ricorrente) adaltra del medesimo gruppo; pur a seguito dell'introduzione nel vigenteordinamento dell'art. 2634, comma terzo, cod. civ., la presenza di un grupposocietario, non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di unasocietà all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenereche l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singolasocietà imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse dellaspecifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse innome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato alvertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditoridell'organismo impoverito. (Sez. 5, n. 7326 del 08/11/2007, dep. 2008, Belleri,Rv. 239108 - 01).Il bene giuridico tutelato dalla norma, infatti, è l’interesse dei creditori a nonveder pregiudicate le proprie ragioni. Poiché la Sicof era un soggetto giuridicoautonomo, le ragioni dei suoi creditori devono ritenersi pregiudicate a fronte diun’operazione puramente depauperativa che, sebbene a vantaggio di altra societàdel gruppo, è stata effettuata in assenza di qualsivoglia, concreto, vantaggiocompensativo.Con riguardo, infine, alla natura intrinsecamente distrattiva dell’operazioneincriminata, le obiezioni della difesa si rivelano manifestamente infondate. Laeccepita circostanza per cui la provvista oggetto del mutuo erogato in favore dellafallita non sia mai transitata formalmente sui suoi conti, venendo immediatamenteveicolata alla società beneficiaria della distrazione risulta del tutto irrilevante.Infatti, la fallita è rimasta obbligata nei confronti dell’istituto bancario eroganteper le rate non pagate di un mutuo di cui non ha mai usufruito e senza, comedetto, ricevere sotto qualsivoglia forma un vantaggio compensativo per la cessionedi fatto del danaro erogato.4.2. Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, sono inammissibili inquanto pretendono di contestare nel merito le valutazioni cui il giudice èragionevolmente pervenuto e che ha puntualmente motivato.Nell’operare il giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante della rilevanteentità del danno, il Giudice del merito ha rilevato come le attenuanti generichenon siano fondate su elementi di particolare meritevolezza, mentre la rilevanteentità del danno sia stata di «oggettiva consistenza».Quanto all’invocata attenuante di cui all’art.114 cod. pen., correttamente laCorte ha rilevato che il ruolo del ricorrente va parametrato alla specifica vicendacontestata al capo M e non al ruolo (minore) ricoperto in seno alla galassiasocietaria; di tali operazioni il [OSCURATO:PERSONA] è stato principale autore e protagonista,con ciò escludendo che possa essere riconosciuta la diminuente in questione.5. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso in relazione alla vicenda di cui al capoB1 in cui è contestata una bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della OperaPro [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., fallita in data 22 dicembre 2016.5.1. La bancarotta, di tipo documentale, è stata contestata sia nella forma delladistruzione o occultamento delle scritture, sia sotto il profilo della irregolaretenuta. Premessa l’asserita posizione di mera «testa di legno», il ricorrente halamentato gravi difetti di motivazione in ordine al dolo specifico che sarebberichiesto dalla fattispecie concretamente ricorrente.Occorre, preliminarmente, fare chiarezza sulle categorie giuridiche nelle qualivanno inquadrate le condotte di bancarotta documentale, atteso che l’art. 216 r.d.267 del 1942, comma 1, n.2, disegna due diverse fattispecie, l’una a dolo specifico,l’altra a dolo generico. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nellasottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolospecifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizio ai creditori. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integratadalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione delmovimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamentedalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsitàideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazioneoriginaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri,realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice(Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilosoggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838).Sul punto la Corte d’appello richiama e fa propria la motivazione del Tribunalecon motivazione che può ritenersi «doppia conforme», di talché entrambe lesentenze possono essere valutate nella presente sede. Entrambi i giudici (a pag.18della sentenza d’appello e a pag.76 e segg. di quella di primo grado) hanno chiaritoche, pur in presenza di una contestazione cumulativa, la tipologia di bancarottadocumentale che si è in concreto accertata è quella della tenuta irregolare dellescritture, tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari, in quanto si trattava di un sistema di tenuta, caratterizzato soprattuttoda omissioni, ideato e applicato