CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 02405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3787-2022 proposto da: M.G.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 575/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/07/2021 R.G.N. 182/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] art.1 co.118 L.190/14 Continuità, 2112 c.c., società collegate R.G.N.3787/2022 Cron. Rep. Ud13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso il verbale unico di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Rimini e susseguente avviso di addebito con il quale INPS aveva contestato alla società l’irregolare godimento di sgravi ex lege 190/2014 per avere assunto quattro lavoratori licenziati, già stabilmente impiegati a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti all’assunzione agevolata. Il Tribunale aveva escluso il carattere illecito dell’assunzione agevolata perché i rapporti di lavoro erano cessati per dimissioni per giusta causa fra il 30/09/2014 ed il 10/10/2014 e non per licenziamento. La Corte di appello ha invece valorizzato la continuità del rapporto di lavoro per tre dipendenti, assunti presso la MGM il giorno successivo all’affermato licenziamento, e la riconduzione dell’operazione nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda in presenza di attività produttiva della cessionariain parte coincidente con quella della [OSCURATO:SOCIETA], di cui la MGM utilizzava attrezzature e macchinari avvalendosi di identiche prestazioni di lavoro dei nuovi assunti. Per la quarta lavoratrice assunta nel febbraio 2015, a fronte di elementi descrittivi del collegamento societario ex art. 2359 c.c. e della presenza di un socio al 50% in entrambe le compagini societarie, andava parimenti esclusa l’agevolazione contributiva stante l’esplicita previsione normativa in esame. Pertanto, ricorrevano le condizioni per escludere lo sgravio per i quattro lavoratori assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La società ricorrente impugna la sentenza affidandosi a cinque motivi, a cui INPS resiste con controricorso. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale 13 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello mutato la causa petendiin spregio del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo posto a fondamento della decisione fatti mai allegati dall’INPS nel verbale di accertamento opposto, ossia l’insussistenza del diritto allo sgravio perché si tratterebbe di una cessione di ramo d’azienda laddove l’istituto aveva ritenuto sussistente un trasferimento d’azienda;si tratta di due fattispecie diverse che richiedono diversi presupposti fattuali a fronte dei quali non si verte in una semplice riqualificazione giuridica ma in un mutamento dei fatti costitutivi del diritto che esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.3 e n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 co.5 c.c., motivazione contraddittoria, eviolazione dell’art.2112 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. ed artt. 116 e 117 c.p.c., non emergendo in sentenza alcuna preesistente autonomia funzionale del ramo d’azienda - di cui si asserisce l’avvenuta cessione- nell’ambito della struttura aziendale della cedente, dovendosi escludere l’ipotesi di una struttura produttiva creata ad hoc dai contraenti in occasione del trasferimento. Nel terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2112 c.c. per avere la Corte d’appelloaccertato la continuità del rapporto di lavoro per i lavoratori dimessi per giusta causa, e quindi per aver ritenuto l’irrilevanza delle dimissioni ai fini della configurabilità del trasferimento e della continuazione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario. Evidenzia, inoltre, che l’INPS non aveva mai dubitato della giusta causa delle dimissioni, non potendo una mera prospettazione ipotetica indurre a ritenere che si tratti di un unico rapporto senza aver prima indagato sulla validità o meno del recesso. Con il quarto motivo ex art. 360comma 1 n. 3 c . p . c ., la società ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2359 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sussistente un collegamento tra le due società , [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] , non emergendo, per escludere l’agevolazione per la posizione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], che il socio compresente nelle due compagini vantasse più della metà dei voti esercitabili in assemblea,né una situazione di dipendenza economica ai fini di una ricostruitaposizione di controllo societario. Infine, con il quinto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 primo comma n. 5 c . p . c ., l’ omesso esame di un fatto decisivo per l’applicabilità dell’art. 1 co.118 L.190/14, non avendo la Corte d’appelloconsiderato che la norma sugli sgravi è entrata in vigore pochi mesi dopo la cessazione dei rapporti di lavoro(con dimissioni del 30/9/2014 e del 10/10/2014), e che quindi non c’è stato uno schema organizzato preordinato alla fruizione dei benefici contributivi. 