Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26739/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che i tre motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione, scrutinabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità perché contestano, reiterando pedissequamente le censure già dedotte nell'atto di appello, l'accertamento di fatto cui sono concordemente pervenuti i giudici del merito in ordine alla violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di PS.

Alla Corte di appello che, con argomenti nient'affatto illogici o contraddittori, ha desunto la violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune in cui era fissato l'obbligo di soggiorno (Penne), salva l'autorizzazione a recarsi presso il Ser.d., ubicato a Pescara, dalle 8.00 alle 13.00, dal dato pacifico che Belisario alle ore 16.00 si trovava ingiustificatamente in quest'ultimo comune, il ricorrente continua ad opporre, con l'indicazione invero non chiara di travisamenti delle evidenze probatorie, l'impossibilità di ritornare più sollecitamente a Penne, anche tenuto conto della durata del trattamento presso il Ser.d.

In tal modo, il ricorrente finisce, però, per sollecitare a questa Corte apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità.

3. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma»g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che i tre motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione, scrutinabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità perché contestano, reiterando pedissequamente le censure già dedotte nell'atto di appello, l'accertamento di fatto cui sono concordemente pervenuti i giudici del merito in ordine alla violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di PS. Alla Corte di appello che, con argomenti nient'affatto illogici o contraddittori, ha desunto la violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune in cui era fissato l'obbligo di soggiorno (Penne), salva l'autorizzazione a recarsi presso il Ser.d., ubicato a Pescara, dalle 8.00 alle 13.00, dal dato pacifico che Belisario alle ore 16.00 si trovava ingiustificatamente in quest'ultimo comune, il ricorrente continua ad opporre, con l'indicazione invero non chiara di travisamenti delle evidenze probatorie, l'impossibilità di ritornare più sollecitamente a Penne, anche tenuto conto della durata del trattamento presso il Ser.d. In tal modo, il ricorrente finisce, però, per sollecitare a questa Corte apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità. 3. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma»g
Sentenza Cassazione n. 26739/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris