CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.668/2022 depositata il 11/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieval’appello della contribuente ed annullava l’avviso di accertamentocatastale impugnato, emesso in procedura Docfa con proposta diNumero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/2026cat.A/2 classe 4° consistenza vani 10, rendita euro 2.169,12 edeuro 3.976,72;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con cinquemotivi;3. resiste con controricorso la contribuente che prospettal’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia in quanto la censura sullainutilizzabilità della docfa sarebbe coperta da giudicato per omessaimpugnazione incidentale, ed il ricorso non avrebbe contestato alcunerationes della decisione impugnata; in subordine, chiede il rigetto delricorso in quanto infondato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta fondato e deve cassarsi la decisioneimpugnata con la pronuncia nel merito da parte della Corte, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigettodell’originario ricorso della contribuente.2. Il ricorso non può ritenersi inammissibile come prospettatodalla controricorrente in quanto l’Agenzia delle entrate ha contestatotutte le motivazioni nel complesso della decisione impugnata,chiedendo il rigetto del ricorso originario della contribuenterichiamandosi all’avviso di accertamento.Del resto, la specificità dei motivi di ricorso deve essere desuntadal complesso dell’atto (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707, Rv.652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv.658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).Inoltre, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario delrequisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobreNumero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/20262021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 - nondeve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così daincidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistenteladdove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata laloro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanzan. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso e la vicenda in fatto richiedendo alla Corte un giudizio suviolazioni di legge.3. Non sussiste il giudicato interno sulla questione dellainutilizzabilità della Docfa, in quanto non era necessario l’appelloincidentale avendo, comunque, l’Agenzia delle entrate riproposto,nella sua costituzione in appello, la relativa questione.Deve, infatti, rilevarsi che in sede di appello, nell’ipotesi di totalevittoria, non risulta necessario proporre appello incidentale per lequestioni rimaste assorbite – come nel caso in giudizio -, comesostenuto dalla controricorrente, ma è sufficiente la riproposizionedelle questioni stesse («In tema di processo tributario, se è vero chela parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporreappello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte,relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo,sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essaha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cuiall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce lanorma dell'art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario.Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni precludeNumero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/2026il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamentenon le ha prese in esame» Cass. Sez. 5, 06/07/2011, n. 14925, Rv.618535 - 01).Comunque, anche qualora si ritenesse necessario l’appelloincidentale, deve rilevarsi che nel processo tributario la riproposizionespecifica delle questioni equivale alla proposizione di appelloincidentale («Nel processo tributario d'appello, come in quello civile,la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito,respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa,esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte riproponetale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersialla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneitàdell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nelcontenzioso tributario, l'appello incidentale non deve esserenotificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate neltermine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi ladistinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesadel resistente» Cass. Sez. 5, 24/06/2021, n. 18119, Rv. 661767 -01).I giudici di primo grado, infatti, avevano accolto parzialmente ilricorso della contribuente confermando la categoria A/1 e variandosolo la classe, in 2 dalla 4.L’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto proporre appelloincidentale solo se avesse voluto contestare l’attribuzione della classe2 invece della 4. Sulla categoria A/1 l’Agenzia delle entrate eratotalmente vittoriosa.4. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 17 e 20 del R.d.l. n. 652 del 1939, art. 1, D.M.n. 701 del 1994 e 38, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. .Numero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/2026Con il quinto motivo la ricorrente Agenzia delle entrateprospetta, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. Civ..Il primo ed il quinto motivo risultano fondati e, logicamente,assorbono i restanti.5. Sostiene la ricorrente che, in relazione alla disciplinanormativa di settore, la procedura Docfa è limitata alle sole ipotesi dieffettiva variazione dello stato dell'immobile, nella specie nonsussistenti.Evidenzia infatti che la CTR, entrando nel merito, avrebbeconsentito una modifica del classamento al di là delle ipotesiespressamente prescritte dall'ordinamento.Il motivo è fondato.Come è noto la revisione del classamento può essere disposta aseguito della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione edi variazione edilizia ex DM. 701/1994 o per effetto di provvedimentiministeriali che prevedono la revisione parziale o generale degli estimiovvero del classamento. L'art 38, primo comma, del DPR 1986 nr 917stabilisce un ulteriore strumento di rideterminazione della renditacatastale residuale rispetto a quelli visti con la Docfa, prevedendo che"se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliaredifferisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l'ufficiotecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o delcomune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini diun diverso classamento dell'unità immobiliare.., il reddito lordoeffettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativicontratti; in mancanza di questi è determinato comparativamente aicanoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similarie ubicate nello stesso o in altri fabbricati viciniori".Numero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/20265. 1. Ciò premesso, nel caso in esame parte contribuente hascelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento Docfache come si è detto è regolato dal D.M. 701 /1994, che prevede chesi possa far ricorso ad essa in due soli casi: o la presentazione didichiarazione di nuova costruzione di cui all'art 56 del DPR 1142/1949o nel caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art 20 RDL652/1939 il quale impone alle persone o enti indicati l'obbligo didenunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, levariazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le qualicomunque implichino mutazioni.5. 2. L'impiego alla procedura Docfa è pertanto limitato ai solicasi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichimodifica nella consistenza delle singole unità immobiliari (vedi Cass.Sez 5 n. 29350 del 2025 e Sez. 5, n. 18617 del 2020; vedi, inoltre,Cass. Sez. 5, 02/02/2021, n. 2250, Rv. 660480 – 01 e Sez. 5, ord,depositata il 25 ottobre 2022 n. 31553, udienza del 15 settembre2022).Circostanza, questa, che non si è verificata nel caso in esameove è incontestato che la procedura Docfa era stata presentata dalcontribuente unicamente per una variazione che riguarda la diversadistribuzione degli spazi interni inidonei, come tali ad intaccarel'originario classamento in A/1 e quindi a giustificare una variazione alribasso della classe, tenendo conto della sua situazione preesistente(caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali). La CTR nonha fatto buon governo della normativa catastale, applicando unarevisione di classamento ad un'ipotesi non prevista dalla normativa disettore (fuori dai casi legislativamente consentiti).L’Agenzia delle entrate aveva sottoposto ai giudici di merito larelativa questione con la sua costituzione in giudizio di primo grado enel secondo grado, riproponendo espressamente l’eccezione.Numero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/20266. Nel vigente sistema tributario la rendita catastale non ha maiefficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale, ma solo unaefficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai finidelle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposteindirette sui trasferimenti immobiliari. La rendita catastale non formaoggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esauriscela propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta,avendo al contrario efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasiipotesi di definitività o irrevocabilità.Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo,altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente dipresentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione. Pertanto,come l'amministrazione finanziaria, senza conseguenze dicaducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire arettificare la rendita proposta dal contribuente, non vi è ragione percui quest'ultimo - avvedutosi dell'errore dichiarativo - non possacorreggere i propri errori od omissioni ripristinando l'esatto valoresecondo il reddito effettivamente retraibile.La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, delresto, finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsatanei suoi presupposti, in contrasto con il principio della capacitàcontributiva garantito dall'art. 53 cost.È, infatti, principio generale che le dichiarazioni del contribuenteche risultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempreemendabili e ritrattabili, quando possa derivarne l'assoggettamento ead oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base dellalegge, devono restare a suo carico. Come la dichiarazione dei redditinon ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una meraesternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragionedell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione suiNumero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/2026dati riferiti, costituendo essa solo un momento dell'iterprocedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, lostesso principio va - a maggior ragione - applicato alla dichiarazionedi classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di unprocedimento amministrativo di tipo collaborativo (contribuenteufficio) per la classificazione degli immobili e le rendite da questiprodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta -debbono essere idonee a rappresentare l'indice di capacitàcontributiva del cespite (Cass. n. 29996/2022; Cass. 13 febbraio2015, n. 3001; Data pubblicazione 06/11/2025 Cass. 4 novembre2021, n. 31574).Tuttavia, è evidente che nella fattispecie in giudizio la ricorrentenon ha inteso, con la procedura Docfa, rettificare la rendita catastaledei dati catastali ovvero degli elementi che hanno condotto allarendita successivamente rettificata dall’ufficio, bensì, nelrappresentare variazioni consistenti in una diversa distribuzione deglispazi interni, ha tentato, attraverso la summenzionata procedura, dimodificare la pregressa rendita attribuitale dall’amministrazione,impugnando, poi, l’avviso di rettifica.La contribuente avrebbe dovuto seguire la procedura per larettifica della rendita catastale che segue alla perdita per un trienniodel reddito lordo effettivo dell’unità immobiliare per almeno il 50% diquesta, prescritta dall’art. 38 cit., nel qual caso l’amministrazioneavrebbe potuto verificarne i presupposti anche attraverso l’avviso diaccertamento.7. Per quanto detto sul primo motivo, deve ritenersi fondatoanche il quinto motivo in quanto le decisioni di merito omettono dipronunciarsi sulla questione sollevata dall’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 4056/2023Numero sezionale 3073/2026Numero di raccolta generale 10076/2026Data pubblicazione 18/04/2026Trattandosi di questione di diritto può decidere direttamente la Cortedi legittimità.8. La sentenza va pertanto cassata con il rigetto dell'originarioricorso della contribuente, non essendo necessari ulterioriaccertamenti istruttori.Le spese dei gradi di merito (già decurtate ex art. 15, d. lgs. 546del 1992) e del giudizio di legittimità vanno poste a carico dellacontribuente secondo il principio della soccombenza. P.Q.Maccoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dimerito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo grado in euro3.000,00; per il secondo grado in euro 3.200,00; per il giudizio dilegittimità in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di leggespese prenotate a debito .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]