2. Nel controricorso l’INPS segnala che la ricorrente non confuta la posizione del recupero dell’indebito sgravio per la quarta lavoratrice, da intendersi in giudicato; per il resto eccepisce l’inammissibilità dei motivi avendo il ricorrente tentato, attraverso la denunciata violazione di legge, una rilettura del materiale probatorio; leragioni del diniego di sgravio, motivate nella sentenzaimpugnata , andavano invece confermate. 3. Il ricorso è infondato e va respinto. 4. Preliminarmente va richiamato il testo normativo nel quale si radica la contestata agevolazione contributiva. Il comma 118 dell’art. 1 della L. n.190 del 23/12/2014, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che abbiano proceduto a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31/12/2015; la disposizione, finalizzata alla promozione di forme di occupazione stabile, prevede che “l’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”, ed ancora, che “l'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”. 4.1 - L’ intentio legis è chiara nel prevedere uno strumento che incentivi la promozione di forme realizzative di stabile occupazione, sicché l’agevolazione contributiva è riconosciuta con riferimento a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che superino condizioni di precarietà e non siano espressive di forme simulatorie o strumentali di creazione precostituita di condizioni di perdita di occupazione; donde, la rilevanza della durata infrasemestrale del periodo susseguente alla perdita di occupazione stabile e delle ipotesi di collegamento societario, espressive di una sostanziale continuità occupazionale. Sul punto, l’impugnata sentenza ha dato conto, con un ampio accertamento di fatto compiuto sulle modalità e tempi di cessazione del rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro e di assunzione presso la società attuale ricorrente, delle condizioni giustificative dell’esclusione della disciplina esonerativa; e le argomentazioni svolte sulla continuità -temporale, strutturale, gestionale- dei rapporti di lavoro hanno costituito il tema centrale dell’impugnata pronuncia. 5. Con riferimento al primo motivo di ricorso, è inammissibile la censura di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato nell’avere la Corte d’appello ipotizzato una cessione di ramo d’azienda diversamente da quanto ritenuto nel verbale di accertamento opposto in cui l’INPS ricostruiva, in base agli elementi raccolti, un’ipotesi di trasferimento d’azienda. Giova ricordare che, come riportato da questa Corte con sentenza n. 5832/2021, “l’ applicazione del principio iura novit curia, di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. n. 12943 del 2012, v. pure Cass. n. 8645 del 2018, n. 30607 del 2018, n. 11103 del 2020)”. 5.1 -Nel caso in esame occorre evidenziare che l’apprezzamento in fatto degli elementi raccolti nel giudizio di merito (sulla stretta contiguità tra il licenziamento dei primi tre lavoratori e la loro immediata assunzione presso la MGM, sull’acquisto di parte delle macchine operatrici e attrezzature tecniche da parte della MGM, sull’oggetto dell’attività almeno in parte coincidente fra le due società, e sulle mansioni svolte dai nuovi assunti) ha consentito al giudice d’appello di procedere alla riqualificazione giuridica dell’operazione come cessione di ramo d’azienda, utilizzando elementi tratti dall’interno del processo, anche di fonte dichiarativa come riportati nel verbale ispettivo, e argomentando sulle questioni dibattute in contraddittorio. Non risulta un mutamento di fatti costitutivi della pretesa ma una riqualificazione giuridica della pretesa dell’ente previdenziale; non risulta affatto che il giudice abbia pronunciato oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, ovvero attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (come accennato per un’ipotesi di mutatioesaminata in Cass. 15368/22). 6. Di fondo, poi, e ciò conduce al secondo motivo di ricorso, la disciplina del mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento d’azienda, espressiva della continuità del rapporto, è comune anche al trasferimento di ramo d’azienda, come previsto dal quinto comma dell’art. 2112 cod. civ. La censura, articolata sotto il duplice profilo di error in judicandoe di error in procedendo, è infondata perché non è violata la disposizione normativa laddove il giudice ha dato atto degli elementi (riportati a pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) illustrativi della ricostruita cessione di ramo d’azienda, argomentando sull’oggetto sociale delle due società (LG e MGM) “almeno in parte coincidente” e sul complesso di beni organizzati “già preesistenti”, dall’altro non risulta violata alcuna regola di giudizio sulla valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. né sulla scomposizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Sotto il primo profilo, esulando dagli aspetti fattuali non censurabili in sede di legittimità, si rammenta che q uanto alla preesistenza,questa Corte di recente (con sent. n. 18947/2025) ha ritenuto che vada intesa come “capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario- il servizio o la fun zione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento dellacessione”; il ramo ceduto “ preesiste ” in funzi one di uno scopo produttivo autonomo già al momento della cessione senza alcun legame di attività o dipendenza funzionale con le attività rimaste in capo alla cedente (si veda anche Cass. ord. n.22249/2021).Ma sul punto la ricorrente non indica quali siano le allegazioni a contrasto della tesi svolta in sentenza; per contro, una non preesistenza, ossia un’ipotetica creazione ad hoc del ramo da trasferire unitamente ai lavoratori, dimostrerebbe invece la strumentalità della ces sione per fruire degli sgravi, ponendosi come argomento anch’esso contrario alla MGM, pervenendo in tal senso ad una motivazione contraddittoria per il ricorrente. 