a tutte le società del gruppo e strettamentestrumentale rispetto al più ampio disegno fraudolento che riguardava l’interaholding, all’interno della quale le movimentazioni patrimoniali perseguivanofinalità illecite.Nel caso che ci occupa, il ricorrente non contesta l’elemento materiale eoggettivo della fattispecie e, quindi, il carattere oggettivamente falsato dellescritture, né contesta il carattere fraudolento sotteso e funzionale al più ampiodisegno bancarottiero.Quella oggettivamente accertata è, dunque, la seconda delle ipotesi di cui allaprevisione di legge, sostenuta da un dolo meramente generico.Quanto alla doglianza relativa alla motivazione sul dolo specifico, dunque, nonsi confronta con le sentenze, laddove i giudici del merito hanno chiarito che l’ipotesidi bancarotta documentale ricorrente è quella c.d. generale, integrata dalla tenutadella contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimentodegli affari e del patrimonio della fallita di cui all’art. 216, comma primo, n.2,seconda parte della legge fallimentare.Il ricorrente ha altresì sostenuto l’insussistenza del dolo, asserendo di essersitrovato nelle condizioni di non poter conoscere le irregolarità contabili(incontestate nella loro materialità), per una serie di circostanze di fatto. Nel casoche ci occupa, [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore e legale rappresentantedella società fallita per tutta la durata, dal suo esordio e fino al fallimento. Siosserva che la bancarotta è un reato proprio, in quanto può essere commessoesclusivamente dall'imprenditore suscettibile di essere dichiarato fallito (o daglialtri soggetti specificamente indicati nelle norme incriminatrici); se sotto il profilopatrimoniale la responsabilità trova il suo fondamento giuridico nella posizione digaranzia, per quanto riguarda la tenuta dei libri e delle scritture contabili, sussisteun obbligo primario e inderogabile proprio in capo all’amministratore in base aldisposto dell’art. 2032 cod.civ.Sotto un primo profilo fattuale, nel ricorso si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] fosse unamera «testa di legno» e da qui si fa discendere l’onere, per l’accusa, di dimostrarech’egli fosse effettivamente a conoscenza delle gravi irregolarità delle scritturecontabili. Peraltro, quella relativa al ruolo meramente apparente del ricorrente,resta una mera asserzione, priva di qualunque ancoraggio a fonti di prova oelementi di fatto che siano emersi nel processo e pertanto, sotto tale profilo, ilmotivo resta generico.Parimenti si è sostenuto ch’egli, in quanto mero amministratore formale, nonavesse potuto disporre materialmente di tutta la documentazione contabile almomento del fallimento in quanto, una parte di essa, nel 2014, era statasequestrata (e, in seguito, direttamente riversata al fascicolo nel processo di primogrado); sul punto la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza, attesoche il ricorrente non è stato condannato per aver omesso la consegna di una partedelle scritture, ma per aver tenuto in modo infedele e incompleto proprio quelleoggetto del successivo sequestro ed in quanto amministratore, egli era il soggettotitolare dell’obbligo di tenuta, non un soggetto chiamato a svolgere una funzionedi mero controllo.Sotto tale profilo neppure è stato dato rilievo, né merita accoglimento,l’osservazione secondo la quale la prescrizione si sarebbe dovuta far decorrere dalmomento del sequestro, atteso che si tratta di censura infondata in fatto e,comunque, assolutamente non in linea con la giurisprudenza di questa Corte chefissa al momento del fallimento il momento consumativo del reato in contestazione(ex multis Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 – 01).L’ulteriore profilo, che evidenzia come la società fosse rimasta inattiva già dal2012 (senza peraltro dedurne conseguenze argomentative), non esonera daresponsabilità l’amministratore, atteso che l’obbligo di tenere (correttamente) lescritture contabili, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commercialesia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi di reatodi pericolo posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimonialedell'impresa.Quanto all’affermazione secondo la quale un teste, tale [OSCURATO:PERSONA],avrebbe riferito che tutta la documentazione relativa al gruppo societario [OSCURATO:PERSONA] stata depositata presso un commercialista, tale [OSCURATO:PERSONA], si tratta diaffermazione del tutto generica, priva di riferimenti precisi ad atti del fascicolo epriva di argomentazioni logiche susseguenti e, in quanto tale, inammissibile.5.2. Quanto ai motivi di ricorso connessi ad una bancarotta «per distrazione»sono manifestamente infondati in quanto non si confrontano con la sentenza,patrimoniale.In ragione delle considerazioni esposte, i ricorsi sono, nel loro complesso,infondati e devono essere rigettati.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS che liquida in complessivieuro 3.000, oltre accessori di legge.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris