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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15506/2025

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8764/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – Oggetto:II.DD. –IVA - accertamento analitico- induttivo avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia, sezione staccata di Lecce , n. 2671 / 23 /20 21 , depositata il 24.9.2021e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezionestaccata di Lecce, n. 2671/23/2021 veniva rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missionetributaria provinciale di Lecce n. 2156 / 2 /20 1 4 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]- zulusaS.r.l., esercente attività di ristorazione, per II.D D . e IVA re- lativial periodo d’imposta 20 07 .

Silegge nel la sentenza impugnata che l’avviso veniva e messo sulla basedi uno studio di settore nel quadro di un accertamento analitico - induttivoex ar t .39, comma 1 , lett. d), d.P.R. n.600 del 1973 , accer- tamentoche portava all’emersione di omessa dichiarazione di ricavi eall’indeducibilità di costi non di competenza per il periodo di impo- sta.

Ilgiudice di prime cure , dopo aver rigettato le eccezioni preliminari, ilgiudice riconosceva legittim o l’accertamento analitico induttivo e, nelmerito, fondata la ripresa relativa ai costi, m a riduceva il rilievo permaggiori ricavi rideterminandoli in euro 1.116,00.

Ilgiudice d’appello , tra l’a l tro, affermava: l’ « Ufficio non ha prodotto documentazioneutile e dettagliata valida a sostenere una o più pre- sunte irregolarità contabili.

Inoltre , non sono state rinvenute circo- stanze o elementi rilevatori di maggior reddito » .

In ultima analisi , riteneva non sussistenti i presupposti per l’accertamento analitico induttivonel caso di specie.

Nondimeno , confermava integralmente lasentenza impugnata.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle Entrate deducendo quattro motivi, mentre la contri- buenteè rimasta intimata .

Considerato che:

1. Con i l primo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta , in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata dell’art.2909 cod. civ. e dell’art.324 cod. proc. civ., con riferimentoalla statuizione se- condo cui «L’ufficio non ha prodotto documentazione utile e detta- gliata valida a sostenere una o più presunte irregolarità contabili.

Inoltre non sono state rinvenute circostanze o elementi rilevatori dell’esistenza di maggior reddito»(cfr. p.3 sentenza) e secondo cui, nel caso concreto, manc ano le condizioni per l’accertamento anali- tico-induttivo di cui all’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600 del 1973.

Così facendo il giudice si sarebbe pronunciato su una qu e- stione coperta da giudicato, e senza che vi fosse un’esplicita richiesta delle parti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vio- lazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., con riferi- mento alla statuizione del giudice d’appello secondo cui «L’Ufficio non ha prodotto documentazione utile e dettagliata valida a soste- nere una o più presunte irregolarità contabili.

Inoltre,non sono state rinvenute circostanze o elementi rilevatori dell’esistenza di maggior reddito»(ibidem) .

3. Il terzo motivo introduce una censura motivazionale ex art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., per aver errato il giudice nel rite- nere non sussistessero le condizioni per considerarenon attendibile la contabilità della contribuente.

4. Con il quarto si lamenta, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2, n.4 del d.lgs. n.546/1992, 132, secondo comma, n.4 cod. proc. civ. e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto l’accertamento analitico-induttivo ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600 del 1973 sprovvisto dei requisiti di legge, sostanzialmente senza una reale motivaizone, da considerarsi meramente apparente.

5. I motivi primo e quarto, che prospettano cause di nullità della sentenzatra loro interconnesse, devono essere esaminati in via prio- ritaria e, esaminati congiuntamente, sono fondati.

5.1. Va premesso che due sono le riprese contenute nell’avviso di accertamento, la primaper ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi non dichiarati e la secondaper costi non di competenza per l’annua- lità 2007.

A seguito di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, la CTPha confermatola ripresa per costi e ridotto fortemente quella per ricavi non dichiarati aderendo ad un conteggio alternativo fornito dalla con- tribuente.

L a sola Agenzia ha quindi proposto appell o , con riferi- mento alcapo di parziale soccombenza e l a materia del contendere attuale riguarda solo la prima ripresa, relativa alla ricostruzione del reddito d’impresa, essendo maturato il giudicato interno con riferi- mento ai costi.

5.2. Tanto considerato, trova accoglimento la censura oggetto del primo motivo, in quanto la sentenza d’appello è contraddittoria per più profili.Innazitutto, perché nella sua motivazione il giudice nega fondamento all’accertamento analitico-induttivo e, così , alla ripresa per maggiori ricavi e conferma solo quella per i costi, sulla quale però è già maturato il giud i cato interno in assenza di appello inci- dentale della contribuente.

Inoltre, il dispositivo della sentenza è di conferma integrale della sentenza di primo grado, la quale ha però avallato anche la ricostruzione analitico-induttiva di una parte dei ricavi.

Dal momento che la sentenza d’appello in dispositivo conferma la sentenza di primo grado interamente, conferma anche il contenuto della sentenza di primo grado che ha ammesso l’esistenza di mag- giori ricavi non dichiarati e,dunque, la legittimità dell’ an dell’accer- tamento analitico-induttivo svolto dall’Amministrazione, nell’ambito del quale è stato applicato lo studio,pretesa sia pure poi ridott a nel quantumdal giudice di prime cure, il quale ha ader ito ad un conteg- gio alternativo proposto dalla società. 5.3.Inoltre, la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello è non solo insanabilmente contraddittoriae resa in violazione del giudicato interno maturato, ma ancheapodittica dal momento che la sentenza afferma che non sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini delle prospettate irregolarità contabili della società.Dunque, il giudicenega l’esistenza dei presupposti per l’accertamento analitico induttivo, ma non spiega perché avvallala sentenza di prime cure la quale ha accertatouna parziale omessa dichiarazione di redditi per il periodo di imposta.

E’ così meramente assertiva l’affermazione a pag.3 della sentenza «non si giustifica la contestazione relativa all’entità del saldo del conto cassa in mancanza di accertata e provata irregolarità conta- bile» in quanto, se in primo grado è stata accertata una parziale evasione fiscale per mancata dichiarazione di reddito, confermata dallo stesso giudice d’appello, l’irregolarità almeno parziale della contabilità è un dato acquisito al processo.

La motivazione non rispetta in ultima analisi il minimo costituzionale perché afferma , ma non chiarisce in concreto alla luce del quadro probatorio,perché non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione dell’art.39,comma 1, lett. d) , d.P.R. n.600/73 nell’ambito del quale è stato applicato lo studio di settore,e perché conferma la sentenza di primo grado in parte qua.

