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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27391/2026

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TRIBUNALE di Vastoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] B BERTOLINI che ha chiesto dichiararsi ilricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Vasto ha rigettatol'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina dellacontinuazione tra i reati giudicati dalle sentenze emesse:- 1) dal Tribunale di Campobasso con sentenza in data 13 marzo 2024(condanna per i reati di cui agli artt. 219, comma 2 n. 1), 223, comma 1, 216,comma 1, 219 comma 2 n. 1), 223 comma 1 n. 2), 267, comma 1 n. 2), l. fall.,commessi fino al 3 dicembre 2018);- 2) dal Tribunale di Vasto in data 28 maggio 2025 (condanna per il reato dicui all'art 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso a Vasto il 23 agosto 2022);- 3) dal Tribunale di Vasto con sentenza del 15 luglio 2025 (condanna perreato di cui all'art 316-ter cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il giorno 11 agosto2020).A ragione della decisione osserva che tra i reati consumati dall'istanteintercorre una significativa distanza temporale e che la condotta oggetto dellasentenza sub 3) poteva essere deliberata solo nell'anno 2020, data dipubblicazione del bando per il riconoscimento del contributo a fondo perdutoindebitamente percepito, quindi ben due anni dopo della deliberazione criminosadel reato sub 1) e due anni prima di quella relativa al reato accertato con lasentenza sub 2).Tra gli atti acquisiti non si evince alcun significativo indice rivelatoredell’unitarietà del disegno criminoso sotteso alle violazioni, se non la continuitàspaziale tra reati, che sono differenti per tipologia ed oggettività giuridica e sonostati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore di tre differentisocietà, per diverse finalità e con differenti modalità esecutive, nell’ambito diI reati di cui è chiesta l’unificazione, in definitiva, appaiono l’effetto diautonome determinazioni, ideate ed attuate di volta in volta, scaturite ciascunada una situazione nuova e successiva non considerata né prevedibile nell'ambitodi un disegno criminoso unico, nell’ambito di uno stile di vita incline al crimineeconomico.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolandotre motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione dell'art 81 cod. pen.Lamenta che il Giudice dell'esecuzione ha preteso una prova rigorosa edettagliata della programmazione originaria in contrasto con i principi affermatidalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che, invece, ritiene sufficiente laprova che il soggetto abbia concepito nelle linee essenziali un progetto criminosounitario.

Nel caso di specie, la prova di tale progetto è stata raggiunta inconsiderazione della comune natura, economica e imprenditoriale, dei reati edella loro contiguità temporale spaziale.Erroneamente è stata attribuita rilevanza decisiva alla diversità formale dellesocietà coinvolte, trascurando che ad agire è stato sempre lo stesso imprenditore- persona fisica.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art 125, comma 3, cod.proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da motivazione meramenteapparente, non consentendo di comprendere il percorso logico e giuridico seguitoper rigettare l'istanza di continuazione.L'ordinanza non si è confrontata con una pluralità di elementi decisivi,puntualmente evidenziati dalla difesa: l'identità soggettiva dell'autore dellecondotte, il medesimo contesto economico e imprenditoriale, la contiguitàtemporale e territoriale dei fatti, l'unicità del fine economico perseguito, lariconducibilità delle condotte delittuose ad una strategia unitaria di gestioneillecita dell'attività imprenditoriale.Non sono state confutate le articolate argomentazioni contenute nellamemoria difensiva depositata ex art. 121 cod. proc. pen. nella quale sono statiindicati i principali arresti di legittimità in tema di continuazione.E’ stato affermato in maniera apodittica che i reati derivano tutti da unagenerica inclinazione a delinquere.Non vi è stata una valutazione globale degli indicatori dell’unitarietà deldisegno criminoso, ma una considerazione atomistica ed è stato seguito unmetodo di giudizio erroneo.L'affermazione secondo cui non vi è collegamento tra le diverse attivitàimprenditoriali è smentita dagli atti processuali e dalla documentazione prodottadalla difesa, che evidenzia la riconducibilità di tutte le attività imprenditoriali alcondannato e la loro collocazione nel medesimo contesto economico, stante lasostanziale continuità dell'attività imprenditoriale.E’ stato trascurato che, pur essendo i reati per i quali il ricorrente è statocondannato di modesto disvalore sociale, la pena complessiva risultante dalcumulo materiale, pari a complessivi a 8 anni e 4 mesi di reclusione, non èrispettosa del principio costituzionale di proporzionalità.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 125e 671 cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento degli attiprocessuali e del vizio di motivazione.Lamenta che il Tribunale non ha applicato i criteri di valutazione previsti peril giudizio ex art. 671 cod. proc. pen., ma si è limitato a richiamare elementiformali, quali la distanza temporale e la diversità del reati, senza compiere unavalutazione complessiva e concreta del caso, basato su specifici indicatori, qualil'omogeneità delle condotte, l'identità del contesto operativo, l'analogia dellemodalità esecutive e la finalità unitaria delle azioni.In contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della la Corte diCassazione, che ha più volte riconosciuto la possibilità di applicare lacontinuazione tra reati appartenenti alla criminalità economica, non è statavalutata la comune matrice economico - finanziaria delle iniziative delittuose: ladistruzione di documenti contabili e la bancarotta sono reati funzionali l'unoall'altro e tutti i reati sono riconducibili alla gestione di attività economiche dellostesso soggetto che si inseriscono una strategia unitaria di gestione illecitadell'impresa.Sono stati, al contrario, valorizzati dati, quali la diversità dei beni giuridici ela pluralità di società coinvolte, che non sono decisivi in quanto le tre diversesocietà oggetto delle condanne rappresentano strumenti operativi del medesimosoggetto mentre la diversità delle fattispecie riflette solo le differenti modalitàgestione illecita.Nel caso concreto, è riscontrabile la sequenza tipica di un unico modelloimprenditoriale illecito: la bancarotta ha portato alla crisi e al dissesto, che, aloro volta, hanno portato il ricorrente a commettere i reati fiscali e a gestire leaziende con modalità opache, dalle quali è nata l’esigenza di gestireindebitamente i soldi pubblici al fine di reperire nuove risorse economiche.[OSCURATO:PERSONA].Le censure dedotte nei tre motivi, tra loro logicamente connesse e pertanto,unitariamente scrutinabili, non superano il vaglio di ammissibilità.1.

Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmentenecessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e infase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di unapluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva dispecificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzodiretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato esufficientemente specifico.Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà deldisegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dà luogo ad un viziomotivazionale del provvedimento in materia di continuazione.1.2.

A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reatigiudicati con distinte decisioni incombe l'onere di prospettare, come per ogniaspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventivaprogrammazione unitaria.

Non spetta invece al condannato l'onere di provaretale unicità.

È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazionidifensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto dellesentenze, acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali delpossibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).2.

Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei richiamatiprincipi, ha osservato che ostano al riconoscimento della continuazione, conrilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, la disomogeneitàdei reati, le differenti modalità esecutive, le diverse finalità perseguite, alcunedelle quali necessariamente sopravvenute perché legate a specifiche situazioni econtingenze del tutto imprevedibili nel momento i cui sono stati deliberati iprecedenti reati rispetto ai quali si chiede l'unificazione per continuazione.Il Tribunale ha aggiunto, altrettanto correttamente, che dalle sentenze inesecuzione non risultano collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornicedeliberativa.

Tale non può essere considerato nemmeno il contesto economicoimprenditoriale che - alla luce del dato, pacificamente tratto dalle sentenze, che ireati oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod.pen., sono stati commessi nell’esercizio di attività imprenditoriali e societariediverse tra loro e non collegate - costituisce soltanto il generico ambito in cui ilcondannato ha realizzato le sue inclinazioni delinquenziali ed il suo stile di vita.3.

Le censure del ricorrente sono in parte generiche e, nel resto, nonconsentite, perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizimotivazionali, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementigià presi in considerazione e logicamente valutati dal Giudice dell'esecuzione(distanza temporale, luoghi di consumazione dei reati, movente, causale) oppurededucono l'omessa valutazione di atti, come le memorie difensive, senzaneanche prospettarne il carattere decisivo ai fini della decisione (cfr.Sez. 5, n.11579 del 22/02/2022,Adiletta, Rv. 282972 – 01).3.1.

Per niente arbitraria è la rilevanza attribuita all'elemento cronologico.Va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» presentenell 'art. 81 c.p. consente di negare logicamente ri levanza, al f inedell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto deltempo di commissione dei reati.

Sicché, come la vicinanza temporale puòapparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur noncostituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanzadi tempo intercorrente tra i reati ben può essere - anche se nonnecessariamente - formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla naturaistantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotanoalcuna forma di preordinazione.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione alunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare deltempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano, anzi, che lepossibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente siriducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distaccotemporale tra i singoli episodi criminosi.E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tuttocorrettamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che,pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico allapossibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani neltempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, ilricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente, la conducenza.4.

Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere lespese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Vastoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] B BERTOLINI che ha chiesto dichiararsi ilricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Vasto ha rigettatol'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina dellacontinuazione tra i reati giudicati dalle sentenze emesse:- 1) dal Tribunale di Campobasso con sentenza in data 13 marzo 2024(condanna per i reati di cui agli artt. 219, comma 2 n. 1), 223, comma 1, 216,comma 1, 219 comma 2 n. 1), 223 comma 1 n. 2), 267, comma 1 n. 2), l. fall.,commessi fino al 3 dicembre 2018);- 2) dal Tribunale di Vasto in data 28 maggio 2025 (condanna per il reato dicui all'art 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso a Vasto il 23 agosto 2022);- 3) dal Tribunale di Vasto con sentenza del 15 luglio 2025 (condanna perreato di cui all'art 316-ter cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il giorno 11 agosto2020).A ragione della decisione osserva che tra i reati consumati dall'istanteintercorre una significativa distanza temporale e che la condotta oggetto dellasentenza sub 3) poteva essere deliberata solo nell'anno 2020, data dipubblicazione del bando per il riconoscimento del contributo a fondo perdutoindebitamente percepito, quindi ben due anni dopo della deliberazione criminosadel reato sub 1) e due anni prima di quella relativa al reato accertato con lasentenza sub 2).Tra gli atti acquisiti non si evince alcun significativo indice rivelatoredell’unitarietà del disegno criminoso sotteso alle violazioni, se non la continuitàspaziale tra reati, che sono differenti per tipologia ed oggettività giuridica e sonostati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore di tre differentisocietà, per diverse finalità e con differenti modalità esecutive, nell’ambito diI reati di cui è chiesta l’unificazione, in definitiva, appaiono l’effetto diautonome determinazioni, ideate ed attuate di volta in volta, scaturite ciascunada una situazione nuova e successiva non considerata né prevedibile nell'ambitodi un disegno criminoso unico, nell’ambito di uno stile di vita incline al crimineeconomico.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolandotre motivi.2.1. Con il primo deduce violazione dell'art 81 cod. pen.Lamenta che il Giudice dell'esecuzione ha preteso una prova rigorosa edettagliata della programmazione originaria in contrasto con i principi affermatidalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che, invece, ritiene sufficiente laprova che il soggetto abbia concepito nelle linee essenziali un progetto criminosounitario. Nel caso di specie, la prova di tale progetto è stata raggiunta inconsiderazione della comune natura, economica e imprenditoriale, dei reati edella loro contiguità temporale spaziale.Erroneamente è stata attribuita rilevanza decisiva alla diversità formale dellesocietà coinvolte, trascurando che ad agire è stato sempre lo stesso imprenditore- persona fisica.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art 125, comma 3, cod.proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da motivazione meramenteapparente, non consentendo di comprendere il percorso logico e giuridico seguitoper rigettare l'istanza di continuazione.L'ordinanza non si è confrontata con una pluralità di elementi decisivi,puntualmente evidenziati dalla difesa: l'identità soggettiva dell'autore dellecondotte, il medesimo contesto economico e imprenditoriale, la contiguitàtemporale e territoriale dei fatti, l'unicità del fine economico perseguito, lariconducibilità delle condotte delittuose ad una strategia unitaria di gestioneillecita dell'attività imprenditoriale.Non sono state confutate le articolate argomentazioni contenute nellamemoria difensiva depositata ex art. 121 cod. proc. pen. nella quale sono statiindicati i principali arresti di legittimità in tema di continuazione.E’ stato affermato in maniera apodittica che i reati derivano tutti da unagenerica inclinazione a delinquere.Non vi è stata una valutazione globale degli indicatori dell’unitarietà deldisegno criminoso, ma una considerazione atomistica ed è stato seguito unmetodo di giudizio erroneo.L'affermazione secondo cui non vi è collegamento tra le diverse attivitàimprenditoriali è smentita dagli atti processuali e dalla documentazione prodottadalla difesa, che evidenzia la riconducibilità di tutte le attività imprenditoriali alcondannato e la loro collocazione nel medesimo contesto economico, stante lasostanziale continuità dell'attività imprenditoriale.E’ stato trascurato che, pur essendo i reati per i quali il ricorrente è statocondannato di modesto disvalore sociale, la pena complessiva risultante dalcumulo materiale, pari a complessivi a 8 anni e 4 mesi di reclusione, non èrispettosa del principio costituzionale di proporzionalità.