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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25234/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/10/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 29 ottobre 2020 con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, riqualificata la vicenda nella fattispecie di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 2, legge fall., originariamente contestata all'imputato — per avere, quale amministratore della "D.G.M.

Impresa edile s.r.l.", al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio o comunque di procurare pregiudizio ai creditori, sottratto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari -, ha rideterminato in anni tre di reclusione la pena inflitta al medesimo.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente riqualificato la vicenda nell'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale che, diversamente, il giudice di primo grado aveva sussunto nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. in considerazione dell'assenza di elementi comprovanti il dolo specifico del delitto contestato. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante la scarsa lesività della vicenda e la presenza di un unico precedente penale a carico del medesimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

2. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica.

3. Quanto al primo motivo, la Corte ha censurato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia all'omessa consegna dei libri e delle scritture contabili relativi al periodo fino al 2013, nella disponibilità del medesimo, nonostante i ripetuti inviti del curatore fallimentare, sia all'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili relativi all'attività che l'azienda aveva continuato a svolgere a partire dal 2014, evidenziando come il comportamento inadempiente tenuto dall'imputato avesse reso impossibile la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della fallita e, in ogni caso, fosse ricollegabile alla volontà dello stesso di non rendere possibile la verifica di fattibilità di azioni recuperatorie, in danno dei creditori, nonché, tenuto conto delle significative passività, di eludere le disposizioni in materia fiscale e, infine, di occultare i beni, non rinvenuti, dei quali la fallita risultava proprietaria, piuttosto che a una mera negligenza.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita.

Il ricorrente, invero, si è limitato a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice dell'appello ha spiegato in modo logico, coerente e dettagliato le ragioni che lo hanno indotto a confermare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, nella sentenza impugnata i giudici di secondo grado hanno precisato che l'assenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento e i precedenti penali dai quali l'imputato è gravato non consentono, in ragione del loro disvalore, una valutazione differente da quella cui è pervenuto il giudice di primo grado.

Quanto precede rende palese la coerenza e l'ineccepibilità logica della motivazione che risulta basata su una credibile valutazione di tutti gli elementi.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/10/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 29 ottobre 2020 con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, riqualificata la vicenda nella fattispecie di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 2, legge fall., originariamente contestata all'imputato — per avere, quale amministratore della "D.G.M. Impresa edile s.r.l.", al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio o comunque di procurare pregiudizio ai creditori, sottratto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari -, ha rideterminato in anni tre di reclusione la pena inflitta al medesimo. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente riqualificato la vicenda nell'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale che, diversamente, il giudice di primo grado aveva sussunto nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. in considerazione dell'assenza di elementi comprovanti il dolo specifico del delitto contestato. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante la scarsa lesività della vicenda e la presenza di un unico precedente penale a carico del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. 2. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica. 3. Quanto al primo motivo, la Corte ha censurato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia all'omessa consegna dei libri e delle scritture contabili relativi al periodo fino al 2013, nella disponibilità del medesimo, nonostante i ripetuti inviti del curatore fallimentare, sia all'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili relativi all'attività che l'azienda aveva continuato a svolgere a partire dal 2014, evidenziando come il comportamento inadempiente tenuto dall'imputato avesse reso impossibile la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della fallita e, in ogni caso, fosse ricollegabile alla volontà dello stesso di non rendere possibile la verifica di fattibilità di azioni recuperatorie, in danno dei creditori, nonché, tenuto conto delle significative passività, di eludere le disposizioni in materia fiscale e, infine, di occultare i beni, non rinvenuti, dei quali la fallita risultava proprietaria, piuttosto che a una mera negligenza. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita. Il ricorrente, invero, si è limitato a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice dell'appello ha spiegato in modo logico, coerente e dettagliato le ragioni che lo hanno indotto a confermare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, nella sentenza impugnata i giudici di secondo grado hanno precisato che l'assenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento e i precedenti penali dai quali l'imputato è gravato non consentono, in ragione del loro disvalore, una valutazione differente da quella cui è pervenuto il giudice di primo grado. Quanto precede rende palese la coerenza e l'ineccepibilità logica della motivazione che risulta basata su una credibile valutazione di tutti gli elementi. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
Sentenza Cassazione n. 25234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris