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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 28420/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25899/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI BOLZANOn. 123/2022 depositata i l 3/08/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato 10/11/2022, illustrato da successiva memoria, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento- sez. distaccata di Bolzano - pubblicata il 3 agosto 2022, emessa in un giudizio instaurato dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento del danno in relazione alla negligenza professionale dimostrata nell’incarico di consulenza affidatole per l’assunzione di due dipendenti, per potere usufruire delle agevolazioni del ‘job act’.

La società controricorrente ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.

2. Per quanto di interesse, la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello principale della convenuta (qui intimata) e in rigetto dell’appello incidentale dell’attore ( qui ricorrente), riformando in parte la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità della società consulente per la prestazione professionale resa alla società attrice in occasione dell’assunzione di due dipendenti per usufruire delle agevolazioni fiscali del job act e territoriali (sotto il profilo locatizio), ferma la ritenuta responsabilità della convenuta appellante (qui intimata) per essere venuta meno ai propri obblighi nel prestare l’attività di consulente del lavoro, riduceva l’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno dall’attore, limitandolo alle sanzioni INPS ricevute in occasione dell’assunzione della moglie e della sorella del titolare dell’ottica quali dipendenti della società, ritenendo che «non può dirsi raggiunta la prova che l’inadempimento contrattuale della consulente del lavoro gli abbia cagionato la perdita di quel vantaggio economico»; la Corte d’Appello ha concluso che «infatti, se gli fosse convenuto comunque optare per le, in ipotesi, più vantaggiose agevolazioni locatizie ed avesse, quindi, assunto immediatamente la lavoratrice, avrebbe dovuto assolvere gli oneri contributivi per intero, con ciò realizzando il risultato esattamente identico a quello conseguito alla revoca del beneficio disposta dall’Inps».

Dichiarava assorbito, quindi, l’appello incidentale dell’attrice teso a ottenere il riconoscimento del maggior danno richiesto a titolo di mancato godimento dell’agevolazione previdenziale per il residuo periodo, ridotto ex art. 1227 c.c. dal tribunale.

Motivi della decisione

3. Con il primo motivo, rubricato: «Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione da parte della Corte d’Appello dell’art 116 c.p.c., art 1223 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.-Erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa», la società ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ― nell’ effettuare la valutazione controfattuale ― sarebbe partita da una premessa logica errata, «ossia che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe optato per uno dei due contributi, in quanto ritenuto più vantaggioso, se ben consigliato da [OSCURATO:PERSONA]», concludendo che il cliente si sarebbe comunque determinato a formalizzare l’assunzione della moglie e della sorella per ottenere il beneficio dello sgravio locatizio previsto dalla legislazione locale.

Assume, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto dei «principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie e che vi sia una erronea ricognizione della fattispecie in funzione delle risultanze di causa, non essendo stato tenuto conto della volontà di conseguire entrambi i benefici fiscali e locatizio nel valutare il nesso causale fra condotta negligente del professionista consulente del lavoro ed evento.

4. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 1223, 2729 cod. civ. per travisamento o errata valutazione dell’insussistenza del nesso di causalità fra condotta negligente del consulente ed evento dannoso, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.», la ricorrente si duole che la Corte d’appello, nel giudizio riposto su presunzioni, non ha correttamente considerato il nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenze patrimoniali dedotte dal cliente.

5. Con il terzo motivo, intitolato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218, 1223, 2232 c.c. e dell’art 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte d’Appello avrebbe errato nello statuire l’insussistenza della prova del nesso causale tra condotta del consulente del lavoro e l’evento/danno patrimoniale», lamentando l’introduzione di un giudizio controfattuale, con conseguente negazione del nesso di causalità da parte della Corte d’Appello anche in punto di lucro cessante, non accolto dal primo giudice.

6. I motivi meritano una trattazione congiunta in quanto attinenti alla medesima censura in ordine alla valutazione controfattuale sul nesso di causalità tra condotta negligente e danno.

7. Essi si palesano inammissibili.

8. La Corte di merito, dopo un’analisi dei fatti di causa, ha ritenuto non essere “preponderante l’evidenza che egli (il cliente) avrebbe rimandato l’assunzione della lavoratrice per beneficiare dello sgravio contributivo, inducendolo a operare l’assunzione anzitempo, in quanto se gli fosse comunque convenuto optare per le agevolazioni locatizie ed avesse assunto immediatamente le lavoratrice, avrebbe dovuto assolvere agli oneri Inps per intero, con ciò realizzando il risultato esattamente identico a quello conseguito alla revoca del beneficio disposta dall’Inps”.

9. In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12760 del 9/05/2024 ).

Sicché, la ritenuta incertezza sulla volontà di non assumere le due lavoratrici, la cui prova gravava sull’ attore, ha impedito alla Corte di merito di formulare un diverso giudizio controfattuale circa la determinazione negoziale di assumere le dipendenti solo per ottenere, congiuntamente, le due tipologie di agevolazioni fiscali.

10. In proposito va sottolineato che in tale caso non è in effetti censurato l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ma l'errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'inadempimento contrattuale che, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 7/12/2005).

11. Sicché le censure, da un lato, tendono a mettere in discussione l’esito di una valutazione di merito sul nesso causale, svolta con giudizio controfattuale di tipo probabilistico che tiene conto degli elementi di prova raccolti nel giudizio, dimostratosi in questa sede processuale del tutto insindacabile, in quanto non denotante la violazione delle regole che governano la valutazione della prova ( art. 116 c.c.), del nesso causale tra condotta e danno ( artt 40 e 41 c.p.c e art. 1223 c.c.) o l’utilizzo di presunzioni (art. 2729 c.c.).

12. Dall’altro, le censure mancano di specificità là dove, nel riferire che il raggiungimento del doppio scopo fosse un “fatto storico di cui tenere conto” ai fini del decidere, tale elemento non risulta sufficientemente illustrato all’interno delle censure, nelle quali non viene fatto alcun riferimento al contenuto delle prove da cui desumere tale diversa e univoca volontà.

Le prove per testi indicate e trascritte solo con riguardo alla terza censura, invero, tendono piuttosto a provare la negligenza nell’espletamento del mandato affermata dalla Corte d’appello, ma non la volontà del cliente di non assumere le lavoratrici a diverse condizioni.

Sicché, in carenza di una più puntuale allegazione del fatto di rilievo discusso, ma omesso, la motivazione non appare intrinsecamente contradittoria o apparente, in quanto rispondente al minimo costituzionale previsto dal principio del giusto processo racchiuso nell’art. 111 Cost. (cfr.

SU Cass 8053/2014).