6. Restano assorbiti il motivo secondo, incentrato sulle irregolarità contabili, e terzo, che introduce anche un vizio motivazionale sulla questione della attendibilità della contabilità, in quanto i profili do- vranno essere riesaminatidal giudice del rinvio. 7.La sentenza impugnata è cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti,e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e quarto motiv o di ricorso , assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, in diversa composizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8764/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – Oggetto:II.DD. –IVA - accertamento analitico- induttivo avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia, sezione staccata di Lecce , n. 2671 / 23 /20 21 , depositata il 24.9.2021e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezionestaccata di Lecce, n. 2671/23/2021 veniva rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missionetributaria provinciale di Lecce n. 2156 / 2 /20 1 4 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]- zulusaS.r.l., esercente attività di ristorazione, per II.D D . e IVA re- lativial periodo d’imposta 20 07 . Silegge nel la sentenza impugnata che l’avviso veniva e messo sulla basedi uno studio di settore nel quadro di un accertamento analitico - induttivoex ar t .39, comma 1 , lett. d), d.P.R. n.600 del 1973 , accer- tamentoche portava all’emersione di omessa dichiarazione di ricavi eall’indeducibilità di costi non di competenza per il periodo di impo- sta. Ilgiudice di prime cure , dopo aver rigettato le eccezioni preliminari, ilgiudice riconosceva legittim o l’accertamento analitico induttivo e, nelmerito, fondata la ripresa relativa ai costi, m a riduceva il rilievo permaggiori ricavi rideterminandoli in euro 1.116,00. Ilgiudice d’appello , tra l’a l tro, affermava: l’ « Ufficio non ha prodotto documentazioneutile e dettagliata valida a sostenere una o più pre- sunte irregolarità contabili. Inoltre , non sono state rinvenute circo- stanze o elementi rilevatori di maggior reddito » . In ultima analisi , riteneva non sussistenti i presupposti per l’accertamento analitico induttivonel caso di specie. Nondimeno , confermava integralmente lasentenza impugnata. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle Entrate deducendo quattro motivi, mentre la contri- buenteè rimasta intimata . Considerato che: 1. Con i l primo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta , in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata dell’art.2909 cod. civ. e dell’art.324 cod. proc. civ., con riferimentoalla statuizione se- condo cui «L’ufficio non ha prodotto documentazione utile e detta- gliata valida a sostenere una o più presunte irregolarità contabili. Inoltre non sono state rinvenute circostanze o elementi rilevatori dell’esistenza di maggior reddito»(cfr. p.3 sentenza) e secondo cui, nel caso concreto, manc ano le condizioni per l’accertamento anali- tico-induttivo di cui all’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600 del 1973. Così facendo il giudice si sarebbe pronunciato su una qu e- stione coperta da giudicato, e senza che vi fosse un’esplicita richiesta delle parti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vio- lazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., con riferi- mento alla statuizione del giudice d’appello secondo cui «L’Ufficio non ha prodotto documentazione utile e dettagliata valida a soste- nere una o più presunte irregolarità contabili. Inoltre,non sono state rinvenute circostanze o elementi rilevatori dell’esistenza di maggior reddito»(ibidem) . 3. Il terzo motivo introduce una censura motivazionale ex art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., per aver errato il giudice nel rite- nere non sussistessero le condizioni per considerarenon attendibile la contabilità della contribuente. 4. Con il quarto si lamenta, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2, n.4 del d.lgs. n.546/1992, 132, secondo comma, n.4 cod. proc. civ. e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto l’accertamento analitico-induttivo ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600 del 1973 sprovvisto dei requisiti di legge, sostanzialmente senza una reale motivaizone, da considerarsi meramente apparente. 5. I motivi primo e quarto, che prospettano cause di nullità della sentenzatra loro interconnesse, devono essere esaminati in via prio- ritaria e, esaminati congiuntamente, sono fondati. 5.1. Va premesso che due sono le riprese contenute nell’avviso di accertamento, la primaper ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi non dichiarati e la secondaper costi non di competenza per l’annua- lità 2007. A seguito di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, la CTPha confermatola ripresa per costi e ridotto fortemente quella per ricavi non dichiarati aderendo ad un conteggio alternativo fornito dalla con- tribuente. L a sola Agenzia ha quindi proposto appell o , con riferi- mento alcapo di parziale soccombenza e l a materia del contendere attuale riguarda solo la prima ripresa, relativa alla ricostruzione del reddito d’impresa, essendo maturato il giudicato interno con riferi- mento ai costi. 5.2. Tanto considerato, trova accoglimento la censura oggetto del primo motivo, in quanto la sentenza d’appello è contraddittoria per più profili.Innazitutto, perché nella sua motivazione il giudice nega fondamento all’accertamento analitico-induttivo e, così , alla ripresa per maggiori ricavi e conferma solo quella per i costi, sulla quale però è già maturato il giud i cato interno in assenza di appello inci- dentale della contribuente. Inoltre, il dispositivo della sentenza è di conferma integrale della sentenza di primo grado, la quale ha però avallato anche la ricostruzione analitico-induttiva di una parte dei ricavi. Dal momento che la sentenza d’appello in dispositivo conferma la sentenza di primo grado interamente, conferma anche il contenuto della sentenza di primo grado che ha ammesso l’esistenza di mag- giori ricavi non dichiarati e,dunque, la legittimità dell’ an dell’accer- tamento analitico-induttivo svolto dall’Amministrazione, nell’ambito del quale è stato applicato lo studio,pretesa sia pure poi ridott a nel quantumdal giudice di prime cure, il quale ha ader ito ad un conteg- gio alternativo proposto dalla società. 5.3.Inoltre, la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello è non solo insanabilmente contraddittoriae resa in violazione del giudicato interno maturato, ma ancheapodittica dal momento che la sentenza afferma che non sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini delle prospettate irregolarità contabili della società.Dunque, il giudicenega l’esistenza dei presupposti per l’accertamento analitico induttivo, ma non spiega perché avvallala sentenza di prime cure la quale ha accertatouna parziale omessa dichiarazione di redditi per il periodo di imposta. E’ così meramente assertiva l’affermazione a pag.3 della sentenza «non si giustifica la contestazione relativa all’entità del saldo del conto cassa in mancanza di accertata e provata irregolarità conta- bile» in quanto, se in primo grado è stata accertata una parziale evasione fiscale per mancata dichiarazione di reddito, confermata dallo stesso giudice d’appello, l’irregolarità almeno parziale della contabilità è un dato acquisito al processo. La motivazione non rispetta in ultima analisi il minimo costituzionale perché afferma , ma non chiarisce in concreto alla luce del quadro probatorio,perché non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione dell’art.39,comma 1, lett. d) , d.P.R. n.600/73 nell’ambito del quale è stato applicato lo studio di settore,e perché conferma la sentenza di primo grado in parte qua. 6. Restano assorbiti il motivo secondo, incentrato sulle irregolarità contabili, e terzo, che introduce anche un vizio motivazionale sulla questione della attendibilità della contabilità, in quanto i profili do- vranno essere riesaminatidal giudice del rinvio. 7.La sentenza impugnata è cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti,e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il primo e quarto motiv o di ricorso , assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, in diversa composizi
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