CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 27236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciata in data 07/05/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d'appello di Milano, con provvedimento presidenziale del 23/01/2026, ha dichiaratoex art. 593 cod. proc. pen. l'inappellabilità della sentenza n. 625/2025 emessa in data 7 maggio2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed impugnata il 19 giugno 2025dall'imputato tramite il proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissionedegli atti a questa Corte per quanto di competenza.2. L'atto d'appello, convertito in ricorso per cassazione col suddetto provvedimento presidenziale,è stato sottoscritto da un difensore, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, il quale risultanon abilitato, in quanto non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.3. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, dellalegge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono esseresottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, sicché il ricorso sottoscritto da un difensore non così abilitato è inammissibile (Sez.U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01, con la quale è stata affermata laportata generale di tale norma ed è stato precisato che essa disciplina non la legittimazione aproporre ricorso, la quale attiene alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, ma lemodalità di proposizione dell'atto; il che attiene al concreto esercizio del diritto all'impugnazione,per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nelmenzionato albo speciale; conf. ex multis, Sez. 2, n. 25364 del 27/5/2025, Bacio, non mass.).4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ex art.616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]