13. Le restanti censure di cui ai tre motivi sono assorbite dai superiori rilievi.

14. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte della ricorrente, dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25899/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANOn. 123/2022 depositata i l 3/08/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato 10/11/2022, illustrato da successiva memoria, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento- sez. distaccata di Bolzano - pubblicata il 3 agosto 2022, emessa in un giudizio instaurato dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento del danno in relazione alla negligenza professionale dimostrata nell’incarico di consulenza affidatole per l’assunzione di due dipendenti, per potere usufruire delle agevolazioni del ‘job act’. La società controricorrente ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria. 2. Per quanto di interesse, la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello principale della convenuta (qui intimata) e in rigetto dell’appello incidentale dell’attore ( qui ricorrente), riformando in parte la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità della società consulente per la prestazione professionale resa alla società attrice in occasione dell’assunzione di due dipendenti per usufruire delle agevolazioni fiscali del job act e territoriali (sotto il profilo locatizio), ferma la ritenuta responsabilità della convenuta appellante (qui intimata) per essere venuta meno ai propri obblighi nel prestare l’attività di consulente del lavoro, riduceva l’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno dall’attore, limitandolo alle sanzioni INPS ricevute in occasione dell’assunzione della moglie e della sorella del titolare dell’ottica quali dipendenti della società, ritenendo che «non può dirsi raggiunta la prova che l’inadempimento contrattuale della consulente del lavoro gli abbia cagionato la perdita di quel vantaggio economico»; la Corte d’Appello ha concluso che «infatti, se gli fosse convenuto comunque optare per le, in ipotesi, più vantaggiose agevolazioni locatizie ed avesse, quindi, assunto immediatamente la lavoratrice, avrebbe dovuto assolvere gli oneri contributivi per intero, con ciò realizzando il risultato esattamente identico a quello conseguito alla revoca del beneficio disposta dall’Inps». Dichiarava assorbito, quindi, l’appello incidentale dell’attrice teso a ottenere il riconoscimento del maggior danno richiesto a titolo di mancato godimento dell’agevolazione previdenziale per il residuo periodo, ridotto ex art. 1227 c.c. dal tribunale. Motivi della decisione 3. Con il primo motivo, rubricato: «Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione da parte della Corte d’Appello dell’art 116 c.p.c., art 1223 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.-Erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa», la società ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ― nell’ effettuare la valutazione controfattuale ― sarebbe partita da una premessa logica errata, «ossia che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe optato per uno dei due contributi, in quanto ritenuto più vantaggioso, se ben consigliato da [OSCURATO:PERSONA]», concludendo che il cliente si sarebbe comunque determinato a formalizzare l’assunzione della moglie e della sorella per ottenere il beneficio dello sgravio locatizio previsto dalla legislazione locale. Assume, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto dei «principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie e che vi sia una erronea ricognizione della fattispecie in funzione delle risultanze di causa, non essendo stato tenuto conto della volontà di conseguire entrambi i benefici fiscali e locatizio nel valutare il nesso causale fra condotta negligente del professionista consulente del lavoro ed evento. 4. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 1223, 2729 cod. civ. per travisamento o errata valutazione dell’insussistenza del nesso di causalità fra condotta negligente del consulente ed evento dannoso, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.», la ricorrente si duole che la Corte d’appello, nel giudizio riposto su presunzioni, non ha correttamente considerato il nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenze patrimoniali dedotte dal cliente. 5. Con il terzo motivo, intitolato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218, 1223, 2232 c.c. e dell’art 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte d’Appello avrebbe errato nello statuire l’insussistenza della prova del nesso causale tra condotta del consulente del lavoro e l’evento/danno patrimoniale», lamentando l’introduzione di un giudizio controfattuale, con conseguente negazione del nesso di causalità da parte della Corte d’Appello anche in punto di lucro cessante, non accolto dal primo giudice. 6. I motivi meritano una trattazione congiunta in quanto attinenti alla medesima censura in ordine alla valutazione controfattuale sul nesso di causalità tra condotta negligente e danno. 7. Essi si palesano inammissibili. 8. La Corte di merito, dopo un’analisi dei fatti di causa, ha ritenuto non essere “preponderante l’evidenza che egli (il cliente) avrebbe rimandato l’assunzione della lavoratrice per beneficiare dello sgravio contributivo, inducendolo a operare l’assunzione anzitempo, in quanto se gli fosse comunque convenuto optare per le agevolazioni locatizie ed avesse assunto immediatamente le lavoratrice, avrebbe dovuto assolvere agli oneri Inps per intero, con ciò realizzando il risultato esattamente identico a quello conseguito alla revoca del beneficio disposta dall’Inps”. 9. In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12760 del 9/05/2024 ). Sicché, la ritenuta incertezza sulla volontà di non assumere le due lavoratrici, la cui prova gravava sull’ attore, ha impedito alla Corte di merito di formulare un diverso giudizio controfattuale circa la determinazione negoziale di assumere le dipendenti solo per ottenere, congiuntamente, le due tipologie di agevolazioni fiscali. 10. In proposito va sottolineato che in tale caso non è in effetti censurato l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ma l'errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'inadempimento contrattuale che, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 7/12/2005). 11. Sicché le censure, da un lato, tendono a mettere in discussione l’esito di una valutazione di merito sul nesso causale, svolta con giudizio controfattuale di tipo probabilistico che tiene conto degli elementi di prova raccolti nel giudizio, dimostratosi in questa sede processuale del tutto insindacabile, in quanto non denotante la violazione delle regole che governano la valutazione della prova ( art. 116 c.c.), del nesso causale tra condotta e danno ( artt 40 e 41 c.p.c e art. 1223 c.c.) o l’utilizzo di presunzioni (art. 2729 c.c.). 12. Dall’altro, le censure mancano di specificità là dove, nel riferire che il raggiungimento del doppio scopo fosse un “fatto storico di cui tenere conto” ai fini del decidere, tale elemento non risulta sufficientemente illustrato all’interno delle censure, nelle quali non viene fatto alcun riferimento al contenuto delle prove da cui desumere tale diversa e univoca volontà. Le prove per testi indicate e trascritte solo con riguardo alla terza censura, invero, tendono piuttosto a provare la negligenza nell’espletamento del mandato affermata dalla Corte d’appello, ma non la volontà del cliente di non assumere le lavoratrici a diverse condizioni. Sicché, in carenza di una più puntuale allegazione del fatto di rilievo discusso, ma omesso, la motivazione non appare intrinsecamente contradittoria o apparente, in quanto rispondente al minimo costituzionale previsto dal principio del giusto processo racchiuso nell’art. 111 Cost. (cfr. SU Cass 8053/2014). 13. Le restanti censure di cui ai tre motivi sono assorbite dai superiori rilievi. 14. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte della ricorrente, dell’ul
Sentenza Cassazione n. 28420/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris