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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 31476/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata Teramo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]/ [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE DI TERAMOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. lette le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Teramo in data 16/09/2022 ha rigettato l'appello proposto dalla parte civile e ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città n. 186 del 2021 che aveva assolto di [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione allo stesso ascritta (art. 633 cod. pen.).

Il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità in rito dell'appello proposto perché tardivamente depositato in data 24/01/2022, tenuto conto della data di deposito della sentenza del Giudice di pace in data 24/12/2021.

In subordine ha rilevato come, comunque, attesa l'impugnazione ai meri effetti civili al fine di accertare l'eventuale responsabilità civile di natura aquiliana a carico del [OSCURATO:PERSONA], la parte civile non aveva in alcun modo allegato o provato il danno subito dalla condotta ipoteticamente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 idisp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali, con particolare riferimento all'art. 585, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. quanto alla dichiarata inammissibilità dell'appello; il giudice monocratico non si è avveduto che il termine previsto per legge come ultima data per il deposito dell'atto di appello scadeva di domenica, con differimento ope legis al giorno successivo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione, quanto all'asserita mancata allegazione del pregiudizio subito agli effetti civili a causa della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; richiamava in tal senso il complesso di relazioni intercorrenti tra le parti e la violenta condotta di spossessamento posta in essere dall'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso ritenendo fondato il primo motivo e chiedendo conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La parte civile ha presentato ricorso nell'ambito del procedimento in cui vi è stata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e, su appello della parte civile stessa, è stata pronunciata la sentenza impugnata che ha non solo dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ma ha anche affrontato il merito, con una motivazione in subordine rispetto alla causa d'inammissibilità rilevata.

2.1. Il primo motivo sulla tardività dell'appello è fondato.

Il giudice di pace aveva difatti depositato la motivazione della sentenza entro quindici giorni dalla decisione, sicché il termine per l'appello era quello di trenta giorni ex art. 585 lett b) cod. proc. pen., che andava effettivamente a scadere in data 23/01/2022, giorno festivo (domenica), con conseguente individuazione del termine ultimo per l'appello nella data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio la data nella quale l'appello, in realtà, è stato presentato.

L'atto di impugnazione era, pertanto, tempestivo.

2.2. Anche il secondo motivo di appello è fondato.

Difatti, in modo anomalo a fronte della rilevata inammissibilità in rito del ricorso, il Tribunale ha trattato il merito, tra l'altro con motivazione caratterizzata da sostanziale apoditticità, che si deve ritenere inutiliter data, atteso che la seppur erronea, pronuncia di tardività dell'appello che in questa ha formato oggetto di motivo di ricorso, aveva fatto venire meno il rapporto processuale ed il giudice non aveva titolo per occuparsi del merito (Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2013, Pc/ Esposito, Rv. 273191-01 in motivazione; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271703-01).

2.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto della tardività dell'appello, con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile di appello competente per valore per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata Teramo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]/ [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE DI TERAMOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. lette le conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Teramo in data 16/09/2022 ha rigettato l'appello proposto dalla parte civile e ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città n. 186 del 2021 che aveva assolto di [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione allo stesso ascritta (art. 633 cod. pen.). Il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità in rito dell'appello proposto perché tardivamente depositato in data 24/01/2022, tenuto conto della data di deposito della sentenza del Giudice di pace in data 24/12/2021. In subordine ha rilevato come, comunque, attesa l'impugnazione ai meri effetti civili al fine di accertare l'eventuale responsabilità civile di natura aquiliana a carico del [OSCURATO:PERSONA], la parte civile non aveva in alcun modo allegato o provato il danno subito dalla condotta ipoteticamente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 idisp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali, con particolare riferimento all'art. 585, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. quanto alla dichiarata inammissibilità dell'appello; il giudice monocratico non si è avveduto che il termine previsto per legge come ultima data per il deposito dell'atto di appello scadeva di domenica, con differimento ope legis al giorno successivo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione, quanto all'asserita mancata allegazione del pregiudizio subito agli effetti civili a causa della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]; richiamava in tal senso il complesso di relazioni intercorrenti tra le parti e la violenta condotta di spossessamento posta in essere dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso ritenendo fondato il primo motivo e chiedendo conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La parte civile ha presentato ricorso nell'ambito del procedimento in cui vi è stata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e, su appello della parte civile stessa, è stata pronunciata la sentenza impugnata che ha non solo dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ma ha anche affrontato il merito, con una motivazione in subordine rispetto alla causa d'inammissibilità rilevata. 2.1. Il primo motivo sulla tardività dell'appello è fondato. Il giudice di pace aveva difatti depositato la motivazione della sentenza entro quindici giorni dalla decisione, sicché il termine per l'appello era quello di trenta giorni ex art. 585 lett b) cod. proc. pen., che andava effettivamente a scadere in data 23/01/2022, giorno festivo (domenica), con conseguente individuazione del termine ultimo per l'appello nella data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio la data nella quale l'appello, in realtà, è stato presentato. L'atto di impugnazione era, pertanto, tempestivo. 2.2. Anche il secondo motivo di appello è fondato. Difatti, in modo anomalo a fronte della rilevata inammissibilità in rito del ricorso, il Tribunale ha trattato il merito, tra l'altro con motivazione caratterizzata da sostanziale apoditticità, che si deve ritenere inutiliter data, atteso che la seppur erronea, pronuncia di tardività dell'appello che in questa ha formato oggetto di motivo di ricorso, aveva fatto venire meno il rapporto processuale ed il giudice non aveva titolo per occuparsi del merito (Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2013, Pc/ Esposito, Rv. 273191-01 in motivazione; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271703-01). 2.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto della tardività dell'appello, con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile di appello competente per valore per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore
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