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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19466/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VERBANIA, in data 17/03/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiara estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, confermava la condanna dell'ALBERTI in relazione al reato di cui all' art. 483 CP e del RECLI in relazione al reato di cui all'art. 481 CP e rideterminava la pena.

Propongono ricorso congiunto per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati; - con il secondo motivo lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.

I ricorsi sono inammissibili.

Osserva il Collegio: - oggetto delle false attestazioni è la negata novità dell'opera (una strada) la cui realizzazione in assenza di titolo edilizio era stata accertata a seguito di sopralluogo degli agenti e ufficiali di PG; - le deduzioni sviluppate con il primo motivo sono costituite da mere doglianze in punto di fatto che, contestando nel merito la ricostruzione della vicenda così come operata dalla Corte territoriale senza sbavature logiche, presuppongono la possibilità della Corte di cassazione di accedere agli atti e leggerne il contenuto onde verificare la coerenza del fatto descritto con quello evincibile dal contenuto delle prove, operazione questa non consentita in sede di legittimità; - il secondo motivo propone questioni non devolute in appello e non scrutinabili per la prima volta in sede di legittimità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VERBANIA, in data 17/03/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dichiara estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, confermava la condanna dell'ALBERTI in relazione al reato di cui all' art. 483 CP e del RECLI in relazione al reato di cui all'art. 481 CP e rideterminava la pena. Propongono ricorso congiunto per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati; - con il secondo motivo lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. I ricorsi sono inammissibili. Osserva il Collegio: - oggetto delle false attestazioni è la negata novità dell'opera (una strada) la cui realizzazione in assenza di titolo edilizio era stata accertata a seguito di sopralluogo degli agenti e ufficiali di PG; - le deduzioni sviluppate con il primo motivo sono costituite da mere doglianze in punto di fatto che, contestando nel merito la ricostruzione della vicenda così come operata dalla Corte territoriale senza sbavature logiche, presuppongono la possibilità della Corte di cassazione di accedere agli atti e leggerne il contenuto onde verificare la coerenza del fatto descritto con quello evincibile dal contenuto delle prove, operazione questa non consentita in sede di legittimità; - il secondo motivo propone questioni non devolute in appello e non scrutinabili per la prima volta in sede di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19466/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris