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Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 21 novembre 2019

Corte di giustizia UE n. 1907/2019

ECLI:EU:C:2019:1007
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0389_INF

Ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 novembre 2019 – Commissione / Svezia (causa C‑389/19 P-R) ( 1 ) «Procedimento sommario – Impugnazione – Articoli 278 e 279 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Sostanze chimiche – Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni ad esse applicabili – Decisione della Commissione che autorizza talune applicazioni del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento degli interessi in gioco (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 32)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Impugnazione proposta dalla Commissione – Annullamento della decisione d’esecuzione della Commissione che autorizza determinate applicazioni di sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione, incluse nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 – Rigetto della domanda diretta al mantenimento degli effetti della decisione impugnata, nell’ipotesi del suo annullamento – Motivo con cui viene sollevata la questione della portata precisa dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento suddetto – Motivo che denota l’esistenza di questioni giuridiche complesse – Motivo prima facie non infondato [Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 56, § 1, d)] (v. punti 49‑61)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Nozione – Esecuzione della sentenza impugnata idonea a cagionare un danno grave ed irreparabile alla salute umana in conseguenza della possibile immissione in commercio delle sostanze controverse – Inclusione (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, §§ 1 e 3, 60, § 9, e 61, § 1) (v. punti 70‑81, 91, 95) Dispositivo 1) L’esecuzione della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione ( T‑837/16 , EU:T:2019:144 ), è sospesa fino alla pronuncia della sentenza che decide dell’impugnazione nella causa C‑389/19 P. 2) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 246 del 22.7.2019 .

62019CO0389_INF Ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 novembre 2019 – Commissione / Svezia (causa C‑389/19 P-R) ( 1 ) «Procedimento sommario – Impugnazione – Articoli 278 e 279 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Sostanze chimiche – Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni ad esse applicabili – Decisione della Commissione che autorizza talune applicazioni del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento degli interessi in gioco (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 32) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Impugnazione proposta dalla Commissione – Annullamento della decisione d’esecuzione della Commissione che autorizza determinate applicazioni di sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione, incluse nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 – Rigetto della domanda diretta al mantenimento degli effetti della decisione impugnata, nell’ipotesi del suo annullamento – Motivo con cui viene sollevata la questione della portata precisa dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento suddetto – Motivo che denota l’esistenza di questioni giuridiche complesse – Motivo prima facie non infondato [Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 56, § 1, d)] (v. punti 49‑61) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Nozione – Esecuzione della sentenza impugnata idonea a cagionare un danno grave ed irreparabile alla salute umana in conseguenza della possibile immissione in commercio delle sostanze controverse – Inclusione (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, §§ 1 e 3, 60, § 9, e 61, § 1) (v. punti 70‑81, 91, 95) Dispositivo 1) L’esecuzione della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione ( T‑837/16 , EU:T:2019:144 ), è sospesa fino alla pronuncia della sentenza che decide dell’impugnazione nella causa C‑389/19 P. 2) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 246 del 22.7.2019 .
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