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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 09345/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30247/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliodigitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO BARI n. 266/2020 depositata il06/02/2020.

R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucera n. 241 del 20/03/2014, di rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del sequestro operato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] di due automezzi, con condanna al risarcimento dei danni nella misura di oltre trentamila euro (€ 30.329,14); il Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: il motivo di ricorso propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt 4 n. 1 e art. 5, n. 1 del d.m. (Giustizia) n. 55 del 10/03/ 2014, per avere la Corte territoriale errato nella liquidazione delle spese di soccombenza, poiché con la sentenza gravata aveva condannato esso esponente al pagamento della somma di euro novemila cinquecento quindici (€ 9.515,00) assumendo quale scaglione di riferimento quello da euro cinquanta duemila (€ 52.000 ,00) a euro duecentosessantamila (€ 260.000,00) anziché quello inferiore e ciò in considerazione del valore della causa, di poco superiore ai trentamila euro (€ 30.329,14), dopo avere espressamente riconosciuto che sarebbero spettati i compensi per la fase istruttoria; il ricorso è fondato: per avere espressamente escluso le spese per la fase istruttoria, la Corte territoriale , con riferimento allo scaglione da euro 26.000,00a 52.000,00 euro cui la causa andava ricondotta, avrebbe dovuto liquidare , non avendo ritenuto di R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est.

C. Valle discostarsene,i valori medi di euro 6.615,00, ossia euro 1960,00 + 1350,00 + 3.305,00, in luogo di euro 9.515,00; la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, sia pure limitatamente al capo sulle spese, in relazione alla sola censura formulata e qui accolta; e , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito , con liquidazione dell’importo, a titolo di spese di lite per il grado di appello,a carico di [OSCURATO:PERSONA] di soli euro 6.615 , 00, oltre accessori di legge; le spese di questa fase di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell a non imputabilità alla controparte processuale dell’erronea individuazione dello scaglione di riferimento e della necessità di valutare la soccombenza in relazione all’esito finale della lite (la quale permane in capo all’odierna parte ricorrente), ove non si voglia considerare che si sarebbe trattato di errore verosimilmente emendabile con procedura di correzione di errore materiale dinanzi alla stessa Corte territoriale ( e risultando tuttora controversa la possibilità di emanare condanna alle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali: si veda sul punto , per l ’ ampiezza dei riferimenti e l’individuazione delle incongruenze, l ’ o rdinanza interlocutoria , di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte , n. 27681 del 29/09/2023, che ribadisce l’orientamento tradizionale che esclude la condanna alle spese nell’ambito del procedimento di correzione materiale qualora « la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione, poiché in tal caso non si determina alcuna controversia tra le parti e, pertanto, all’esito della statuizione del giudice, quale essa sia, non sono distinguibili una parte vittoriosa e una parte soccombente»); R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est.

C. Valle p.q. m. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e , decidendo nel merito , condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore della Curatela del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese giudiziali del grado di appello, della somma di euro 6.615,00 oltre CA, IVA e spese generali.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30247/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliodigitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO BARI n. 266/2020 depositata il06/02/2020. R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucera n. 241 del 20/03/2014, di rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del sequestro operato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] di due automezzi, con condanna al risarcimento dei danni nella misura di oltre trentamila euro (€ 30.329,14); il Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: il motivo di ricorso propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt 4 n. 1 e art. 5, n. 1 del d.m. (Giustizia) n. 55 del 10/03/ 2014, per avere la Corte territoriale errato nella liquidazione delle spese di soccombenza, poiché con la sentenza gravata aveva condannato esso esponente al pagamento della somma di euro novemila cinquecento quindici (€ 9.515,00) assumendo quale scaglione di riferimento quello da euro cinquanta duemila (€ 52.000 ,00) a euro duecentosessantamila (€ 260.000,00) anziché quello inferiore e ciò in considerazione del valore della causa, di poco superiore ai trentamila euro (€ 30.329,14), dopo avere espressamente riconosciuto che sarebbero spettati i compensi per la fase istruttoria; il ricorso è fondato: per avere espressamente escluso le spese per la fase istruttoria, la Corte territoriale , con riferimento allo scaglione da euro 26.000,00a 52.000,00 euro cui la causa andava ricondotta, avrebbe dovuto liquidare , non avendo ritenuto di R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est. C. Valle discostarsene,i valori medi di euro 6.615,00, ossia euro 1960,00 + 1350,00 + 3.305,00, in luogo di euro 9.515,00; la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, sia pure limitatamente al capo sulle spese, in relazione alla sola censura formulata e qui accolta; e , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito , con liquidazione dell’importo, a titolo di spese di lite per il grado di appello,a carico di [OSCURATO:PERSONA] di soli euro 6.615 , 00, oltre accessori di legge; le spese di questa fase di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell a non imputabilità alla controparte processuale dell’erronea individuazione dello scaglione di riferimento e della necessità di valutare la soccombenza in relazione all’esito finale della lite (la quale permane in capo all’odierna parte ricorrente), ove non si voglia considerare che si sarebbe trattato di errore verosimilmente emendabile con procedura di correzione di errore materiale dinanzi alla stessa Corte territoriale ( e risultando tuttora controversa la possibilità di emanare condanna alle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali: si veda sul punto , per l ’ ampiezza dei riferimenti e l’individuazione delle incongruenze, l ’ o rdinanza interlocutoria , di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte , n. 27681 del 29/09/2023, che ribadisce l’orientamento tradizionale che esclude la condanna alle spese nell’ambito del procedimento di correzione materiale qualora « la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione, poiché in tal caso non si determina alcuna controversia tra le parti e, pertanto, all’esito della statuizione del giudice, quale essa sia, non sono distinguibili una parte vittoriosa e una parte soccombente»); R.g. n. 30247 del 2020; Ad. 3/04/2024; est. C. Valle p.q. m. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e , decidendo nel merito , condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore della Curatela del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese giudiziali del grado di appello, della somma di euro 6.615,00 oltre CA, IVA e spese generali. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
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