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 125e 671 cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento degli attiprocessuali e del vizio di motivazione.Lamenta che il Tribunale non ha applicato i criteri di valutazione previsti peril giudizio ex art. 671 cod. proc. pen., ma si è limitato a richiamare elementiformali, quali la distanza temporale e la diversità del reati, senza compiere unavalutazione complessiva e concreta del caso, basato su specifici indicatori, qualil'omogeneità delle condotte, l'identità del contesto operativo, l'analogia dellemodalità esecutive e la finalità unitaria delle azioni.In contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della la Corte diCassazione, che ha più volte riconosciuto la possibilità di applicare lacontinuazione tra reati appartenenti alla criminalità economica, non è statavalutata la comune matrice economico - finanziaria delle iniziative delittuose: ladistruzione di documenti contabili e la bancarotta sono reati funzionali l'unoall'altro e tutti i reati sono riconducibili alla gestione di attività economiche dellostesso soggetto che si inseriscono una strategia unitaria di gestione illecitadell'impresa.Sono stati, al contrario, valorizzati dati, quali la diversità dei beni giuridici ela pluralità di società coinvolte, che non sono decisivi in quanto le tre diversesocietà oggetto delle condanne rappresentano strumenti operativi del medesimosoggetto mentre la diversità delle fattispecie riflette solo le differenti modalitàgestione illecita.Nel caso concreto, è riscontrabile la sequenza tipica di un unico modelloimprenditoriale illecito: la bancarotta ha portato alla crisi e al dissesto, che, aloro volta, hanno portato il ricorrente a commettere i reati fiscali e a gestire leaziende con modalità opache, dalle quali è nata l’esigenza di gestireindebitamente i soldi pubblici al fine di reperire nuove risorse economiche.[OSCURATO:PERSONA].Le censure dedotte nei tre motivi, tra loro logicamente connesse e pertanto,unitariamente scrutinabili, non superano il vaglio di ammissibilità.1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmentenecessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e infase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di unapluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva dispecificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzodiretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato esufficientemente specifico.Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà deldisegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dà luogo ad un viziomotivazionale del provvedimento in materia di continuazione.1.2. A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reatigiudicati con distinte decisioni incombe l'onere di prospettare, come per ogniaspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventivaprogrammazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provaretale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazionidifensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto dellesentenze, acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali delpossibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).2. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei richiamatiprincipi, ha osservato che ostano al riconoscimento della continuazione, conrilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, la disomogeneitàdei reati, le differenti modalità esecutive, le diverse finalità perseguite, alcunedelle quali necessariamente sopravvenute perché legate a specifiche situazioni econtingenze del tutto imprevedibili nel momento i cui sono stati deliberati iprecedenti reati rispetto ai quali si chiede l'unificazione per continuazione.Il Tribunale ha aggiunto, altrettanto correttamente, che dalle sentenze inesecuzione non risultano collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornicedeliberativa. Tale non può essere considerato nemmeno il contesto economicoimprenditoriale che - alla luce del dato, pacificamente tratto dalle sentenze, che ireati oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod.pen., sono stati commessi nell’esercizio di attività imprenditoriali e societariediverse tra loro e non collegate - costituisce soltanto il generico ambito in cui ilcondannato ha realizzato le sue inclinazioni delinquenziali ed il suo stile di vita.3. Le censure del ricorrente sono in parte generiche e, nel resto, nonconsentite, perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizimotivazionali, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementigià presi in considerazione e logicamente valutati dal Giudice dell'esecuzione(distanza temporale, luoghi di consumazione dei reati, movente, causale) oppurededucono l'omessa valutazione di atti, come le memorie difensive, senzaneanche prospettarne il carattere decisivo ai fini della decisione (cfr.Sez. 5, n.11579 del 22/02/2022,Adiletta, Rv. 282972 – 01).3.1. Per niente arbitraria è la rilevanza attribuita all'elemento cronologico.Va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» presentenell 'art. 81 c.p. consente di negare logicamente ri levanza, al f inedell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto deltempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale puòapparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur noncostituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanzadi tempo intercorrente tra i reati ben può essere - anche se nonnecessariamente - formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla naturaistantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotanoalcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione alunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare deltempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano, anzi, che lepossibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente siriducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distaccotemporale tra i singoli episodi criminosi.E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tuttocorrettamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che,pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico allapossibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani neltempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, ilricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente, la conducenza.4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere lespese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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