6.1 -Sotto il profilo probatorio, invece, anch’esso censurato nel secondo motivo di ricorso, bastarichiamare il principio espresso da questa Corte con sent. n. 26739/24: in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre,per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art.116 c.p.c.; peraltro sarebbe evincibile la violazione di tale ultima disposizione qualora il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime, ipotesi non ravvisabili nel caso in esame né censurate in tal modo dal ricorrente. 7. Il terzo motivo di ricorso è infondato; l’indagine sulla validità del recesso o sulla modalità della sua attuazione non è centrale nella pronuncia impugnata, che invece dà rilevanza alla continuità del rapporto al fine di applicare o meno lo sgravio per l’assunzione di lavoratori licenziati; ed anzi, è preponderante l’aspetto cronologico, oggettivo e soggettivo della assunzione, nell’ottica della finalità della norma introduttiva della agevolazione contributiva per un datore di lavoro che crea occupazione stabile, attraverso genuine modalità promozionali dinuova occupazione. La doglianza del ricorrente non è centrata sul carattere di continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria MGM, evidenziato in sentenza (in cui, a pag. 7, si legge: “ciò ritenuto ne consegue che, secondo il disposto di cui all’art. 2112 comma 1 c.c., il rapporto di lavoro è continuato con la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, in costanza della detta continuità, deve escludersi la possibile ricorrenza delle condizioni di applicabilità dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1 comma 118 legge 190/2014 che postula nuove assunzioni di lavoratori nel caso di specie non predicabili”), ma sulla validità delle ragioni delle dimissioni per giusta causa, che l’INPS non avrebbe posto in discussione. 8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile: il ricorrente, attraverso la doluta violazione dell’art. 2359 cod. civ., tende ad una rivalutazione del materiale probatorio illustrativo delle condizioni e dei requisiti per sostenere i l collegamento societario, rilevante per escludere lo sgravio contributivo, in riferimento all’assunzione della quarta lavoratrice. Non si tratta, tuttavia, neppure di un’erronea o mancata valutazione delle condizioni ivi prescritte a fronte di un accertamento compiuto dal giudicedi merito che ha articolato argomentazioni fattuali e di principio sulla ricorrenza del collegamento societario, sotto il profilo della partecipazione comune di un socio al 50%, sulla rilevanza percentuale nell’espressione del diritto di voto, sull’influenza notevole di una società sull’altra. 9. Riguardo, infine, all’ultimo motivo di ricorso, anch’esso è infondato: il profilo cronologico attinente alla stretta successione temporale tra la cessazione del rapporto di tre lavoratori e la loro immediata assunzione è stato esaminato nella impugnata sentenza, ed ha costituito il presupposto per ritenere, unitamente alla cessione del ramo d’azienda, la continuità lavorativa quale elemento ad excludendum della applicazione della normativa di agevolazione contributiva ex lege 190/2014, entrata in vigore in epoca successiva alla compiuta operazione, profilo anch’esso esaminato in sentenza. 9.1 -Va precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" e deve riguardare un fatto storico, non un elemento istruttorio. Il pri ncipio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione, con la precisazione che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censura sul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. 9.2 - Il ricorrente non indica la decisività del rilievo oggetto di doglianza sull’omesso esame e traduce in “fatto storico” un aspetto interpretativo della norma di legge applicata al caso di specie, ossia che i rapporti di lavoro erano cessati per dimissioni prima dell’entrata in vigore della legge 190/14, senza illustrare quale sia il fatto decisivo che consenta di rendere applicabile la norma agevolativa per entrambe le posizioni lavorative valutate in giudizio, per le quali, all’esito della ricostruzionefattuale e di qualificazione dell’iter assunzionale, è stato esclus o che si sia trattato di operazioni che abbiano creato nuova occupazione stabile. 10. Complessivamente, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va respinto. Segue, per soccombenza, la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e l’applicazione della sanzione inerente al contributo unificato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori d