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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 08841/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04XMKMY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulla recidiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 500 euro di multa per il delitto di cui gli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta, stimata eccessiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si rammenta che la graduazione della pena - tanto nella determinazione della pena base, quanto per gli aumenti a titolo di continuazione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep. 15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189).

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

5. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocati, avendo rilevato come la pena base sia stata determinata in misura di pochi mesi superiore al minimo edittale, e tanto si giustifica per i precedenti penali specifici t dell'imputato, il quale, solo nel 2020, è stato arrestato sei volte sempre per reati in materia di stupefacenti.

Si tratta di una valutazione di fatto esente da profili di illogicità manifesta, che non è perciò censurabile in questa sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno DEP17 [OSCURATO:PERSONA] CMr (iì -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04XMKMY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulla recidiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 500 euro di multa per il delitto di cui gli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta, stimata eccessiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Si rammenta che la graduazione della pena - tanto nella determinazione della pena base, quanto per gli aumenti a titolo di continuazione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep. 15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189). Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 5. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocati, avendo rilevato come la pena base sia stata determinata in misura di pochi mesi superiore al minimo edittale, e tanto si giustifica per i precedenti penali specifici t dell'imputato, il quale, solo nel 2020, è stato arrestato sei volte sempre per reati in materia di stupefacenti. Si tratta di una valutazione di fatto esente da profili di illogicità manifesta, che non è perciò censurabile in questa sede di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno DEP17 [OSCURATO:PERSONA] CMr (iì -
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