CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 25848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 10 dicembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 24 giugno 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale, con riferimento all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 3 sentenza impugnata), con cui il ricorrente omette ogni confronto; la Corte territoriale, infatti, ha indicato gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo, in quanto i redditi omessi furono percepiti direttamente dal dichiarante (che quindi non poteva ignorarne l'esistenza), e relativi ad una esperienza lavorativa più recente, svolta presso una azienda operante in altra Regione; in ogni caso, i giudici di merito, per confutare la deduzione difensiva, hanno anche rilevato la non perfetta corrispondenza tra la somma non dichiarata e quella erogata da tale azienda; rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che oltre ad essere intrinsecamente aspecifico, si sottrae alla puntualmente motivazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto l'abitualità della condotta in ragione delle precedenti condanne per reati della stessa indole (p. 3 sentenza impugnata); ritenuto che i giudici di merito hanno fatto quindi corretta applicazione del principio per cui ai fini di cui all'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; cfr., Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01); ritenuto, in relazione al terzo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge.e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli 2o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale e l'assenza di elementi positivi di valutazione: pp. 3 - 4 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M