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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 settembre 2006

Cassazione n. 18595/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/2006 avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità della Romania, in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 4 aprile 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Romania nel marzo 2025.2.

Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

2.1. Violazioni di legge nella parte in cui la Corte d'appello ha omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in favore del ricorrente riguardo la sussistenza dei requisiti della compiuta descrizione del fatto di reato, attesa la genericità degli elementi rappresentati nel mandato di arresto con la conseguente inosservanza delle indicazioni di cui all'art. 6 della legge 69/05. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE contenente la descrizione delle circostanze del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato, nei termini utili a verificare se i reati per i quali è stato emesso rientrino nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005 Viene anche chiarito che trattandosi di mandato di arresto emesso in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 17 escludendo il potere della Corte di appello di valutare i gravi indizi di colpevolezza.

L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale.

Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).

Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione.

La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina ma al solo ed esclusivo fine della verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005.

Va anche ricordato che il d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, che ha modificato l'art. 6, ha anche abrogato il comma 4 che prescriveva, per quanto rileva ai fini dell'esame del motivo, l'allegazione al mandato di arresto dei dati segnaletici e di ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 è, dunque, sufficiente che il mandato di arresto indichi l'identità e la cittadinanza del ricercato.

Ciò non esclude, tuttavia, che a fronte di specifiche e comprovate allegazioni del consegnando idonee a far sorgere un ragionevole dubbio sull'identità fisica del consegnando, la Corte di appello possa richiedere informazioni integrative allo Stato emittente.

Ma va chiarito che ciò che rileva ai fini della verifica del requisito dell'identità del ricercato non è la gravità degli indizi che hanno portato alla sua identificazione quale responsabile del reato, ma solo la corrispondenza della sua identità personale a quella del soggetto indagato/imputato nel procedimento estero.

Nel caso in esame, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna specifica allegazione da parte del consegnando circa la erroneità della sua identificazione non già come responsabile del reato - profilo rimesso alla valutazione delle prove a suo carico - ma quale persona ricercata dall'A.G. rumena, sicchè neppure può sorgere un dubbio sull'identità fisica del consegnando.

Occorre, infine, evidenziare che la descrizione del fatto e della corretta individuazione della persona consegnata quale concorrente nel reato deve essere contenuta nel mandato di arresto europeo e non già nella sentenza della Corte di appello che è solo chiamata a verificare la corrispondenza del mandato ai requisiti richiesti dalla legge.

A tale riguardo risulta palese anche la genericità delle censure difensive che non fanno alcun riferimento al contenuto del mandato e alle carenze della descrizione delle circostanze del reato, ma si limitano a censurare un vizio di motivazione rispetto alla descrizione dei fatti riportata per estratto nella motivazione della sentenza, senza neppure dare atto di avere vagliato il contenuto del mandato di arresto europeo.

Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.

2. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/2006 avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato, [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità della Romania, in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 4 aprile 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Romania nel marzo 2025.2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato. 2.1. Violazioni di legge nella parte in cui la Corte d'appello ha omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in favore del ricorrente riguardo la sussistenza dei requisiti della compiuta descrizione del fatto di reato, attesa la genericità degli elementi rappresentati nel mandato di arresto con la conseguente inosservanza delle indicazioni di cui all'art. 6 della legge 69/05. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE contenente la descrizione delle circostanze del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato, nei termini utili a verificare se i reati per i quali è stato emesso rientrino nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005 Viene anche chiarito che trattandosi di mandato di arresto emesso in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 17 escludendo il potere della Corte di appello di valutare i gravi indizi di colpevolezza. L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale. Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6). Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione. La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina ma al solo ed esclusivo fine della verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005. Va anche ricordato che il d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, che ha modificato l'art. 6, ha anche abrogato il comma 4 che prescriveva, per quanto rileva ai fini dell'esame del motivo, l'allegazione al mandato di arresto dei dati segnaletici e di ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 è, dunque, sufficiente che il mandato di arresto indichi l'identità e la cittadinanza del ricercato. Ciò non esclude, tuttavia, che a fronte di specifiche e comprovate allegazioni del consegnando idonee a far sorgere un ragionevole dubbio sull'identità fisica del consegnando, la Corte di appello possa richiedere informazioni integrative allo Stato emittente. Ma va chiarito che ciò che rileva ai fini della verifica del requisito dell'identità del ricercato non è la gravità degli indizi che hanno portato alla sua identificazione quale responsabile del reato, ma solo la corrispondenza della sua identità personale a quella del soggetto indagato/imputato nel procedimento estero. Nel caso in esame, rileva il Collegio che non vi è stata alcuna specifica allegazione da parte del consegnando circa la erroneità della sua identificazione non già come responsabile del reato - profilo rimesso alla valutazione delle prove a suo carico - ma quale persona ricercata dall'A.G. rumena, sicchè neppure può sorgere un dubbio sull'identità fisica del consegnando. Occorre, infine, evidenziare che la descrizione del fatto e della corretta individuazione della persona consegnata quale concorrente nel reato deve essere contenuta nel mandato di arresto europeo e non già nella sentenza della Corte di appello che è solo chiamata a verificare la corrispondenza del mandato ai requisiti richiesti dalla legge. A tale riguardo risulta palese anche la genericità delle censure difensive che non fanno alcun riferimento al contenuto del mandato e alle carenze della descrizione delle circostanze del reato, ma si limitano a censurare un vizio di motivazione rispetto alla descrizione dei fatti riportata per estratto nella motivazione della sentenza, senza neppure dare atto di avere vagliato il contenuto del mandato di arresto europeo. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso. 2. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2
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