CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 301:12/1979 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, previa rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili, ha Confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale, in sede di rito abbreviato, l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, 612 comma 2 e 339 cod. pen., e 61 n. 2 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. nel giudizio di secondo grado - e il secondo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta medesima - attraverso l'acquisizione delle "registrazioni delle telefonate del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla Questura di Brescia ed ai Carabinieri di Brescia" sono del tutto generici e fuori fuoco, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito - pag. 6 sentenza impugnata, che ne ha rimarcato l'ininfluenza nel contesto di un quadro probatorio ampiamente delineato - e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto idonee e disarticolarne il ragionamento (il contenuto delle telefonate alle forze di polizia, quand'anche rispondente alle doglianze del prevenuto; non sarebbe comunque incompatibile con esternazioni di diverso taglio, dirette via cavo a [OSCURATO:PERSONA] e al centralino della casa di cura); che, quanto in particolare all'istanza di integrazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. U. n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito; rileVato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C