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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09526/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 27481/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in legge n. 26 del 2019; Rilevato che l'imputato presenta due motivi di ricorso, uno per vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e l'altro per violazione di legge in seguito al rigetto delle generiche; Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: la Corte territoriale ha motivatamente confermato la condanna, perché l'imputato non aveva indicato che nello stato di famiglia vi era anche il figlio detenuto e perché era perfettamente consapevole di tale condizione al momento della compilazione della domanda; inoltre, quanto al rigetto delle generiche, il ricorso non si è confrontato con la sentenza da cui risulta che le generiche sono state già riconosciute in primo grado nella massima estensione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 27481/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in legge n. 26 del 2019; Rilevato che l'imputato presenta due motivi di ricorso, uno per vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e l'altro per violazione di legge in seguito al rigetto delle generiche; Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: la Corte territoriale ha motivatamente confermato la condanna, perché l'imputato non aveva indicato che nello stato di famiglia vi era anche il figlio detenuto e perché era perfettamente consapevole di tale condizione al momento della compilazione della domanda; inoltre, quanto al rigetto delle generiche, il ricorso non si è confrontato con la sentenza da cui risulta che le generiche sono state già riconosciute in primo grado nella massima estensione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09526/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris