CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso l'assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. In particolare, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, confermato l'assoluzione degli imputati dal delitto di falsa testimonianza già disposta in primo grado, rilevando che gli elementi acquisiti non consentono di dichiararne la penale responsabilità; a sua volta, la sentenza del Tribunale ha ampiamente motivato in ordine: 1) alla irrilevanza ai fini di affermare la colpevolezza degli imputati dell'intervenuta assoluzione della parte civile dal reato (concorso nel furto di gioielli) per il quale egli era stato accusato (e le dichiarazioni accusatorie rese dai due Gervasi in quel dibattimento rappresentano l'incolpazione ex art. 372 cod. pen.) in quanto in quel giudizio si era ritenuto che le testimonianze dei predetti non avevano ottenuto sufficiente riscontro, considerato anche il mancato rinvenimento dell'oro presso l'abitazione del Nania; 2) che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a riferire quanto a lui detto dal figlio, [OSCURATO:PERSONA] (che aveva ammesso di avere sottratto i gioielli su istigazione del Nania per saldare un debito per acquisto di stupefacenti); 3) che in ogni caso le sentenze di assoluzione nei confronti del Nania, pur evidenziando aspetti di contraddittorietà nelle dichiarazioni dei Gervasi, tali da rendere non chiara la ricostruzione dei fatti, nondimeno non dimostrano di per sé la falsità della testimonianza; 4) che anche le dichiarazioni del Nania - costituitosi parte civile nel giudizio a carico dei predetti - presentano aspetti di incoerenza (ad esempio, con riferimento all'indicazione dei "libri" che l'odierno ricorrente vorrebbe riferito ai libri scolastici che il figlio avrebbe venduto a [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, secondo questi alludevano ai gioielli familiari da sottrarre). Tale motivazione, implicitamente richiamata dalla sentenza impugnata sussistendo una "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), appare non illogica e dunque non risulta sindacabile in sede di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]