CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo con il quale cui si deduce l'omessa pronuncia in ordine alla applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché non richiesta con l'atto di appello; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è parimenti consentito perché volto di fatto a sollecitare una ricostruzione della vicenda sottoposta a giudizio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nel caso di specie, i giudici di secondo grado, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento in punto di riconducibilità all'imputato della condotta illecita (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove sono indicate le circostanze di fatto comprovanti la materiale disponibilità in capo a costui della vettura che era transitata sulle piste riservate Telepass senza pagare il pedaggio) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M