CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 29964/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Umberto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2012 con la quale la Corte di appello di Torino, dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza emessa, in data 26 maggio 2022, dal Tribunale di Asti che lo ha condannato alla pena di mesi 4 di arresto in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'inammissibilità dell'appello in considerazione della ritenuta laconicità delle argomentazioni e della mancata indicazione degli elementi idonei a confutare la ricostruzione dei fatti cui è pervenuto il primo giudice. L'atto di appello confuterebbe in modo sintetico ma preciso quanto affermato dal Tribunale in ordine alla genericità e tardività delle dichiarazioni con le quali l'imputato avrebbe spiegato i motivi della detenzione dei due cacciaviti sottoposti a sequestro penale, facendo riferimento all'impossibilità da parte del ricorrente di ricordare quali parti della sua vettura avrebbe dovuto riparare con i due cacciaviti in considerazione delle pessime condizioni complessive del veicolo e rimarcando che il teste di p.g. Borello avrebbe ammesso di non ricordare se l'imputato, al momento del controllo, avesse fornito giustificazione del possesso degli attrezzi. 2.2. L'ulteriore motivo di appello con il quale veniva chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sarebbe implicito «nell'oggetto e nel capo di imputazione» trattandosi di «tre banalissimi ed ordinari cacciaviti» (pag. 3 del ricorso). Secondo la difesa analoghe considerazioni varrebbero anche per la richiesta di conversione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la Corte di merito può dichiarare l'inammissibilità dell'appello esclusivamente quando i motivi di gravame difettino di specificità ovvero non affrontino il percorso motivazionale posto a fondamento della sentenza del primo giudice e non quando siano inidonei, anche manifestamente, a confutare la motivazione (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778). Nel caso di specie i giudici di legittimità, dopo una disamina dei principi che hanno ispirato la novella legislativa del 2017 e i principi affermati da questa Corte di legittimità (vedi pagg. da 1 a (E della sentenza impugnata), hanno affermato che l'appellante non avrebbe indicato specificamente le ragioni idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del primo giudice relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. 1.2. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deve escludersi che il gravame proposto nell'interesse del Laforè, quanto al motivo sulla responsabilità, fosse affetto da inamrnissibilità intrinseca, nel senso che la difesa non si è limitata a formule di stile, ma ha posto argomenti in fatto ed in diritto finalizzati ad ottenere una pronunzia assolutoria.La sentenza di primo grado si basava, infatti, su una Valutazione di tardività delle dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alla destinazione dei cacciaviti rinvenuti nella sua disponibilità, e perciò l'appellante, richiamando tali motivazioni e censurandole in termini sufficientemente articolati, intendeva affermare la tesi opposta della specificità, tempestività e credibilità della versione prospettata dal Laforè, in modo da pervenire ad una affermazione di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato (vedi pag. 1 dell'atto di appello). L'atto di appello conteneva delle censure non generiche né assedive, ma, anzi, ripercorreva il tracciato motivazionale della sentenza di primo grado ed indicava le dichiarazioni sulle quali si basava la tesi difensiva circa l'insussistenza del reato. 1.3. La sentenza impugnata ha erroneamente fatto ricorso alla categoria dell'inammissibilità a fronte di motivi che risultavano giuridicamente ricevibili secondo i parametri devolutivi in concreto applicabili ratíone temporis. Il provvedimento impugnato si palesa, peraltro, illogico e contraddittorio in quanto i giudici di appello, dopo aver ritenuto il gravame del tutto generico, hanno ripercorso l'iter motivazionale seguito dal primo giudice, confrontandolo con i motivi di appello e, deducendone il mancato confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza appellata. La Corte di merito, rispondendo puntualmente alla doglianza in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo, ne riconosce, di fatto, la specificità e la pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado, scelta argomentativa che poteva condurre all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata, ma non certo alla declaratoria di inammissibilità del gravame, occorrendo una delibazione nel merito per poter concludere per la eventuale illogicità ed inconsistenza delle ragioni addotte con l'atto di appello. 1.4. La fondatezza del motivo di ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, assorbite le ulteriori doglianze inerenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bfs, cod. pen. ed alla mancata conversione della pena detentiva, con conseguente trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all