CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 24523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen. (in questo assorbito l'ulteriore contestazione ai sensi dell'art. 494 cod. pen.) e 76 d.lgs. n. 159 del 2011; - che l'unico motivo di censura - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione - è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), atteso che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2026 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e e- co r Depos TAIrliked o- G no [OSCURATO:PERSONA] 2 2026 Funzi dizi aria MaiZit7 e Santis