CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15899/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento dei fatti – in- sindacabilità. Adunanza camerale 15/5/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 11177/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocatoPierluigi Acquarelli; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Calabrografiches.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avversola sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 638/2019 depositata il 1/8/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel giugno 2002 [OSCURATO:PERSONA] (a cui subentra successivamente l’erede Giovanna) conviene dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Nunzio e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento (oppure il trasferimento) della proprietà esclusiva di due appartamenti. Narra l’attore: nel 1988 ha stipulato con i 2di 5 – 11177/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. convenuti una transazione relativa alla titolarità di un’azienda e alla pro- prietà di un fabbricato, ove in suo favore sono disposti il diritto di abitazione per tutta la vita di un appartamento al primo piano e l’intestazione della proprietà di due appartamenti all’ultimo piano (terzo piano fuori terra), pre- vio accatastamento incombente a [OSCURATO:PERSONA] entro la fine del 1992, inadempiuto. [OSCURATO:PERSONA] contesta sotto diversi profili. Nel 2004, Dome- nico e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. instaurano un secondo giu- dizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domandano l’ac- certamento della proprietà degli appartamenti all’ultimo piano( in capo ai primi due in comproprietà)e dell’appartamento al primo piano (in capo alla società), nonché la condanna alla restituzione dei beni controversi e al ri- sarcimento danni da illegittima occupazione. Riunite le cause, il Tribunale accoglie le domande della parte attrice nel secondo giudizio e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione e al risarcimento del danno. L’esito del primo grado è confermato sostanzialmente in appello, tranne che per gli importi da risarcire, che sono diminuiti correggendo un errore materiale compiuto dal Tribunale. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. Resiste la con- troparte con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 23) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè il mancato disconoscimento della scrittura privata autenticata (del 9/12/1988)che documenta la transazione, prodotta dalla parte attrice . Si censura pertanto la mancata applicazione degli artt. 2719 c.c. Il secondo motivo (p. 25) denuncia che non è atto efficace di disconosci- mento della scrittura privatamenzionata quello compiuto da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta. Si deduce violazione dell’art. 2719 c.c., degli artt. 115, 116, 214, 215 c.p.c. 3di 5 – 11177/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo (p. 28) denuncia l’omesso esame della scrittura privata menzionata. Si deduce violazione dell’art. 18 d.p.r. 445/2000, dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c., degli artt. 1967 e 1350 c.c. Il quarto motivo denuncia l’apprezzamento circa l’illeggibilità delle copie dellascrittura privata menzionata . Si deduce violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 167 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. 2. - I quattro motivi sono da esaminare contestualmente e da disatten- dere. Essi scambiano il ruolo di una corte di legittimità con quello di una terza istanza di merito pieno. In altre parole, essi sono animati dal convin- cimento che si possa adire una corte di legittimità per dischiudere un grado ulteriore di giudizio di accertamento dei fatti rilevanti, prospettando come errore di diritto un preteso errore nella ricostruzione dei fatti. In questo caso si tratta di un preteso accertamento conforme nei gradi precedenti in rela- zione agli aspetti tratti ad oggetto del giudizio di legittimità, per cui opera anchel’art. 348 - ter co. 5 c.p.c. per le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. (il giudizio di appello è stato instaurato nel 2013; la Corte di appello a p. 5 s. si limita ad aggiungere argomenti ulteriori a conforto della decisione). Scendendo nel dettaglio della cognizione dei vari motivi di ricorso, per priorità logica si anticipa la cognizione del quarto motivo. Premesso che la parte oggi ricorrente ha agito in giudizio per l'esecuzione in forma specifica della scrittura privata del 9/12/1988,di cui costei ha prodotto la fotocopia di contenuto identico alla copia, autenticata e dichiarata conforme all'origi- nale dal delegato del Comune di Palmi il 31/01/2002, la sentenza impugnata afferma in più luoghi che tale foto copia è «del tutto illeggibile», per cui di essa «non è possibile, in alcun modo, rinvenire l’effettivo contenuto». Per- tanto, essaviene destituita di qualsiasi efficacia probatoria. Tale accerta- mento non può essere in alcun modo scalfito dalla affermata riproduzione del contenutodella scrittura negli atti della parte ricorrente (cfr. ricorso, p. 32). Tale gesto equivale semplicemente a giustapporre l’apprezzamento di 4di 5 – 11177/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parte a quello del giudice, che non presta il fianco a censure in sede di legittimità. Ne discende quindi l’inammissibilitàdel quarto motivo di ricorso . 3. -Ciò reca con sé, in via consequenziale, l’inammissibilità dei primi tre motivi. Essi sono accomunati dal tentativo (svolto sotto diversi punti di vista) di recuperare l’efficacia della scrittura privata menzionata. Ciascuno dei profili che essi traggono ad oggetto è privo del carattere della decisività.Inoltre, il primo motivo è inammissibile già ex art. 348-ter co. 5 c.p.c.; infatti, l’esame della censura di mancata applicazione dell’art. 2719 c.c. presup- pone la cognizione della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., che è preclusa appunto dall’operatività dell’art. 348-ter co. 5 c.p.c. 4. - Il ricorso è inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in € 8.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricor