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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 03337/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 11/09/202, il Tribunale di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catania, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. b), 275 e 275 bis cod.proc.pen.

Lamenta che il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. con motivazione illogica, insufficiente ed errata in diritto, omettendo di valutare il novum dedotto rilevante anche ai fini della rilevanza del decorso del tempo per la rivalutazione delle esigenze cautelari; il tempo trascorso in carcere unitamente al buon comportamento tenuto ed alla riduzione della pena in sede di giudizio di appello, costituivano elementi di novità per una rivalutazione del rischio di reiterazione dei reati e della adeguatezza della misura applicata.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.

Invero, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, n. 1134 del 1995 Rv. 201863, n. 961 del 1996, Rv. 204696, n. 43112 del 2015 Rv. 265569).

2. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] cautelare, nel confermare il provvedimento impugnato, ha tenuto in debito conto e confutato gli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (tempo decorso dai fatti; riduzione della pena in sede di giudizio di appello), elementi che ha ritenuto inidonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, sottolineando la gravità dei fatti (trasporto di ben 2 kg di cocaina), i precedenti penali del Minnici e le modalità della condotta ("ruolo di regista del trasporto di cocaina") e confermando, sulla base di tali elementi, la adeguatezza della misura cautelare in atto.

Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.

Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017,Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897del 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, ordinanza n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2,n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763).

3. A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure che il ricorrente svolge, si rivelano orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale e sono, pertanto, inammissibili.

È opportuno ricordare il principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017, Rv.270628).

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.5.

Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma I- ter, disp. att.cod.proc.pen.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11/09/202, il Tribunale di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catania, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. b), 275 e 275 bis cod.proc.pen. Lamenta che il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. con motivazione illogica, insufficiente ed errata in diritto, omettendo di valutare il novum dedotto rilevante anche ai fini della rilevanza del decorso del tempo per la rivalutazione delle esigenze cautelari; il tempo trascorso in carcere unitamente al buon comportamento tenuto ed alla riduzione della pena in sede di giudizio di appello, costituivano elementi di novità per una rivalutazione del rischio di reiterazione dei reati e della adeguatezza della misura applicata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, n. 1134 del 1995 Rv. 201863, n. 961 del 1996, Rv. 204696, n. 43112 del 2015 Rv. 265569). 2. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] cautelare, nel confermare il provvedimento impugnato, ha tenuto in debito conto e confutato gli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (tempo decorso dai fatti; riduzione della pena in sede di giudizio di appello), elementi che ha ritenuto inidonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, sottolineando la gravità dei fatti (trasporto di ben 2 kg di cocaina), i precedenti penali del Minnici e le modalità della condotta ("ruolo di regista del trasporto di cocaina") e confermando, sulla base di tali elementi, la adeguatezza della misura cautelare in atto. Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017,Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897del 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, ordinanza n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2,n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763). 3. A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure che il ricorrente svolge, si rivelano orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale e sono, pertanto, inammissibili. È opportuno ricordare il principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017, Rv.270628). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma I- ter, disp. att.cod.proc.pen. Cos
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