CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 08809/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la condanna alla pena di quattro anni e un mese di reclusione ed €18.000 di multa inflitta dal giudice di primo grado all'esito di rito abbreviato a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui all'art.73, primo e quarto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di circa 104 grammi di cocaina, suddivisa in tre involucri, e di circa 19 grammi di marijuana, avvinti tra loro dall'identità del disegno criminoso. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 rilevando come nell'ottica di una valutazione complessiva del fatto che tenga conto dei mezzi, delle modalità e delle circostanze concrete dell'azione non fosse a tal fine sufficiente il riferimento al solo dato ponderale, né alla diversa tipologia delle sostanze che secondo già precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51063/2018 non è ostativa, allorquando il fatto avvenga in un contesto unitario, alla lieve offensività, imponendosi per contro la valutazione congiunta degli altri indici sintomatici previsti ex lege, né infine alla natura di droga pesante della cocaina che nulla ha a che vedere con il riferimento all'attività di spaccio che ben può presentare i caratteri dell'occasionalità e delle modeste dimensioni della merce che ne costituisce l'oggetto [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in censure riproduttive dei motivi di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici, con i quali la difesa non si confronta, deve essere dichiarato inammissibile. L'ipotesi di lieve entità viene esclusa dalla Corte territoriale sulla base in primo luogo del dato quantitativo, già idoneo per la sua pregnanza a connotare negativamente la vicenda superando ampiamente il numero delle dosi ricavabili dai tre involucri contenenti cocaina, come accertato dalla consulenza, ben 438 dosi medie singole, le cd. "dosi conteggiate a decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 - dep. 15/04/2015, Driouech, Rv. 263068), elemento cui si aggiunge la eterogeneità delle sostanze destinate al soddisfacimento di diverse domande da parte dei potenziali acquirenti, nonché, come si ricava dalla complessiva motivazione anche della sentenza di primo grado che si fonde con quella impugnata in un unico corpo argomentativo, dalla circostanza che le sostanze fossero detenute dall'imputato in una cantina, separata dalla sua abitazione, e nella sua piena disponibilità, segno di una qualche organizzazione e della conseguente professionalità nell'attività criminosa. E' ben vero che il dato quantitativo riveste nella valutazione compiuta dai giudici partenopei valore preponderante, ma oltre al fatto che a tale apprezzamento si accompagnano ulteriori fattori volti ad escludere una ridotta circolazione della merce illecita sul mercato, va chiarito che la stessa sentenza a Sezioni Unite Murolo, nell'affermare la necessità di una valutazione complessiva del fatto sulla base dei plurimi indicatori selezionati dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, non esclude affatto che uno di essi rivesta in concreto, come più frequentemente avviene per il dato ponderale, valore assorbente, richiedendosi tuttavia che il discorso giustificativo del giudice di merito dia conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività (Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076): onere questo cui la Corte territoriale risulta essersi puntualmente attenuta, senza che in ogni caso la difesa abbia evidenziato fattori di segni opposto indebitamente pretermessi. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]