CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18861/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso;lette le memorie del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’annullamento dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 gennaio 2026, confermava l’ordinanzacon la quale era stata rigettata la richiesta di XXXXXXXXXXXXX, rinviato a giudizio per ireati di cui agli artt. 416, commi 1,2,3 e 5 cod. pen., 81 cpv., 110, 640 comma 2 n. 2-bis cod.pen., 81 cpv., 110, 56, 640 comma 2 n. 2-bis cod. pen., di revoca o sostituzione della misuradegli arresti domiciliari; avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione ildifensore di XXXXXXX, eccependo:1.1. violazione degli artt. 275 e 199 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva confermato lamisura senza procedere ad una effettiva rivalutazione dei sopravvenuti elementi dedotti dalladifesa, quali il lungo decorso del tempo, la condotta irreprensibile, la disarticolazione delsodalizio criminale e l’integrale risarcimento del danno;1.2 vizio di motivazione per omesso esame di circostanze decisive: l’ordinanza nonaveva considerato adeguatamente le condizioni personali e sanitarie del ricorrente, né ilmutato contesto fattuale, elementi idonei ad incidere sul giudizio prognostico di pericolosità;il Tribunale aveva affermato che l’interessato non aveva prodotto alcuna documentazionesanitaria a comprova della patologie allegate, con un travisamento del fatto processuale dimacroscopica evidenza, visto che la documentazione era stata prodotta sin dalla fase delleindagini preliminari; anche la gravissima allegazione del “rischio suicidario” palesatodall’imputato era stato liquidato dal Tribunale con la medesima fallace premessa dellamancata produzione documentale; inoltre, pretendere una certificazione formale dellavolontà suicidaria costituiva una probatio diabolica, con conseguente dovere per il giudice dil’incompatibilitàex art. 175 comma 4-bis cod. proc. pen. si applicava solo alla custodiacautelare in carcere e l’astratto riferimento alla possibilità di esecuzione della misura pressoun luogo di cura non sanava il vizio motivazionale, ma lo aggravava;1.3 violazione dell’art. 310 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva integrato la motivazionedel provvedimento genetico introducendo argomentazioni nuove, eccedendo i limiti delcontrollo demandatogli ed alterando la struttura del doppio grado cautelare; l’integrazioneoperata dal Tribunale era manifestamente illogica in quanto, come si era detto, avevadefinito ininfluenti gli elementi portati dalla difesa, era affetta da travisamento e violava iprincipi di proporzionalità ed adeguatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Quanto al primo motivo di ricorso si deve ribadire che non può attribuirsi rilevanza,al fine di censurare la motivazione del Collegio di merito, al tempo del delitto contestato, inquanto «il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto divalutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice cheemette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non èrichiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura,rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione odall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi,come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delleoriginarie esigenze cautelari (vedi Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01); nelcaso in esame, il Tribunale ha risposto alle censure, riproposte con il primo motivo di ricorso,con la motivazione contenuta nella seconda pagina dell’ordinanza impugnata, sulla quale ilricorrente contrappone valutazioni inammissibili: il controllo di legittimità relativo aiprovvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame delcontenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent.n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), per cui non sono consentite lecensure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito.1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, si deve premettere che “inmateria di criteri di scelta delle misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275,comma quarto bis, cod. proc. pen. - per la quale non può essere mantenuta la custodiacautelare in carcere quando l'imputato sia affetto da malattia particolarmente grave, pereffetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzionee comunque tali da non consentire adeguate cure - non è applicabile alla richiesta di revocao sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ma soltanto alla misura della custodiacautelare in carcere” (Sez. 5, n. 40432 del 13/07/2007, Rv. 238179).Pertanto, assorbente rispetto ad ogni ultronea valutazione condotta dal provvedimentoimpugnato, è la improponibilità della dedotta incompatibilità delle condizioni di salutedell'imputato con il regime domiciliare applicatogli.Nel caso in esame, il Tribunale, a pag. 2 dell’ordinanza impugnata, ha evidenziatoche non esiste alcuna incompatibilità delle condizioni di salute con gli arresti domiciliari,confermando così la statuizione del Giudice per le indagini preliminari, che aveva osservatoche le condizioni di salute del ricorrente erano relative a patologie croniche che nonapparivano incompatibili né con lo stato detentivo, né tanto meno con la detenzionedomiciliare; pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l'assunto difensivo ariguardo della dedotta incompatibilità delle condizioni di salute con il regime degli arrestidomiciliari in atto, osservando del pari ineccepibilmente che le esigenze terapeutiche - comedel resto già osservato in prime cure - potevano essere salvaguardate attraverso leopportune autorizzazioni.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delleammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.