Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29078/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore dell'indagato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bolzano con ordinanza del 10/2/23, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio esercitato, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano il 13/1/2023.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha (,\TTh interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che l'impianto motivazionale è contraddittorio nella misura in cui ritiene inattendibili le dichiarazioni dell'indagato in punto di gravità indiziaria ed al contempo le ritiene attendibili in relazione alle esigenze cautelari.

Si è di fronte ad una disarmonia della motivazione, ad una inconciliabilità logica della stessa, che non consente di determinare quale delle due ipotesi formulate dal Tribunale sia stata posta a fondamento del suo convincimento.

Rileva, altresì, che la motivazione è manifestamente illogica laddove, pur riconoscendo al Gardin la conservazione dello status di ufficiale superiore con tutte le conseguenti prerogative (tra le quali quella della compilazione e della gestione del memoriale di servizio e di modificarlo in piena autonomia), ritiene non più sussistenti le esigenze cautelari di prevenzione speciale.

Osserva, infine, che le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

C), cod. proc. pen. presentano il carattere della concretezza (tenuto conto della spregiudicatezza che ha caratterizzato la condotta criminosa) e dell'attualità (in ragione della permanenza in capo al Gardin, quale ufficiale superiore, dei poteri di attestazione e certificazione). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, il Collegio intende dar seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche nella materia cautelare, pena l'inammissibilità, «è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità» (Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01).

È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 2/3/2010, Cecco, Rv. 246980 - 01, in una fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione).

Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il motivo non contiene una critica in relazione a specifici aspetti alla fattispecie concreta oggetto del provvedimento impugnato, essendosi limitato il pubblico ministero ricorrente a proporre osservazioni di carattere generale sui criteri seguiti dal Tribunale del riesame.

Tale genericità condanna il ricorso alla inammissibilità.

Sotto l'altro profilo denunziato, osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato non risulta manifestamente illogica, atteso che si fonda su considerazioni che tengono conto delle nuove mansioni che il Gardin svolge ormai dal giugno del 2022, cioè da quando è stato trasferito all'Ufficio logistico della [OSCURATO:PERSONA] ed opera sotto lo stretto e costante controllo del suo superiore (circostanza questa confermata dal colonnello [OSCURATO:PERSONA]), al quale relaziona quotidianamente.

Dunque, ha evidenziato il Tribunale che l'indagato allo stato svolge solo funzioni d'ufficio e che la sua attività, come la sua presenza in ufficio, sono monitorate costantemente dal suo superiore, i cui orari lavorativi coincidono.

Da tale mutato contesto, allora, il giudice dell'appello cautelare ha tratto il convincimento che il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non abbia più il carattere dell'attualità, non potendosi ipotizzare in termini di elevata probabilità e tanto meno di certezza che l'indagato possa procurarsi un'occasione prossima per reiterare analoghe condotte criminose.

Trattasi, a giudizio del Collegio, di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che - in quanto tale - non è censurabile in questa sede.

Peraltro, deve rilevarsi come il motivo di ricorso non si confronti con tali passaggi motivazionali, risultando così aspecifico.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore dell'indagato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bolzano con ordinanza del 10/2/23, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio esercitato, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano il 13/1/2023. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha (,\TTh interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che l'impianto motivazionale è contraddittorio nella misura in cui ritiene inattendibili le dichiarazioni dell'indagato in punto di gravità indiziaria ed al contempo le ritiene attendibili in relazione alle esigenze cautelari. Si è di fronte ad una disarmonia della motivazione, ad una inconciliabilità logica della stessa, che non consente di determinare quale delle due ipotesi formulate dal Tribunale sia stata posta a fondamento del suo convincimento. Rileva, altresì, che la motivazione è manifestamente illogica laddove, pur riconoscendo al Gardin la conservazione dello status di ufficiale superiore con tutte le conseguenti prerogative (tra le quali quella della compilazione e della gestione del memoriale di servizio e di modificarlo in piena autonomia), ritiene non più sussistenti le esigenze cautelari di prevenzione speciale. Osserva, infine, che le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. C), cod. proc. pen. presentano il carattere della concretezza (tenuto conto della spregiudicatezza che ha caratterizzato la condotta criminosa) e dell'attualità (in ragione della permanenza in capo al Gardin, quale ufficiale superiore, dei poteri di attestazione e certificazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, il Collegio intende dar seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche nella materia cautelare, pena l'inammissibilità, «è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità» (Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01). È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 2/3/2010, Cecco, Rv. 246980 - 01, in una fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il motivo non contiene una critica in relazione a specifici aspetti alla fattispecie concreta oggetto del provvedimento impugnato, essendosi limitato il pubblico ministero ricorrente a proporre osservazioni di carattere generale sui criteri seguiti dal Tribunale del riesame. Tale genericità condanna il ricorso alla inammissibilità. Sotto l'altro profilo denunziato, osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato non risulta manifestamente illogica, atteso che si fonda su considerazioni che tengono conto delle nuove mansioni che il Gardin svolge ormai dal giugno del 2022, cioè da quando è stato trasferito all'Ufficio logistico della [OSCURATO:PERSONA] ed opera sotto lo stretto e costante controllo del suo superiore (circostanza questa confermata dal colonnello [OSCURATO:PERSONA]), al quale relaziona quotidianamente. Dunque, ha evidenziato il Tribunale che l'indagato allo stato svolge solo funzioni d'ufficio e che la sua attività, come la sua presenza in ufficio, sono monitorate costantemente dal suo superiore, i cui orari lavorativi coincidono. Da tale mutato contesto, allora, il giudice dell'appello cautelare ha tratto il convincimento che il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non abbia più il carattere dell'attualità, non potendosi ipotizzare in termini di elevata probabilità e tanto meno di certezza che l'indagato possa procurarsi un'occasione prossima per reiterare analoghe condotte criminose. Trattasi, a giudizio del Collegio, di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che - in quanto tale - non è censurabile in questa sede. Peraltro, deve rilevarsi come il motivo di ricorso non si confronti con tali passaggi motivazionali, risultando così aspecifico. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così dec