CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natckil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con il provvedimento impugnato, ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 1 marzo 2022, nonché ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 3 febbraio 2022. In motivazione, si dà atto che, in data 25 febbraio 2022, in occasione della notifica dell'ordinanza concessiva del beneficio, la predetta veniva trovata in possesso di grammi 5,5 di eroina, una somma di denaro e materiale utile per il confezionamento di dosi pronte allo spaccio, venendo denunciata per il medesimo titolo di reato per il quale è stata irrogata la pena attualmente in esecuzione. Il giudicante ha rilevato come tale condotta rappresenti un chiaro indice della mancata volontà di interruzione dei legami con l'ambiente criminale del passato e dell'assoluta assenza di adesione al percorso rieducativo. La ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 47 Ord. pen., deducendo l'impossibilità di disporre la revoca della detenzione domiciliare mai violata, in quanto non ancora eseguita, atteso che, all'atto del rinvenimento del materiale suindicato, la condannata non aveva ancora sottoscritto il verbale di sottoposizione alla misura alternativa, nonché censurando la mancata valutazione della effettiva incompatibilità della condotta contestata con la prosecuzione del beneficio. La Corte ritiene che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, oltre che privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In tema di detenzione domiciliare, infatti, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle