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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 41879/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .avverso la sentenza del 02/11/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per esito positivo della messa alla prova, in relazione ai seguenti reati: 1) art. 256, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, quale legale rappresentante di un'azienda agricola zootecnica, illecitamente smaltiva rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 2) art. 256, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perché, nella stessa qualità, illecitamente smaltiva o comunque abbandonava in modo incontrollato sul suolo rifiuti speciali non pericolosi.

2. La sentenza è stata impugnata , con ricorso per cassazione, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere quanto il reato di cui al capo 2), sul rilievo che, nonostante il Sindaco del Comune abbia attestato l'insussistenza di alcun danno in relazione a queste condotte, risulta dagli atti che i rifiuti di cui all'imputazione non sono stati rimossi e insistono ancora nell'area aziendale, facendo così perdurare gli effetti dannosi e pericolosi del reato.

In particolare, si evidenzia che l'art. 464-bis, comma 4, lettera b) , cod. proc. pen., prevede, quale requisito di legittimità del programma di trattamento, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni.

3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria e conclusioni scritte, con cui evidenzia che le condotte riparatorie erano già state poste in essere prima dell'ammissione alla messa alla prova.

La successiva verifica dell'ARPAC, in data 17 settembre 2018, aveva rilevato soltanto due prescrizioni non adempiute: non risultavano realizzati idonei sistemi atti alla captazione di eventuali colati provenienti dalla vasca di accumulo; non erano state eseguite indagini sull'area antistante al fine di accertare un'eventuale contaminazione da nitrati.

Successivamente anche tali prescrizioni erano state adempiute, tanto che, in data 12 novembre 2020, i carabinieri avevano accertato che i lavori necessari erano stati correttamente eseguiti, con ripristino dell'originario stato dei luoghi sull'intera area aziendale.

Oltre a questo, il Comune aveva fatto pervenire una nota con cui attestava la mancanza di pretese risarcitorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

È pacifica, in punto di diritto, l'astratta applicabilità alla fattispecie dell'art. 464-bis, comma 4, lettera b) , cod. proc. pen.

Infatti, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (ex multis, Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Rv. 284247; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Rv. 283664).

Nondimeno, il ricorso vede in ordine ad un accertamento di fatto, per definizione estraneo al giudizio di legittimità: il ricorrente assume, richiamando gli atti di indagine, che i rifiuti sono ancora nell'area aziendale, ma non tiene conto - neanche in via di mera prospettazione, a scopo di contestazione - delle successive attività poste in essere dall'imputato, il quale ha allegato documentazione dalla quale risultano una condotta riparatoria posta in essere fin da subito e un'attività di adeguamento della sua azienda alle norme ambientali secondo l'indicazione dell'ARPAC, con positiva verifica del superamento delle criticità riscontrate; tutto ciò, prima dell'ammissione alla messa alla prova.

Di tale situazione dà atto, seppure sinteticamente, la sentenza impugnata, laddove valorizza, al fine di ritenere insussistenti danni o pericoli di danno all'ambiente, la comunicazione proveniente dal Comune, con la quale si escludeva ogni pretesa risarcitoria o ripristinatoria.

P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .avverso la sentenza del 02/11/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per esito positivo della messa alla prova, in relazione ai seguenti reati: 1) art. 256, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, quale legale rappresentante di un'azienda agricola zootecnica, illecitamente smaltiva rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 2) art. 256, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perché, nella stessa qualità, illecitamente smaltiva o comunque abbandonava in modo incontrollato sul suolo rifiuti speciali non pericolosi. 2. La sentenza è stata impugnata , con ricorso per cassazione, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere quanto il reato di cui al capo 2), sul rilievo che, nonostante il Sindaco del Comune abbia attestato l'insussistenza di alcun danno in relazione a queste condotte, risulta dagli atti che i rifiuti di cui all'imputazione non sono stati rimossi e insistono ancora nell'area aziendale, facendo così perdurare gli effetti dannosi e pericolosi del reato. In particolare, si evidenzia che l'art. 464-bis, comma 4, lettera b) , cod. proc. pen., prevede, quale requisito di legittimità del programma di trattamento, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria e conclusioni scritte, con cui evidenzia che le condotte riparatorie erano già state poste in essere prima dell'ammissione alla messa alla prova. La successiva verifica dell'ARPAC, in data 17 settembre 2018, aveva rilevato soltanto due prescrizioni non adempiute: non risultavano realizzati idonei sistemi atti alla captazione di eventuali colati provenienti dalla vasca di accumulo; non erano state eseguite indagini sull'area antistante al fine di accertare un'eventuale contaminazione da nitrati. Successivamente anche tali prescrizioni erano state adempiute, tanto che, in data 12 novembre 2020, i carabinieri avevano accertato che i lavori necessari erano stati correttamente eseguiti, con ripristino dell'originario stato dei luoghi sull'intera area aziendale. Oltre a questo, il Comune aveva fatto pervenire una nota con cui attestava la mancanza di pretese risarcitorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È pacifica, in punto di diritto, l'astratta applicabilità alla fattispecie dell'art. 464-bis, comma 4, lettera b) , cod. proc. pen. Infatti, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (ex multis, Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Rv. 284247; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Rv. 283664). Nondimeno, il ricorso vede in ordine ad un accertamento di fatto, per definizione estraneo al giudizio di legittimità: il ricorrente assume, richiamando gli atti di indagine, che i rifiuti sono ancora nell'area aziendale, ma non tiene conto - neanche in via di mera prospettazione, a scopo di contestazione - delle successive attività poste in essere dall'imputato, il quale ha allegato documentazione dalla quale risultano una condotta riparatoria posta in essere fin da subito e un'attività di adeguamento della sua azienda alle norme ambientali secondo l'indicazione dell'ARPAC, con positiva verifica del superamento delle criticità riscontrate; tutto ciò, prima dell'ammissione alla messa alla prova. Di tale situazione dà atto, seppure sinteticamente, la sentenza impugnata, laddove valorizza, al fine di ritenere insussistenti danni o pericoli di danno all'ambiente, la comunicazione proveniente dal Comune, con la quale si escludeva ogni pretesa risarcitoria o ripristinatoria. P.Q.M. Dichi
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