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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 03725/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, per aver, senza l'autorizzazione detenuto e al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 1,33 in due bustine e sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 460,00 da cui possono ricavarsi 2.768 dosi medie singole, in un'altra bustina. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'alt 99 co. 4 cod. pen.

L'[OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990.

In relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

La prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo marijuana nel numero 2 di bustine contenenti sostanza vegetale allo stato secco, del peso netto complessivo di grammi 1,33 e nel numero 1 di bustina contenente sostanza vegetale allo stato secco, del peso netto complessivo di grammi 460,00 contenente 69.199,5 mg di principio attivo da cui possono ricavarsi 2.700 dosi medie singole.

In ordine al motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA], concernente la recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Cass. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35738).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato la spiccata attitudine lucrativa dell'imputato e la pericolosità già emersa dalle sue precedenti condanne.

Il nuovo reato oggetto del presente giudizio si inserisce infatti nel solco del suo pregresso percorso criminale.

Non può, inoltre, sostenersi che i reati già definitivamente accertati a suo carico siano remoti o di scarsa rilevanza: al contrario, essi risultano recenti e, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], anche particolarmente gravi, comprendendo la partecipazione a un'associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen., finalizzata alla commissione di furti e ben 12 delitti scopo.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, per aver, senza l'autorizzazione detenuto e al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 1,33 in due bustine e sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 460,00 da cui possono ricavarsi 2.768 dosi medie singole, in un'altra bustina. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'alt 99 co. 4 cod. pen. L'[OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. In relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. La prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo marijuana nel numero 2 di bustine contenenti sostanza vegetale allo stato secco, del peso netto complessivo di grammi 1,33 e nel numero 1 di bustina contenente sostanza vegetale allo stato secco, del peso netto complessivo di grammi 460,00 contenente 69.199,5 mg di principio attivo da cui possono ricavarsi 2.700 dosi medie singole. In ordine al motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA], concernente la recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Cass. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35738). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato la spiccata attitudine lucrativa dell'imputato e la pericolosità già emersa dalle sue precedenti condanne. Il nuovo reato oggetto del presente giudizio si inserisce infatti nel solco del suo pregresso percorso criminale. Non può, inoltre, sostenersi che i reati già definitivamente accertati a suo carico siano remoti o di scarsa rilevanza: al contrario, essi risultano recenti e, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], anche particolarmente gravi, comprendendo la partecipazione a un'associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen., finalizzata alla commissione di furti e ben 12 delitti scopo. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere este
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